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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2024, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati dott.ssa Julia DORFMANN Presidente rel. dott.ssa Daniela POL Giudice
dott. Simon TSCHAGER Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n. 74/87),
R.G. n. 3931/2023 tra:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. giusta delega in Controparte_2
atti
e
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ortisei (BZ) il 28/10/2000 da
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortisei, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 17, parte II,
pagina 2 di 6 Serie A, dell'anno 2000, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. Con atto notarile separato, il giorno 14 dicembre 2023 davanti al dott. Vitalini Giorgio, il IG. con il consenso della Parte_1
IG.ra ha esercitato il diritto di recesso ad esso CP_1
spettante per l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della società “Hotel Ciasa Soleil di RD W. & C. SAS“ del valore nominale di Euro 160.000,00 (centosessantamila,00).
2. Il valore della quota liquidata in favore del socio recedente IG.
è stato calcolato e determinato consensualmente in Parte_1
Euro 3.500.000,00 (tre milioni e cinquecentomila,00), al netto delle imposte a carico del socio recedente in virtù di tale liquidazione, e le parti sono consapevoli che la distribuzione delle riserve già tassate in capo al socio recedente in seno al recesso, cosi come specificate nell'atto notarile di recesso, non costituiscono reddito imponibile né per la società né per il socio recedente.
3. Le parti hanno convenuto che, unitamente alla liquidazione della quota del socio recedente, quest'ultimo riceverà anche la ulteriore somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) arrotondati per difetto pari all'importo presumibile (in base alle dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2021 e 2022) delle imposte sul reddito a pagina 3 di 6 suo carico relative alla differenza di recesso, come indicato nell'atto notarile di recesso, che sarà imponibile mediante opzione della
“tassazione separata “ che il socio recedente si obbliga ad apporre nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, ovvero Modello Unico 2024. Pertanto Parte_1
contestualmente alla firma dell'atto notarile di cui al punto 1, ha ricevuto la complessiva somma di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) in via provvisoria, salvo conguaglio, in virtù dell'opzione di
“tassazione separata” che il socio recedente applicherà in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023.
Qualora l'imposta effettivamente dovuta risultante dall'applicazione della “tassazione separata” dovesse superare l'importo ipotizzato, la
SI e la “Hotel Ciasa Soleil di Avesani N. & C. CP_1
SAS” si faranno carico di tale differenza di imposta. Qualora, invece, le imposte definitivamente accertate siano di importo inferiore ad
Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00), il socio recedente si impegna a rimborsare alla società “Hotel Ciasa Soleil di Avesani N. & C. SAS” la differenza tra quanto ricevuto e quanto effettivamente dovuto.
Qualora in futuro dovessero verificarsi accertamenti da parte dell' circa il trattamento fiscale della differenza Controparte_3
di recesso imponibile in capo al socio recedente che comportino un aggravio di imposta in capo al recedente, tale maggior imposta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi, sarà a carico della “Hotel
Ciasa Soleil di Avesani N. & C. SAS” e della SI , CP_1
pagina 4 di 6 personalmente;
parimenti, qualora in futuro dovessero verificarsi accertamenti (conseguenti ad eventuali modifiche interpretative) da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'obbligo di distribuzione delle riserve “in sospensione di imposta” in capo al socio recedente, con eventuale tassazione in capo alla società piuttosto che al socio recedente (che pertanto potrà chiedere a rimborso l'imposta derivante dalla tassazione separata), si impegna a riversare Parte_1
alla società “Hotel Ciasa Soleil di Avesani N. & C. SAS” l'imposta che gli verrà rimborsata dall'Agenzia delle Entrate.
4. La IG.ra , personalmente, e la “Hotel Ciasa Soleil di CP_1
Avesani N. & C. SAS” (partita iva: ) si impegnano a P.IVA_1
corrispondere al IG. una ulteriore somma, Parte_1
consensualmente determinata nell'ammontare di Euro 150.000,00
(centocinquantamila,00), per il conferimento in denaro da lui effettuato alla Società “Hotel Ciasa Soleil di RD W. & C. SAS” nell'anno 2011. Il pagamento avverrà in dieci rate annuali da Euro
15.000,00 (quindicimila,00), entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno 2024 fino alla completa estinzione del debito. I ricorrenti precisano che hanno convenuto che su tale somma non matureranno interessi, né la rivalutazione monetaria e, pertanto, dichiara espressamente di rinunciare agli interessi Parte_1
ed alla rivalutazione monetaria sugli importi delle rate sopra indicate.
pagina 5 di 6 5. In caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola rata, la
“Hotel Ciasa Soleil di Avesani N. & C. SAS” decadrà dal beneficio del termine e l'intero debito residuo sarà dovuto in unica soluzione.
6. I coniugi dichiarano di aver definito in tal modo tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. Pertanto nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi, e anche i loro figli, economicamente autosufficienti.
8. compensate le spese legali.
Bolzano, lì 05.12.2024
La Presidente est.
Dr. Julia Dorfmann
(firma digitale)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati dott.ssa Julia DORFMANN Presidente rel. dott.ssa Daniela POL Giudice
dott. Simon TSCHAGER Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n. 74/87),
R.G. n. 3931/2023 tra:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. giusta delega in Controparte_2
atti
e
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ortisei (BZ) il 28/10/2000 da
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortisei, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 17, parte II,
pagina 2 di 6 Serie A, dell'anno 2000, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. Con atto notarile separato, il giorno 14 dicembre 2023 davanti al dott. Vitalini Giorgio, il IG. con il consenso della Parte_1
IG.ra ha esercitato il diritto di recesso ad esso CP_1
spettante per l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della società “Hotel Ciasa Soleil di RD W. & C. SAS“ del valore nominale di Euro 160.000,00 (centosessantamila,00).
2. Il valore della quota liquidata in favore del socio recedente IG.
è stato calcolato e determinato consensualmente in Parte_1
Euro 3.500.000,00 (tre milioni e cinquecentomila,00), al netto delle imposte a carico del socio recedente in virtù di tale liquidazione, e le parti sono consapevoli che la distribuzione delle riserve già tassate in capo al socio recedente in seno al recesso, cosi come specificate nell'atto notarile di recesso, non costituiscono reddito imponibile né per la società né per il socio recedente.
3. Le parti hanno convenuto che, unitamente alla liquidazione della quota del socio recedente, quest'ultimo riceverà anche la ulteriore somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) arrotondati per difetto pari all'importo presumibile (in base alle dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2021 e 2022) delle imposte sul reddito a pagina 3 di 6 suo carico relative alla differenza di recesso, come indicato nell'atto notarile di recesso, che sarà imponibile mediante opzione della
“tassazione separata “ che il socio recedente si obbliga ad apporre nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, ovvero Modello Unico 2024. Pertanto Parte_1
contestualmente alla firma dell'atto notarile di cui al punto 1, ha ricevuto la complessiva somma di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) in via provvisoria, salvo conguaglio, in virtù dell'opzione di
“tassazione separata” che il socio recedente applicherà in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023.
Qualora l'imposta effettivamente dovuta risultante dall'applicazione della “tassazione separata” dovesse superare l'importo ipotizzato, la
SI e la “Hotel Ciasa Soleil di Avesani N. & C. CP_1
SAS” si faranno carico di tale differenza di imposta. Qualora, invece, le imposte definitivamente accertate siano di importo inferiore ad
Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00), il socio recedente si impegna a rimborsare alla società “Hotel Ciasa Soleil di Avesani N. & C. SAS” la differenza tra quanto ricevuto e quanto effettivamente dovuto.
Qualora in futuro dovessero verificarsi accertamenti da parte dell' circa il trattamento fiscale della differenza Controparte_3
di recesso imponibile in capo al socio recedente che comportino un aggravio di imposta in capo al recedente, tale maggior imposta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi, sarà a carico della “Hotel
Ciasa Soleil di Avesani N. & C. SAS” e della SI , CP_1
pagina 4 di 6 personalmente;
parimenti, qualora in futuro dovessero verificarsi accertamenti (conseguenti ad eventuali modifiche interpretative) da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'obbligo di distribuzione delle riserve “in sospensione di imposta” in capo al socio recedente, con eventuale tassazione in capo alla società piuttosto che al socio recedente (che pertanto potrà chiedere a rimborso l'imposta derivante dalla tassazione separata), si impegna a riversare Parte_1
alla società “Hotel Ciasa Soleil di Avesani N. & C. SAS” l'imposta che gli verrà rimborsata dall'Agenzia delle Entrate.
4. La IG.ra , personalmente, e la “Hotel Ciasa Soleil di CP_1
Avesani N. & C. SAS” (partita iva: ) si impegnano a P.IVA_1
corrispondere al IG. una ulteriore somma, Parte_1
consensualmente determinata nell'ammontare di Euro 150.000,00
(centocinquantamila,00), per il conferimento in denaro da lui effettuato alla Società “Hotel Ciasa Soleil di RD W. & C. SAS” nell'anno 2011. Il pagamento avverrà in dieci rate annuali da Euro
15.000,00 (quindicimila,00), entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno 2024 fino alla completa estinzione del debito. I ricorrenti precisano che hanno convenuto che su tale somma non matureranno interessi, né la rivalutazione monetaria e, pertanto, dichiara espressamente di rinunciare agli interessi Parte_1
ed alla rivalutazione monetaria sugli importi delle rate sopra indicate.
pagina 5 di 6 5. In caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola rata, la
“Hotel Ciasa Soleil di Avesani N. & C. SAS” decadrà dal beneficio del termine e l'intero debito residuo sarà dovuto in unica soluzione.
6. I coniugi dichiarano di aver definito in tal modo tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. Pertanto nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi, e anche i loro figli, economicamente autosufficienti.
8. compensate le spese legali.
Bolzano, lì 05.12.2024
La Presidente est.
Dr. Julia Dorfmann
(firma digitale)
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