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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/10/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3734/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3734/2024 tra
Parte_1 Ricorrente e
Controparte_1
Resistente
Oggi 27 ottobre 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. BLASI FRANCESCO anche in sostituzione dell'avv. GAETANINA Parte_1 PAOLONE
Per l'avv. SVEVA STANCATI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e chiedono congiuntamente dichiararsi cessata al materia del contendere con compensazione integrale delle sperse di lite e procedono alla discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare e redatto il provvedimento procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, dopo averne dato lettura alle parti.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 27 ottobre 2025, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3734/2024 R.G. promossa da:
, C.F. residente a [...], Parte_1 C.F._1 CP_1 elettivamente domiciliato a Perugia (PG), presso e nello studio dell'Avv. Francesco Blasi, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gaetanina Paolone, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso - PEC:
Email_1 Email_2
- ricorrente-
contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore p.t. dott. Ing. od. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n.° 106, indirizzo pec: Controparte_1
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi Email_3 dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011, come da separata delega
-resistente –
Conclusioni di entrambe le parti: “…. chiedono congiuntamente dichiararsi cessata al materia del contendere con compensazione integrale delle sperse di lite.”.
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato 26 settembre 2024, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Parte_1
Ingiunzione n. 304/24 emanata dall di in data 3 Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 4 luglio 2024 e notificata il 28.08.2024, chiedendo: “- in via incidentale: disporre la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione n. 304/24;
- in via preliminare, nel rito: disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento iscritto al n. 969/2022 RG Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro;
- in via principale: annullare l'ordinanza – ingiunzione n. 304/24, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: annullare l'ordinanza – ingiunzione n. 304/24 e rideterminare le sanzioni irrogate, stante la loro erronea quantificazione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Si è costituito in giudizio l che a sua volta ha così Controparte_1 concluso: “… ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza ingiunzione n. 304/24 resa nei confronti di quale amministratore unico legale rappresentante di Edil GGC nel Parte_1 periodo considerato, in quanto risultano infondate, per le ragioni esposte in narrativa, le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare i ricorrenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge…”.
Con la riservata ordinanza del 19.02.2025, questo giudicante, ritenuto che la decisone della questione preliminare circa la sussistenza della c.d. pregiudizialità penale, fosse potenzialmente idonea a definire il giudizio, la rinviva ad altra udienza per la decisione art. 429 c.p.c. allo stato degli atti.
Medio tempore la parte ricorrente ha versato in atti la copia della sentenza n.146/2025 del 6 marzo 2025, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2025, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di
Perugia nel procedimento penale n. 4723/2019 R.G.N.R. e n.1152/2025 R.G. G.I.P. a carico, tra gli altri, del Dr. , con la quale era stato dichiarato il non luogo a procedere per Parte_1 il reato – tra gli altri contestati – di cui all'art. 38 bis D. L.vo n. 81/2015.
L di , in data 17.10.2025, provvedeva a sua volta a depositare Controparte_1 CP_1 copia del provvedimento n. 93/2025 (prot. n. 25830 del 29/09/25) con il quale era stata annullata l'ordinanza di ingiunzione n. 304/24, emessa nei confronti del sig. Parte_2
Controparte_3
Le parti congiuntamente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite e la causa viene pertanto decisa come di seguito.
Diritto. pagina 3 di 4 La materia del contendere, stante l'annullamento dell'Ordinanza di ingiunzione opposta, è evidentemente cessata, essendo venuto meno il titolo della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione resistente.
Quanto precede non esimerebbe il giudice dal pronunciarsi sulle spese di lite, essendo comunque tenuto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ad applicare il principio della soccombenza virtuale, ponendo l'onere della refusione delle spese a carico di quella parte che, probabilmente sarebbe risultata soccombente nella causa, ove il processo fosse giunto all'esito naturale.
Tuttavia, l'art. 92 del codice di rito, in caso di conciliazione tra le parti, al terzo comma prevede che: “Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”.
Non rimane pertanto che dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in quanto le parti ne hanno congiuntamente richiesto la compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3734/2024 tra
Parte_1 Ricorrente e
Controparte_1
Resistente
Oggi 27 ottobre 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. BLASI FRANCESCO anche in sostituzione dell'avv. GAETANINA Parte_1 PAOLONE
Per l'avv. SVEVA STANCATI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e chiedono congiuntamente dichiararsi cessata al materia del contendere con compensazione integrale delle sperse di lite e procedono alla discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare e redatto il provvedimento procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, dopo averne dato lettura alle parti.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 27 ottobre 2025, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3734/2024 R.G. promossa da:
, C.F. residente a [...], Parte_1 C.F._1 CP_1 elettivamente domiciliato a Perugia (PG), presso e nello studio dell'Avv. Francesco Blasi, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gaetanina Paolone, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso - PEC:
Email_1 Email_2
- ricorrente-
contro
:
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore p.t. dott. Ing. od. fisc. domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 stesso , via Palermo n.° 106, indirizzo pec: Controparte_1
, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati ai sensi Email_3 dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011, come da separata delega
-resistente –
Conclusioni di entrambe le parti: “…. chiedono congiuntamente dichiararsi cessata al materia del contendere con compensazione integrale delle sperse di lite.”.
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato 26 settembre 2024, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Parte_1
Ingiunzione n. 304/24 emanata dall di in data 3 Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 4 luglio 2024 e notificata il 28.08.2024, chiedendo: “- in via incidentale: disporre la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione n. 304/24;
- in via preliminare, nel rito: disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento iscritto al n. 969/2022 RG Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro;
- in via principale: annullare l'ordinanza – ingiunzione n. 304/24, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: annullare l'ordinanza – ingiunzione n. 304/24 e rideterminare le sanzioni irrogate, stante la loro erronea quantificazione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Si è costituito in giudizio l che a sua volta ha così Controparte_1 concluso: “… ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza ingiunzione n. 304/24 resa nei confronti di quale amministratore unico legale rappresentante di Edil GGC nel Parte_1 periodo considerato, in quanto risultano infondate, per le ragioni esposte in narrativa, le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare i ricorrenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge…”.
Con la riservata ordinanza del 19.02.2025, questo giudicante, ritenuto che la decisone della questione preliminare circa la sussistenza della c.d. pregiudizialità penale, fosse potenzialmente idonea a definire il giudizio, la rinviva ad altra udienza per la decisione art. 429 c.p.c. allo stato degli atti.
Medio tempore la parte ricorrente ha versato in atti la copia della sentenza n.146/2025 del 6 marzo 2025, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2025, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di
Perugia nel procedimento penale n. 4723/2019 R.G.N.R. e n.1152/2025 R.G. G.I.P. a carico, tra gli altri, del Dr. , con la quale era stato dichiarato il non luogo a procedere per Parte_1 il reato – tra gli altri contestati – di cui all'art. 38 bis D. L.vo n. 81/2015.
L di , in data 17.10.2025, provvedeva a sua volta a depositare Controparte_1 CP_1 copia del provvedimento n. 93/2025 (prot. n. 25830 del 29/09/25) con il quale era stata annullata l'ordinanza di ingiunzione n. 304/24, emessa nei confronti del sig. Parte_2
Controparte_3
Le parti congiuntamente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite e la causa viene pertanto decisa come di seguito.
Diritto. pagina 3 di 4 La materia del contendere, stante l'annullamento dell'Ordinanza di ingiunzione opposta, è evidentemente cessata, essendo venuto meno il titolo della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione resistente.
Quanto precede non esimerebbe il giudice dal pronunciarsi sulle spese di lite, essendo comunque tenuto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ad applicare il principio della soccombenza virtuale, ponendo l'onere della refusione delle spese a carico di quella parte che, probabilmente sarebbe risultata soccombente nella causa, ove il processo fosse giunto all'esito naturale.
Tuttavia, l'art. 92 del codice di rito, in caso di conciliazione tra le parti, al terzo comma prevede che: “Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”.
Non rimane pertanto che dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in quanto le parti ne hanno congiuntamente richiesto la compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 4 di 4