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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2709 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2019 promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Garau e Parte_1
ON LA
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Alma Alfano CP_1
appellata c.f. , c.f. CP_2 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3
c.f. C.F._3 Parte_4
quali eredi di C.F._4 Persona_1
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9266/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione del 20.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice
[...]
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore Parte_1 CP_1
unitamente ad per sentirli condannare al
[...] Persona_1
pagamento del risarcimento dei danni per le lesioni riportate e per i danni riportati dalla propria moto, a seguito del sinistro per cui è causa.
Deduceva infatti l'attrice che in data 13/1/2012 alle ore 17,00 circa in Pagani,
l'auto Ford Escort tg.AK350PE di proprietà del sig. ed Persona_1
assicurata con la , all'incrocio tra Via S.Erasmo e Via Cesarano, Controparte_1
nell'immettersi sulla Via Cesarano, non si arrestava al segnale di stop ed impattava violentemente il motociclo Honda SH tg. DR37834 di proprietà dell'attrice che percorreva la detta via e precedeva nella marcia, il motociclo
Honda tg. DM72324 di proprietà di e condotto dal sig. Controparte_3
. Persona_2
A seguito dell'urto, il motociclo di proprietà dell'attrice e dalla stessa condotto cadeva a terra unitamente al conducente.
Si costituiva in giudizio la sola , che chiedeva il rigetto della CP_1
domanda proposta perché improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto. Nel corso del giudizio veniva assunta la prova testimoniale, veniva espletata la
CTU Tecnica e la CTU medica e, rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
In data 20/12/2018 veniva depositata la sentenza nr. 9266/2018, con la quale il
Giudice di Pace, così decideva: “- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese CTU tecno-modale liquidata in € 400,00 oltre oneri se dovuti- condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio….”.
L'attrice chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda, la condanna della convenuta società, al pagamento del risarcimento dei danni subiti così come quantificati.
Si costituiva in giudizio la sola che chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello proposto perché improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 20.05.2025, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'attrice appellante non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
Le dichiarazioni testimoniali si sono rivelate generiche e contraddittorie e quindi inattendibili.
Con riferimento alla testimonianza resa da , non esiste alcun Testimone_1
obbligo per il conducente di un'auto di doversi fermare solo perché si trova su strada secondaria, atteso che non può il conducente di un'auto ritenere che la strada sia secondaria o principale, né il teste ha specificato se all'incrocio vi fosse un segnale di stop e né l'attrice ha fornito prova di tale circostanza.
Peraltro, dalla suddetta testimonianza emerge che l'autovettura di parte convenuta proveniva dalla destra. Inoltre, dalla lettura della espletata CTU Tecnica risulta che i danni presenti sulla parte laterale destra del motociclo attoreo, peraltro già riparato al momento della perizia, non risultano compatibili con i danni presenti sul veicolo convenuto.
Infine, la controversia già decisa dal Giudice di Pace per la stessa vicenda (con parti processuali diverse) con sentenza n. 1519/18 non rappresenta un caso di giudicato esterno.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
Nulla per le spese con riguardo agli appellati contumaci.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese di giudizio, che liquida in euro 2538,5 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 19/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2709 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2019 promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Garau e Parte_1
ON LA
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Alma Alfano CP_1
appellata c.f. , c.f. CP_2 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3
c.f. C.F._3 Parte_4
quali eredi di C.F._4 Persona_1
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9266/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione del 20.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice
[...]
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore Parte_1 CP_1
unitamente ad per sentirli condannare al
[...] Persona_1
pagamento del risarcimento dei danni per le lesioni riportate e per i danni riportati dalla propria moto, a seguito del sinistro per cui è causa.
Deduceva infatti l'attrice che in data 13/1/2012 alle ore 17,00 circa in Pagani,
l'auto Ford Escort tg.AK350PE di proprietà del sig. ed Persona_1
assicurata con la , all'incrocio tra Via S.Erasmo e Via Cesarano, Controparte_1
nell'immettersi sulla Via Cesarano, non si arrestava al segnale di stop ed impattava violentemente il motociclo Honda SH tg. DR37834 di proprietà dell'attrice che percorreva la detta via e precedeva nella marcia, il motociclo
Honda tg. DM72324 di proprietà di e condotto dal sig. Controparte_3
. Persona_2
A seguito dell'urto, il motociclo di proprietà dell'attrice e dalla stessa condotto cadeva a terra unitamente al conducente.
Si costituiva in giudizio la sola , che chiedeva il rigetto della CP_1
domanda proposta perché improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto. Nel corso del giudizio veniva assunta la prova testimoniale, veniva espletata la
CTU Tecnica e la CTU medica e, rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
In data 20/12/2018 veniva depositata la sentenza nr. 9266/2018, con la quale il
Giudice di Pace, così decideva: “- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese CTU tecno-modale liquidata in € 400,00 oltre oneri se dovuti- condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio….”.
L'attrice chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda, la condanna della convenuta società, al pagamento del risarcimento dei danni subiti così come quantificati.
Si costituiva in giudizio la sola che chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello proposto perché improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 20.05.2025, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'attrice appellante non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente.
Le dichiarazioni testimoniali si sono rivelate generiche e contraddittorie e quindi inattendibili.
Con riferimento alla testimonianza resa da , non esiste alcun Testimone_1
obbligo per il conducente di un'auto di doversi fermare solo perché si trova su strada secondaria, atteso che non può il conducente di un'auto ritenere che la strada sia secondaria o principale, né il teste ha specificato se all'incrocio vi fosse un segnale di stop e né l'attrice ha fornito prova di tale circostanza.
Peraltro, dalla suddetta testimonianza emerge che l'autovettura di parte convenuta proveniva dalla destra. Inoltre, dalla lettura della espletata CTU Tecnica risulta che i danni presenti sulla parte laterale destra del motociclo attoreo, peraltro già riparato al momento della perizia, non risultano compatibili con i danni presenti sul veicolo convenuto.
Infine, la controversia già decisa dal Giudice di Pace per la stessa vicenda (con parti processuali diverse) con sentenza n. 1519/18 non rappresenta un caso di giudicato esterno.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
Nulla per le spese con riguardo agli appellati contumaci.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese di giudizio, che liquida in euro 2538,5 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 19/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo