Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo 1987.
Articolo 1 della Legge 25 luglio 1988, n. 318
Articolo 2
- Legge 25 luglio 1988, n. 318
Articolo 1 della Legge 25 luglio 1988, n. 318
Versione
7 agosto 1988
7 agosto 1988
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