Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
c.c. 72p8p 044 2 8/ 03 ESF : DA REGISTRAZIONÉ DEL D.P.R. 26/459980. REPUBBLICA TAL TAB. ALL. BON.【ERIA TRIBUTARII OPOL ITAL. A LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ibutaria S.V.A. Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Altio FINCCCHIARO Presidente R.G.N. 25215/01 Dott. Giovanni PAOLINI -bel. Consigliere Cron. Лолил Dot Giulio GRAZIADE! Consigliere Rep. I. . Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud. 01/10/02 - ConsigliereDott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE N TEN ZA N. 70989 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro ! tempore, domiciliato j.n ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ! presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappreson a e difende ope legis;
I MNY ricorrente e da UFFICIO DELLE ENTRATE DI PISA, in persona del Ministro .: pro tempore, elcttivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHEST 12, presso L'AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 contro 3405 FALLIMENTO EMILIO PACINI SPA, in persona del Curatore i.. - domiciliato in RCMA VIA fallimentare, olettivamente I PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI : MEO, che 10 difende unitame nte all'avvocato LUIGI | FINTO, giusta delega a margine;
· F- controricorrente i | Avver50 la sentenza I:+ 45/00 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il i 16/05/00 1 ¡ uaita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dont.. Giovanni : PAOLINI;
udito per i ricorrentel 'Avvocato LUIGI PINTO, che ha ि chiesto rigetto del ricorso) udito 11 P.M. in persona del SosLituto Procuratore Generale Doti. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria regionale dclla La Toscana, con la sentenza in data 16 maggio 2000, di cui in epigrafe, definendo in appello, Su gravame dell'Ufficio i.v.a, di Fisa, ura verl.onza, a SJO Lempo, istituita dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del suddetto capoluogo Toscano dalla EM NI 3.p.a. contestate Pе I una cartelia di pagamento con la quale, sulla base di avviso di rettifica divenuto definitivo perché Son reclamato, le era stato intimato il versamento di imposta sul valoro aggiunto ed accessor: relativamente al 1987, a conferma delia pronuncia resā al Iiguardo da! primc giudice, statui avere l'amministrazione finanziaria titolo Q Jar Rei confronti valere le ragioni erariali discusse sopraggiunto fallimento dolla società dianzi del menzionata, devendo tali ragioni easere Lavvisate caducale per non essere state iscritte a ruvio nel termine decadenziale stabilito dall'art. 17, comma 3, d.p.r. 29.1X.1973 г.602, ne testo, stato prima del a novellazione vigente isultante dall'art. 6 I₁₁ 26.11.1999 1.46, dia intendersi applicabile nelia fattispecie ratione temporis. IL Ministero 9 delio finanze del 'economia 3 riccrre, con un motivo, per cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamalā, Mon utilmente notificatagli ai in di cui agli artt. 38 Comuna 2, e 51 d.lge. 31.XIT.1992 n.546, 32 cod. proc. civ., e 21, comma 1, L. 13.V. 1999 n.183. tailimento delia EM NI 5.2.2. resiste ai ricorso, notificatogli il 6 dicembre 2000, con cont roricorso dei 10 gennaio 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero ccli'economia e delle finanze, 201 mezzo articolato per suffragare j ricorso, 1 deduce che la pronuncia rei sensi illustrati 1 5 sulla fattispecie dali Commissione tributaria rogionale della Toscana dovrebbe esacre ravvisata passibile di cassazione percté inficial.a da "violazione е falsa applicazione dell'art. 17 d. p. x. 602/13", nonché da "motivazione omossa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia". ea inLa p.a. ricorrente, più specificamente, buona sostarcza, sulla promessa che 'art. 17 u.c. d. p.r. 602/73, nelia leziono vigente ai fatzi di causa prevedeva (che) le imposte 'iquidate, le maggiori impoate e le ritenute alla fonte liquidate 1.1 base agli accertamenti degli offici devono essere iscr_iti in ruoli formati e consegnati all'intendente ai Finanza, a pena di decadenza, entro i 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento divenuto definitivo", prospetta essere "di tutta evidenza" 1 A disposizione questione "non riguarda penc pecuniarie", puntualizzando, quindi, che "poiché la ncrma esame norma di decadenza non può certo. essere letta in modo tale da ricomprendere le pere pecuniarie", e che, perché, C.T.R. ha erroneamente dichiarato per una parte celie somme iscritte 9 ruolo - estinzione per decadenza;
na decadenza non prevista calla legge , in quanto 44. diritti erariali relativi alle pene pecuniario, agli interessi agl altri Accessori reiazivi À queste non si erano estinti per decadenza ... per l'ottima ragione che decadenza non poteva esserci". La censura non merita ingresso. In proposito, giova porre in risalto quanto zegue. E enunciazione fermissima relia giurisprudenza di legittimità, dalla quale гon vi ė zagione di discostars nolia cefinizione acl giudizio in esame, quella seconde qui nella fase processuale d' cassazione, che ha per oggetto esclusivamente 5 revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di Sono proponibili прочаdiritto sc levate, non questioni giuridicho 0 Lemi di contestazione diversi da quelli dedotti nei progresac stadio di RI (tranne Che si tralzi nor preci se, noll'ambitoquestioni rilevabili d'ufficio, ovvero, deile questioni trattate, di nuovi profili d_ diritto compresi rel dibattito е Tondeli sugli stossi elementi di fatto dedoL ), sicchè i motivi del ricorso proposto dalla parte stata appe lante in secondo grado Gevond investire, 2 Dona di inammissibilità, questioni cho siano state specificamente comprese nell'articolazione dei motivi di appello (cfr., in terminis, da timo, Cass. Sez. trib., sent. n.9097 del 21.VT. 2002, cui adde id Sez. I ] civi ser . n.2008 del 24. 1.2000). 酝 Orbene, ne! caso discusso, daile narrativa, analitica e minuziosa, doi fauti della Causa contenuta nella sentenza di merito contestaca, 0_2 non viene 0980 nessun appunto omissione di pronuncia, 0 da teslo dei ricorso, non 心 nato quale sia possibile ricavare nessun cleme to da 1'amministrazione finanziaria, deзumere che state appellante dinarzi alia commissione tr ucaria regionalc, abbia ritualmerto specificarente sollevalc dinanzi ப detta commissione A prospettata in questione della non riferibilità deila decadenza in argomento alle pene pecuniarie ed agli accessori queste propriamente relativi;
la decuzione deila questione considerata De la presento fase de. processo, peranto, in applicazione del principio di diritto più Soora enunciato, va riscontrate preclusa per eftelto del surrichiamato divieto di nova in cassazione. Corollario di ciò che il ricorso, alecome correlato a mctivo inaccoglibile, e essero d av disatleso. Le speso sequono la soccombenza, perciò, neila liquidazione di cui al dispositivo, vengono posle a carico del ministero ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara ricorso inammissibile # condanna ia 0.5. ricorreale ne'le spese, ahe liquida in complessivi euro 2.100,00, dei quali ouro 2.000,00 di onorail. Cosi decisc in Roma, nelia camera di consig'io della Sezione tributaria deila Corle Suprema di cassazione, 1'1 ottobre 2002. 7 IL TORE1. Li WE OR , Ивенти 26 MAR 2003 ERIA A l 8 IL PRESIDENTE M JANCELLIERE 01 Cosan Juildwold AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986ESENTE DA REGISTRAZIONE MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. S TRIBUTARIA