Articolo 1 della Legge 25 luglio 1988, n. 318
Articolo 2
Versione
7 agosto 1988
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo 1987.
Entrata in vigore il 7 agosto 1988