Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
Non esiste incompatibilità, in senso assoluto, tra misure di prevenzione e misure cautelari, dovendosi la stessa verificare caso per caso e potendosi configurare solo quando siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione. (Nella specie si è esclusa l'incompatibilità tra la misura cautelare dell'obbligo di soggiorno e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/1999, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 29.11.1999
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere N. 6582
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Vancheri Consigliere N. 31096/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- EL TO, nato a [...] in data [...], avverso la sentenza emessa il 5 febbraio 1999 dalla Corte di appello dell'Aquila;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende;
- Considerato in
FATTO
Con sentenza del 10 dicembre 1996, il Pretore di Pescara ha condannato TO IN alla pena di quattro mesi di arresto, avendolo ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 9, 1^ comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 per aver violato gli obblighi impostigli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Sul gravame proposto dall'imputato, la Corte di appello dell'Aquila, con sentenza del 5 febbraio 1999, ha integralmente confermato la pronuncia impugnata.
Avverso tale decisione, lo IN ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene:
a) che, essendo egli all'epoca soggetto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, doveva ritenersi differita l'esecuzione della misura di prevenzione e perciò doveva essere mandato assolto dal reato ascrittogli;
b) che la motivazione era del tutto carente, risolvendosi in una mera formula di stile, in punto di denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le censure sono manifestamente infondate.
Ed invero, i rapporti di compatibilità tra misure di prevenzione ed altre misure (cautelari, di sicurezza, ecc.) sono specificamente disciplinati dagli art. 10, 11 e 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ove è stabilito quando la misura di prevenzione deve cessare o deve essere differita. Ciò dimostra che, a prescindere dalla maggiore afflittività che la contemporanea esecuzione di misure diverse necessariamente comporta, non esiste alcuna incompatibilità, in senso assoluto, tra misure di prevenzione e misure cautelari e che la stessa deve essere verificata caso per caso e può sussistere solo quando siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione.
Orbene, nel caso in esame, tale incompatibilità non sussiste essendo evidente che la misura cautelare dell'obbligo di soggiorno non contrasta con le prescrizioni derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Per il resto, è da rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di questa suprema Corte, l'art. 62 bis c.p., il quale prevede le circostanze attenuanti generiche, attribuisce al giudice il potere di prendere in considerazione altre circostanze, diverse da quelle indicate nell'art. 62 dello stesso codice, solo se le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dal suddetto art. 62 bis c.p. (v., per tutte, Sez. I, 20 ottobre 1994, in Cass. pen. 1996,
2181) e nel caso in esame la Corte territoriale ha specificato che i numerosissimi precedenti penali del soggetto giustificano ampiamente la mancata concessione di dette attenuanti.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma, ritenuta congrua, di L 500.000.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L 500.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2000