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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 4143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4143/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
SO DR, giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._2
RO SE E SE IN, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 6 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni stabilite nel decreto emesso nella causa n. 675/2023 RG.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Esaminato il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51, comma 5,
c.p.c. con cui le parti e Parte_1 Parte_3
hanno esposto che: -hanno intrattenuto una relazione
[...]
sentimentale ed una convivenza more uxorio dalla quale è nato il figlio in data 12/05/2021; -cessata la Persona_1
convivenza per insanabili contrasti sorti, in data 10/01/2023 hanno congiuntamente chiesto, innanzi al Tribunale di Catania, regolamentarsi le modalità di affido, mantenimento e tempi di visita paterni;
-con ordinanza del 23/10/2023 emessa nella causa n.
675/2023 RG detto Tribunale ha stabilito quanto segue: "dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente
[...]
; dispone che il resistente Parte_1 Parte_2
possa sempre vedere e tenere con sé il figlio minorenne
[...]
compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore Persona_1
e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), secondo le modalità concordate dalle parti e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi pagina 2 di 6 anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento Parte_2
del figlio minorenne versando, entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro
170,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie”; -sono mutate le esigenze della sig.ra che le hanno imposto il Parte_1
trasferimento ad altra abitazione sita nel Comune di Riposto (CT), in via Giuseppe Ligresti n. 18; -alla luce di tale trasferimento, si rende necessaria una modifica delle condizioni riguardanti il diritto di visita paterno;
Rilevato che le parti, ciò premesso, hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni di cui al decreto emesso nella causa 675/2023 RG nei termini di seguito esposti: “1. Il minore
è affidato in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la residenza della madre;
2. Sarà onere e cura dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la responsabilità sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla residenza abituale e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
A tale stregua, il padre, sig. acconsente all'iscrizione Per_1
del figlio presso l'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Verga" di
Riposto - Plesso Scuola dell'Infanzia "Salvatore Quasimodo" sito nel pagina 3 di 6 Comune di Riposto (CT) Piazza Matteotti snc, per l'anno scolastico
2025/2026;
4. Il padre potrà tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e scolastiche del minore e comunque secondo i periodi di seguito indicati quale contenuto minimo del diritto di visita:
- tutti i fine settimana, a settimane alterne, una volta dal venerdì dalle ore 17.00 alla domenica alle ore 17.00 e un'altra volta dal giovedì dalle ore 17.00 al sabato alle ore 17.00.
Resta inteso che nel preminente interesse del minore tale previsione potrà costituire oggetto di libera concordata modifica da parte dei genitori secondo contingenti esigenze.
Stante la distanza delle abitazioni, la sig.ra si impegna, Pt_1
sin d'ora, a tollerare eventuali fisiologici ritardi negli orari sopra previsti nonché a consegnare il bambino a famigliari delegati dal sig. e da costoro a riprenderlo;
Per_1
- Nel periodo natalizio, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, e segnatamente, alternativamente dal 20 al 27 dicembre o dal 28 dicembre al 6 gennaio compreso;
- Le vacanze Pasquali con ciascun genitore tre giorni consecutivi (inclusi i pernottamenti) comprendenti - ad anni alterni - la giornata di Pasqua o quella del Lunedi dell'Angelo;
- Nel periodo estivo (da intendersi dal mese di giugno a settembre), fino a venti (20) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio;
- Il minore festeggerà preferibilmente il proprio compleanno insieme ad entrambi i genitori. Qualora la festa non coincidesse con il giorno del compleanno, i genitori si organizzeranno in modo che pagina 4 di 6 ciascuno possa trascorrere con il minore una parte del giorno del compleanno;
- Il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno, quello della Festa della Mamma e della
Festa del Papà, con i rispettivi festeggiati a prescindere che siano giornate previste per l'incontro padre-figlio e salvi migliori accordi tra i genitori;
5. Il signor si impegna a corrispondere Parte_2
mensilmente, entro il giorno 5, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, la somma di € 170,00 (Euro centosettanta/00) da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
6. Il signor rimborserà, inoltre, alla Parte_2
signora in concomitanza con il versamento del contributo Pt_1
mensile, il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie - previamente concordate, tranne i casi di documentata assoluta urgenza - sì come dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
7. L'assegno unico, quale strumento assistenziale, sarà diviso equamente nella misura del 50% tra le parti.
8. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di un documento valido per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto).”.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. in forza del quale in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il relatore riferisce in camera di consiglio;
pagina 5 di 6
Ritenuto che
le parti non hanno fatto richiesta congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. di comparizione personale e che non sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte;
Considerato che le modifiche riguardano essenzialmente soltanto il diritto di visita del genitore non collocatario;
Ritenuto che le superiori pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia e che il PM non si è opposto alla domanda;
Ritenuto che va quindi disposta la modifica delle condizioni previste nel decreto emesso nella causa n. 675/2023 RG avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti con il figlio nato al di fuori del matrimonio, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale visto l'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 4143/2025 RGVG;
Dispone la modifica delle condizioni previste nel decreto emesso nella causa n. 675/2023 RG, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti con il figlio nato al di fuori del matrimonio, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4143/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
SO DR, giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._2
RO SE E SE IN, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 6 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni stabilite nel decreto emesso nella causa n. 675/2023 RG.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Esaminato il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51, comma 5,
c.p.c. con cui le parti e Parte_1 Parte_3
hanno esposto che: -hanno intrattenuto una relazione
[...]
sentimentale ed una convivenza more uxorio dalla quale è nato il figlio in data 12/05/2021; -cessata la Persona_1
convivenza per insanabili contrasti sorti, in data 10/01/2023 hanno congiuntamente chiesto, innanzi al Tribunale di Catania, regolamentarsi le modalità di affido, mantenimento e tempi di visita paterni;
-con ordinanza del 23/10/2023 emessa nella causa n.
675/2023 RG detto Tribunale ha stabilito quanto segue: "dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente
[...]
; dispone che il resistente Parte_1 Parte_2
possa sempre vedere e tenere con sé il figlio minorenne
[...]
compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore Persona_1
e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), secondo le modalità concordate dalle parti e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi pagina 2 di 6 anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento Parte_2
del figlio minorenne versando, entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro
170,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie”; -sono mutate le esigenze della sig.ra che le hanno imposto il Parte_1
trasferimento ad altra abitazione sita nel Comune di Riposto (CT), in via Giuseppe Ligresti n. 18; -alla luce di tale trasferimento, si rende necessaria una modifica delle condizioni riguardanti il diritto di visita paterno;
Rilevato che le parti, ciò premesso, hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni di cui al decreto emesso nella causa 675/2023 RG nei termini di seguito esposti: “1. Il minore
è affidato in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la residenza della madre;
2. Sarà onere e cura dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la responsabilità sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla residenza abituale e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
A tale stregua, il padre, sig. acconsente all'iscrizione Per_1
del figlio presso l'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Verga" di
Riposto - Plesso Scuola dell'Infanzia "Salvatore Quasimodo" sito nel pagina 3 di 6 Comune di Riposto (CT) Piazza Matteotti snc, per l'anno scolastico
2025/2026;
4. Il padre potrà tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e scolastiche del minore e comunque secondo i periodi di seguito indicati quale contenuto minimo del diritto di visita:
- tutti i fine settimana, a settimane alterne, una volta dal venerdì dalle ore 17.00 alla domenica alle ore 17.00 e un'altra volta dal giovedì dalle ore 17.00 al sabato alle ore 17.00.
Resta inteso che nel preminente interesse del minore tale previsione potrà costituire oggetto di libera concordata modifica da parte dei genitori secondo contingenti esigenze.
Stante la distanza delle abitazioni, la sig.ra si impegna, Pt_1
sin d'ora, a tollerare eventuali fisiologici ritardi negli orari sopra previsti nonché a consegnare il bambino a famigliari delegati dal sig. e da costoro a riprenderlo;
Per_1
- Nel periodo natalizio, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, e segnatamente, alternativamente dal 20 al 27 dicembre o dal 28 dicembre al 6 gennaio compreso;
- Le vacanze Pasquali con ciascun genitore tre giorni consecutivi (inclusi i pernottamenti) comprendenti - ad anni alterni - la giornata di Pasqua o quella del Lunedi dell'Angelo;
- Nel periodo estivo (da intendersi dal mese di giugno a settembre), fino a venti (20) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio;
- Il minore festeggerà preferibilmente il proprio compleanno insieme ad entrambi i genitori. Qualora la festa non coincidesse con il giorno del compleanno, i genitori si organizzeranno in modo che pagina 4 di 6 ciascuno possa trascorrere con il minore una parte del giorno del compleanno;
- Il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno, quello della Festa della Mamma e della
Festa del Papà, con i rispettivi festeggiati a prescindere che siano giornate previste per l'incontro padre-figlio e salvi migliori accordi tra i genitori;
5. Il signor si impegna a corrispondere Parte_2
mensilmente, entro il giorno 5, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, la somma di € 170,00 (Euro centosettanta/00) da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
6. Il signor rimborserà, inoltre, alla Parte_2
signora in concomitanza con il versamento del contributo Pt_1
mensile, il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie - previamente concordate, tranne i casi di documentata assoluta urgenza - sì come dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
7. L'assegno unico, quale strumento assistenziale, sarà diviso equamente nella misura del 50% tra le parti.
8. I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di un documento valido per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto).”.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. in forza del quale in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il relatore riferisce in camera di consiglio;
pagina 5 di 6
Ritenuto che
le parti non hanno fatto richiesta congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. di comparizione personale e che non sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte;
Considerato che le modifiche riguardano essenzialmente soltanto il diritto di visita del genitore non collocatario;
Ritenuto che le superiori pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia e che il PM non si è opposto alla domanda;
Ritenuto che va quindi disposta la modifica delle condizioni previste nel decreto emesso nella causa n. 675/2023 RG avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti con il figlio nato al di fuori del matrimonio, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale visto l'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 4143/2025 RGVG;
Dispone la modifica delle condizioni previste nel decreto emesso nella causa n. 675/2023 RG, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti con il figlio nato al di fuori del matrimonio, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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