Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2004, n. 43179
CASS
Sentenza 21 ottobre 2004

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Il provvedimento con il quale il giudice decide sulla richiesta di restituzione in termine per la proposizione di un'impugnazione dev'essere adottato con l'osservanza della procedura camerale partecipata di cui all'art. 127 cod. proc. pen., avuto riguardo, oltre che alla forma di detto provvedimento (che è quella dell'ordinanza, normalmente propria delle decisioni che seguono all'audizione delle parti in contraddittorio), anche alla natura del termine nel quale si chiede di essere restituiti (implicante l'instaurazione di un nuovo grado di giudizio, con necessario coinvolgimento di interessi contrapposti), nonchè alla nuova formulazione dell'art. 111 Cost., in ossequio alla quale deve ritenersi che, ove, per il silenzio serbato dal legislatore, possa apparire dubbia la volontà del medesimo di assicurare il rispetto dei contrapposti interessi attraverso la procedura camerale partecipata, il dubbio vada sciolto nel senso dell'applicazione di tale procedura, rimanendo consentito il ricorso alla procedura "de plano" solo nel caso che il legislatore abbia usato formule esplicite per permetterne l'adozione, mediante espressioni quali "senza formalità di procedura", "senza ritardo", "anche d'ufficio", e simili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2004, n. 43179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43179
    Data del deposito : 21 ottobre 2004

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