Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice decide sulla richiesta di restituzione in termine per la proposizione di un'impugnazione dev'essere adottato con l'osservanza della procedura camerale partecipata di cui all'art. 127 cod. proc. pen., avuto riguardo, oltre che alla forma di detto provvedimento (che è quella dell'ordinanza, normalmente propria delle decisioni che seguono all'audizione delle parti in contraddittorio), anche alla natura del termine nel quale si chiede di essere restituiti (implicante l'instaurazione di un nuovo grado di giudizio, con necessario coinvolgimento di interessi contrapposti), nonchè alla nuova formulazione dell'art. 111 Cost., in ossequio alla quale deve ritenersi che, ove, per il silenzio serbato dal legislatore, possa apparire dubbia la volontà del medesimo di assicurare il rispetto dei contrapposti interessi attraverso la procedura camerale partecipata, il dubbio vada sciolto nel senso dell'applicazione di tale procedura, rimanendo consentito il ricorso alla procedura "de plano" solo nel caso che il legislatore abbia usato formule esplicite per permetterne l'adozione, mediante espressioni quali "senza formalità di procedura", "senza ritardo", "anche d'ufficio", e simili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2004, n. 43179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43179 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 21/10/2004
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1661
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 4051/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CU IN nel procedimento nei confronti del medesimo;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 12 dicembre 2003;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato de plano l'istanza di IN De RT volta a ottenere la restituzione nei termini per la proposizione dell'appello (senza alcuna indicazione del provvedimento che si intendeva impugnare n.d.e). La Corte motivava la reiezione della richiesta sulla base di informazioni assunte in cancelleria dalle quali risultava infondato l'assunto difensivo relativo al "preteso deposito dei motivi di appello" che, al contrario, non risultavano depositati. Avverso la predetta decisione propone ricorso il De RT, per mezzo del difensore avv. Sergio Mortola, il quale (ancora senza indicare il provvedimento oggetto della impugnazione) si duole della ordinanza impugnata, per violazione degli artt. 127 e 175 c.p.p., in quanto aveva disatteso la richiesta - basata sul presupposto che l'atto di appello era stato ritualmente depositato nei termini, ma smarrito nella struttura del Tribunale durante il periodo di sospensione feriale -, sulla scorta di sommarie informazioni acquisite presso la cancelleria del giudice di 1^ grado. Censura, comunque, il fatto che il provvedimento sia stato emesso de plano, mentre si sarebbe dovuto applicare l'art. 127 c.p.p., e quindi fissare l'udienza e comunicare la data di essa all'imputato e al difensore.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, pur nella consapevolezza che la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte è orientata nel senso della decisione impugnata (Cass., sez. 5^, dep. 25 maggio 2004, n. 23877; Cass., sez. 1^, dep. 26 febbraio 2004, n. 8752; Cass., sez. 1^, dep. 24 novembre 2003, n. 45235; contra, Cass., sez. 6^, dep. 27 giugno 2002, n. 24723). Se è vero che l'art. 175, comma quarto, c.p.p. non richiede espressamente che il giudice cui sia stata proposta istanza di restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione debba procedere con il rito in Camera di consiglio e con le forme dell'art. 127 c.p.p., ritiene il Collegio che tale rito debba essere necessariamente seguito. Ciò, sia in relazione alla previsione della pronuncia con ordinanza, che, di regola, rappresenta la forma di decisione del giudice che segue alla audizione delle parti in contraddittorio, sia in riferimento al tipo di termine nel quale si chiede di essere restituiti, implicante la instaurazione di un nuovo grado di giudizio (e quindi lo svolgimento ulteriore del rapporto processuale), decisione in ordine alla quale sono coinvolti interessi necessariamente contrapposti (arg. da Cass. SEZ. 5, SENT. 0 1332 DEL 21/05/1996 (CC. 19/03/1996), Losacco, RV. 205056), sia, infine, con riguardo alla nuova formulazione dell'art. 111 cost., sul principio del contraddittorio, che impone una rigorosa interpretazione, costituzionalmente orientata, delle norme in cui sia dubbia la volontà del legislatore - per il silenzio serbato nei singoli casi - di assicurare il rispetto della tutela dei contrapposti interessi coinvolti nel processo penale attraverso la pronuncia in Camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p.. Dimodoché, nel caso di mancata previsione sul modo in cui il provvedimento deve essere assunto, deve presumersi che il legislatore abbia voluto propendere per l'adozione del rito maggiormente garantito, mentre l'adozione di un provvedimento de plano deve ritenersi consentita solo in quei casi in cui il legislatore abbia usato formule esplicite per permetterne l'adozione attraverso l'uso di perifrasi del tipo "senza formalità di procedura" o "senza ritardo" o "anche d'ufficio" et similia. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli perché deliberi nuovamente sulla istanza di restituzione in termini seguendo il rito in Camera di consiglio ex art. 127 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli per nuova deliberazione nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004