Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena nei confronti di persona che ne abbia già usufruito, la disposizione dell'art. 165, comma secondo, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo lett. a) L. 11 giugno 2004 n. 145, può, nonostante la sua natura sostanziale, essere applicata retroattivamente, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, siccome previsione più favorevole per l'imputato, il quale, a differenza che in passato, può scegliere che il beneficio sia subordinato ad una condizione da lui ritenuta meno gravosa di ciascuna di quelle che il giudice, ai sensi della legge previgente, avrebbe dovuto altrimenti obbligatoriamente applicare. (Fattispecie in tema di nuova concessione, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma primo lett. a) L. n. 145 del 2004, della sospensione condizionale della pena, già in precedenza applicata, subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un periodo di tempo determinato, per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 145 del 2004).
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, estinzione, riabilitazione, natura sostanzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2005, n. 47291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47291 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 30/11/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 4087
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 008550/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE PO LF N. IL 04/09/1982;
avverso SENTENZA del 02/12/2004 TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO: rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 02/12/2004 il Tribunale di Salerno applicava a De PO LF, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi tre di reclusione per i reati ascrittigli, disponendone - con il consenso dell'interessato, pur se in dissenso con il difensore - la sospensione condizionale, subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo di tre mesi. Il tribunale sosteneva che la nuova normativa in materia di seconda concessione della sospensione condizionale della pena, introdotta dalla L. 11 giugno 2004, n. 145, art. 2, comma 1, lett. a), non aveva natura sostanziale - non prevedendo nuove ipotesi di reato ne' modificando quelle già esistenti - di talché era applicabile anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata, valendo per essa il principio tempus regit actum e non quello di irretroattività della legge penale. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge, sul rilievo che la nuova disposizione dell'art. 165 c.p., comma 2, introdotta dalla L. n. 145 del 2004, non poteva trovare applicazione con riferimento a reati commessi il 24/11/2002, quindi antecedentemente alla predetta legge. Sostiene, in proposito, che le norme sull'estinzione del reato hanno natura sostanziale, perché attengono all'"an" e non al "quomodo" della pena, e che la nuova misura di cui all'art. 165 c.p., comma 2, si risolve in una - pur relativa - limitazione della libertà personale con contenuto afflittivo. Conseguentemente l'applicazione della nuova norma a fatti commessi prima della sua vigenza si traduce in una violazione dell'art. 2 c.p., comma 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la disciplina introdotta dalla L. n. 145 del 2004 non innova la norma sostanziale e richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, in particolare le sentenze n. 433/1997 e 108/1993. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha esattamente rilevato che la nuova disposizione dell'art. 165 c.p., comma 2, introduce la possibilità di applicare una restrizione della libertà personale e di influire non solo sulle modalità di esecuzione della pena, ma sulla possibilità stessa di eseguirla, potendo comportare l'estinzione del reato. È innegabile, pertanto, la natura sostanziale della predetta norma, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato. Nè appare conferente, a sostegno della decisione impugnata, la giurisprudenza richiamata dal Procuratore Generale, attenendo non specificamente all'istituto della sospensione condizionale della pena - che incide sulla sussistenza stessa del reato, del quale può comportare l'estinzione - bensì ai benefici penitenziari e in particolare ai permessi premio, che attengono alle modalità di esecuzione della pena.
Tuttavia la nuova norma può essere applicata retroattivamente, nonostante la sua natura sostanziale, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, in quanto più favorevole per l'imputato rispetto alla disciplina previgente.
Invero l'art. 165 c.p., comma 2, prevedeva, nel testo in vigore prima della L. n. 145 del 2004, l'obbligo per il giudice, nel concedere - come nel caso in esame - una seconda sospensione condizionale della pena, di subordinarla all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1 (cioè adempimento delle restituzioni, pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o di provvisionale, pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate dal giudice), salvo che ciò fosse impossibile. La legge n. 145 del 2004 per un lato ha previsto, in alternativa all'imposizione di uno dei predetti obblighi, la possibilità, sulla non opposizione dell'imputato, di subordinare il beneficio alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
per l'altro ha soppresso la possibilità di esonero dall'imposizione di uno degli obblighi per l'impossibilità dell'adempimento.
La nuova normativa è quindi più favorevole per l'imputato - almeno qualora, come nel caso in esame, non sia dedotta l'impossibilità dell'adempimento prevista dalla precedente disciplina - consentendogli di beneficiare della sospensione condizionale della pena scegliendo che essa sia subordinata a una condizione da lui ritenuta meno gravosa di ciascuna di quelle che il giudice avrebbe dovuto altrimenti obbligatoriamente applicare a sua scelta. Qualora poi, come nel caso di specie, trattandosi di patteggiamento l'imputato non si limiti a non opporsi alla misura introdotta dalla nuova normativa, ma addirittura la richieda - vincolando così, con il consenso del Pubblico Ministero, il giudice a subordinare la sospensione condizionale della pena all'obbligo scelto dallo stesso imputato - non si vede come possa poi dolersi dell'applicazione retroattiva di una norma più favorevole e della quale, proprio per tale ragione, ha liberamente chiesto l'applicazione. In conclusione il provvedimento impugnato, seppure errato nella motivazione - per avere ritenuto la natura processuale della nuova disposizione dell'art. 165 c.p. - ha legittimamente subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa, di talché, corretta la motivazione come indicato da questa Corte, esso non può essere annullato e il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2005