Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2024, proposto da
NN IL, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto di parte ricorrente al computo, senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di un numero di anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea corrispondente alla durata legale del relativo corso di studi.
per l'annullamento
ove occorrer possa, del mancato accoglimento dell'istanza di riscatto emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota n. 366745JE/1-5-PRC di protocollo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto al computo, senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, degli anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, e cioè quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi, consistente in quattro anni, il tutto previo, se necessario, annullamento del provvedimento di diniego, come meglio indicato in epigrafe;
si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 26 marzo 2026, il ricorrente, a seguito del deposito, in data 24 febbraio 2026, di documentazione da parte dell’Amministrazione resistente, ha dato conto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, per avere l’Amministrazione riconosciuto, con apposito provvedimento, il diritto vantato dal militare;
pertanto, deve ritenersi cessata la materia del contendere;
pur a fronte della richiesta di parte ricorrente di condanna alle spese di lite, previa valutazione della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL CA, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
OL IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | OL CA |
IL SEGRETARIO