Versione
13 gennaio 1974
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Versione
3 giugno 1999
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Art. 16. (Indennita' di buonuscita ai superstiti)
Nei casi di morte del dipendente in attivita' di servizio l'indennita' di buonuscita maturata e' corrisposta al coniuge superstite - salvo il caso di cui al terzo comma del presente articolo - ove non esista sentenza di separazione personale, passata in giudicato, pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.
In mancanza del coniuge, o se questi non ne abbia diritto, l'indennita' spetta, divisa per capi, ai figli minori nonche' ai figli maggiorenni inabili permanentemente a proficuo lavoro.
Nei casi di concorso del coniuge superstite con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente, l'indennita' e' corrisposta per intero al coniuge superstite; ove questo concorra oltre che con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente anche con i figli nati da precedenti matrimoni del dipendente stesso, l'indennita' di buonuscita e' corrisposta per meta' al coniuge superstite e per l'altra meta', ripartita per capi, ai figli nati dai precedenti matrimoni del dipendente stesso.
Nei confronti dei figli devono sussistere le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
In mancanza delle persone di cui ai precedenti commi l'indennita' di buonuscita viene corrisposta, ripartita per capi, ai discendenti in linea diretta del dipendente deceduto.
In mancanza anche delle persone di cui al precedente comma l'indennita' di buonuscita viene corrisposta agli ascendenti, se a carico del dipendente defunto, nonche' ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico, di eta' non superiore ai 21 anni, oppure di qualsiasi eta' se inabili permanentemente a proficuo lavoro. La buonuscita e' corrisposta in ragione della meta' se l'avente causa e' uno solo, ed in misura intera, ripartita per capi, se gli aventi causa sono due o piu'.
Ove non esistano persone aventi diritto all'indennita' di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facolta' di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennita' medesima tanto a chi abbia avuto cura del dipendente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura.
I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 195 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1999, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge".
Nei casi di morte del dipendente in attivita' di servizio l'indennita' di buonuscita maturata e' corrisposta al coniuge superstite - salvo il caso di cui al terzo comma del presente articolo - ove non esista sentenza di separazione personale, passata in giudicato, pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.
In mancanza del coniuge, o se questi non ne abbia diritto, l'indennita' spetta, divisa per capi, ai figli minori nonche' ai figli maggiorenni inabili permanentemente a proficuo lavoro.
Nei casi di concorso del coniuge superstite con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente, l'indennita' e' corrisposta per intero al coniuge superstite; ove questo concorra oltre che con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente anche con i figli nati da precedenti matrimoni del dipendente stesso, l'indennita' di buonuscita e' corrisposta per meta' al coniuge superstite e per l'altra meta', ripartita per capi, ai figli nati dai precedenti matrimoni del dipendente stesso.
Nei confronti dei figli devono sussistere le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
In mancanza delle persone di cui ai precedenti commi l'indennita' di buonuscita viene corrisposta, ripartita per capi, ai discendenti in linea diretta del dipendente deceduto.
In mancanza anche delle persone di cui al precedente comma l'indennita' di buonuscita viene corrisposta agli ascendenti, se a carico del dipendente defunto, nonche' ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico, di eta' non superiore ai 21 anni, oppure di qualsiasi eta' se inabili permanentemente a proficuo lavoro. La buonuscita e' corrisposta in ragione della meta' se l'avente causa e' uno solo, ed in misura intera, ripartita per capi, se gli aventi causa sono due o piu'.
Ove non esistano persone aventi diritto all'indennita' di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facolta' di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennita' medesima tanto a chi abbia avuto cura del dipendente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura.
I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 195 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1999, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge".
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 28/05/1999, n. 195Provvedimento: […] n. 471 del 1989 e n. 8 del 1972), va dichiarata, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale anche del denunciato art. 16 della legge n. 829 del 1973, nella parte in cui esclude che, in assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita maturata a favore del dipendente, […]Leggi di più...
- assorbimento di altro profilo.·
- sent. 195/99. previdenza e assistenza sociale·
- illegittimita' costituzionale parziale·
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- mancanza dei beneficiari indicati nella norma denunciata·
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