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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 10/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 20882/2021 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Roma n. 74, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Carozza, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
e, per essa, la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Marco Pesenti giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_3
– CONTUMACE Controparte_4
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso denominato “memoria di costituzione” recante la data del
20/1/2020 e depositato nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi n.
7601/2019 R.G.E. esponeva: Parte_1 che aveva avuto conoscenza della procedura in questione promossa ad istanza della società unicamente in via di fatto a seguito di controllo eseguito Controparte_1 presso il terzo pignorato;
CP_3
che non risultava eseguita la notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo azionato dalla società pignorante quale titolo esecutivo e, altresì, dell'atto di pignoramento;
che, conseguentemente, la mancata notificazione dell'atto prodromico determinasse l'illegittimità del pignoramento;
che, in ogni caso, l'ammontare del trattamento pensionistico erogato (al netto di un prestito personale e del contributo al mantenimento del coniuge separato) fosse inferiore al limite pignorabile ex art. 545 c.p.c.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava, testualmente, “1)
Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del titolo esecutivo e l'insussistenza della pretesa creditoria attesa la mancata notifica del Ricorso per decreto ingiuntivo n.
6865/2018 versati in atti;
2) Accertarsi e dichiararsi la nullità del proposto pignoramento per difetto di regolarità formale incardinato in assenza di regolare notifica degli atti prodomici;
3) Accertarsi e dichiararsi intervenuti ed applicati in favore del Sig. i limiti alla pignorabilità delle somme, nella fattispecie della Pt_1 pensione, come previsto e disciplinato dal d.l. 83/2015”.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio sul ricorso in questione, con ordinanza del 14-21/6/2021 il giudice dell'esecuzione ravvisava il fumus di fondatezza della contestazione relativa alla regolarità della notificazione del pignoramento;
conseguentemente, sospendeva l'esecuzione ed assegnava termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, compensando le spese di fase.
Con atto di citazione notificato in data 18/8/2021 Parte_1 introduceva quindi il giudizio di merito sull'opposizione in questione.
In particolare, eccepiva:
in primo luogo, l'omessa notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo e, conseguentemente, l'inesistenza del titolo e della pretesa creditoria;
in secondo luogo, la nullità della notificazione del precetto in quanto carente della formalità dell'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito presso la casa comunale;
in terzo luogo, l'inesistenza della notificazione del pignoramento in ragione dell'esito negativo del tentativo eseguito in data 30/4/2019 e del mancato compimento delle formalità ulteriori prescritte ex artt. 140 o 143 c.p.c., con conseguente inesistenza dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. e, altresì, inesistenza/nullità del pignoramento medesimo insuscettibile di sanatoria finanche con la costituzione del debitore.
Sulla scorta di tali considerazioni, domandava in via principale: “1) Accogliere la presente domanda e per l'effetto dichiarare illegittima la pretesa creditoria della per inesistenza del titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare per i CP_5 motivi di cui in narrativa la nullità insanabile del titolo esecutivo e per l'effetto dichiararne l'inesistenza; 3) Accertare e dichiarare la nullità insanabile degli atti prodromici (ricorso per D.I. e atto di precetto) e per l'effetto dichiararne l'inesistenza;
4) Accertare e dichiarare la nullità insanabile del pignoramento presso terzi instaurato con procedimento rge 7601/2019 e per l'effetto dichiararne l'inesistenza;
5) Accertare e dichiarare che la somma richiesta in esecuzione dalla CP_5 non è dovuta e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della di CP_5 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. con Parte_1
l'instaurazione del procedimento esecutivo n. 7601/2019 R.G.E; 6) Disporre per la liberazione retroattiva delle somme accantonate dall' , ovvero, dalla data di CP_3 notifica del pignoramento;
7) Accertare e dichiarare la mala fede e/o colpa grave della nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. CP_5
per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la Parte_1
al risarcimento in favore dello stesso di ogni pregiudizio da CP_5 quest'ultimo subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno in euro
1.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa determinata anche in via equitativa;
”, nonché, in via subordinata,
“Accertare e dichiarare che la quota disponibile per l'eventuale pignoramento di somme è pari ad € 74,26 (calcolata su una pensione lorda di € 1.538,96 gravata da tasse, rate del quinto e mantenimeto mensile) e per l'effetto procedere al ricalcolo della quota spettante alla creditrice a titolo di somme pignorate;
Disporre la liberazione retroattiva, ovvero, dalla data di notifica del pignoramento, delle somme accantonate dall' un importo superiore ad € 74,26”. CP_6
Con comparsa del 4/7/2022 si costituiva la parte opposta Controparte_1
e, per essa, quale procuratrice la società al riguardo,
[...] Controparte_2 deduceva la regolare notificazione di tutti gli atti e domandava rigettarsi l'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 10/12/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. § 2. Tanto opportunamente premesso, ritiene questo giudice che, nella presente sede, debba procedersi alla delibazione unicamente delle doglianze formulate con l'originario ricorso (“memoria di costituzione”) del 20/1/2020 nei termini di seguito precisati.
Invero, giova ricordare come la precisa identificazione delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione configuri un elemento costitutivo essenziale della relativa domanda (integrando, in particolare, la causa petendi della stessa), ragion per cui la formulazione di ragioni nuove integra inevitabilmente una domanda parimenti nuova.
Si tratta di un principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità: sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda” (Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 20 gennaio
2011, n. 1328; Cass. 7 marzo 2003, n. 3477).
La conclusione che ne discende è allora che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. le pronunce sopra citate).
Tale principio è stato applicato anche nel caso di opposizione ex art. 617 c.p.c., affermandosi che “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi” (Cass.
7 agosto 2013, n. 18761). § 3. Le considerazioni che precedono comportano che l'unica doglianza scrutinabile nella presente sede sia quella concernente la mancata notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo: si tratta, infatti, dell'unica censura effettivamente emergente dal tenore dell'originario ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione e che è stata riproposta nel presente giudizio di merito (non essendo stata reiterata, invece, quella concernente il superamento dei limiti di pignorabilità).
Per contro, non appaiono ammissibili le deduzioni concernenti la pretesa nullità/inesistenza della notificazione del precetto e del pignoramento e la conseguente censura circa l'inesistenza tout court del pignoramento medesimo
(doglianze che integrerebbero un'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. in quanto involgenti la regolarità formale degli atti esecutivi).
Esaminando il contenuto del ricorso del 20/1/2020 emerge infatti che:
da un lato, giammai è stata specificamente messa in discussione la regolarità formale della notificazione del precetto eseguita nelle forme ex art. 143 c.p.c., mancando qualsivoglia sviluppo argomentativo sul punto (che, invece, compare per la prima volta nell'atto di citazione);
dall'altro lato, la censura sulla mancata notificazione del pignoramento non solo
è riportata in termini estremamente generici (limitandosi la parte ad affermare
“sempre dalla documentazione in atti è possibile verificare che neanche il presente atto di pignoramento è stato validamente notificato, e per il quale non si accetta il contraddittorio”), ma soprattutto non si è tradotta in una corrispondente conclusione (atteso che quelle del ricorso del 20/1/2020 si limitano alla richiesta di
“2) Accertarsi e dichiararsi la nullità del proposto pignoramento per difetto di regolarità formale incardinato in assenza di regolare notifica degli atti prodomici”).
Né rileva la circostanza per cui la censura sull'inesistenza tout court del pignoramento in conseguenza dell'inesistenza della relativa notificazione integrerebbe una causa di nullità c.d. assoluta od insanabile, atteso che – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – “in tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o
l'improseguibilità del processo, pur se rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale prescritto
(decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell'espropriazione forzata - avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce” (Cass. 6 dicembre 2022, n. 35878). In altri termini, fermo il potere del giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti d'ufficio conseguenti all'accertamento dell'inesistenza della notificazione del pignoramento ed alla conseguente nullità assoluta per difetto dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. e ferma la possibilità che – in difetto – sia spiegata opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto successivo (ovverosia, l'eventuale ordinanza di assegnazione), la possibilità per il debitore di veicolare con lo strumento oppositivo una censura di tal fatta avrebbe richiesto una chiara e sufficiente specificazione sin dall'atto introduttivo, il tutto nel termine di decadenza ex art. 617
c.p.c.
§ 4. Così individuato il thema decidendum del presente giudizio, ritiene questo giudice che sia manifestatamente infondata la censura relativa all'inesistenza del titolo per l'asserita inefficacia del decreto ingiuntivo conseguente alla pretesa inesistenza della relativa notificazione.
Invero, la notificazione è stata provata, avendo avuto luogo in data 8/10/2018 con consegna a mani della moglie (cfr. la copia allegata alla CP_7 costituzione di parte opposta).
Né vi sono dubbi sul fatto che si tratti di una notificazione riconducibile alla categoria della “esistenza”, ricorrendo i requisiti che la giurisprudenza di legittimità richiede, elementi che, segnatamente, “consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita)” (Cass. Sez.
Un. 20 luglio 2016, n. 14916).
§ 5. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con assorbimento della domanda di risarcimento del danno (in quanto ne richiederebbe l'accoglimento).
Alcuna statuizione deve poi adottarsi sulla domanda spiegata in via subordinata, atteso che essa non si collega ad un motivo di opposizione reiterato nella presente sede e, in ogni caso, involge i profili di competenza del giudice dell'esecuzione.
§ 6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa determinato in base al valore del credito
(scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione di quella per le altre fasi (per la minore efficienza causale dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre accessori.
Napoli, 19/06/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 10/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 20882/2021 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Roma n. 74, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Carozza, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
e, per essa, la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Marco Pesenti giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_3
– CONTUMACE Controparte_4
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso denominato “memoria di costituzione” recante la data del
20/1/2020 e depositato nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi n.
7601/2019 R.G.E. esponeva: Parte_1 che aveva avuto conoscenza della procedura in questione promossa ad istanza della società unicamente in via di fatto a seguito di controllo eseguito Controparte_1 presso il terzo pignorato;
CP_3
che non risultava eseguita la notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo azionato dalla società pignorante quale titolo esecutivo e, altresì, dell'atto di pignoramento;
che, conseguentemente, la mancata notificazione dell'atto prodromico determinasse l'illegittimità del pignoramento;
che, in ogni caso, l'ammontare del trattamento pensionistico erogato (al netto di un prestito personale e del contributo al mantenimento del coniuge separato) fosse inferiore al limite pignorabile ex art. 545 c.p.c.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava, testualmente, “1)
Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del titolo esecutivo e l'insussistenza della pretesa creditoria attesa la mancata notifica del Ricorso per decreto ingiuntivo n.
6865/2018 versati in atti;
2) Accertarsi e dichiararsi la nullità del proposto pignoramento per difetto di regolarità formale incardinato in assenza di regolare notifica degli atti prodomici;
3) Accertarsi e dichiararsi intervenuti ed applicati in favore del Sig. i limiti alla pignorabilità delle somme, nella fattispecie della Pt_1 pensione, come previsto e disciplinato dal d.l. 83/2015”.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio sul ricorso in questione, con ordinanza del 14-21/6/2021 il giudice dell'esecuzione ravvisava il fumus di fondatezza della contestazione relativa alla regolarità della notificazione del pignoramento;
conseguentemente, sospendeva l'esecuzione ed assegnava termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, compensando le spese di fase.
Con atto di citazione notificato in data 18/8/2021 Parte_1 introduceva quindi il giudizio di merito sull'opposizione in questione.
In particolare, eccepiva:
in primo luogo, l'omessa notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo e, conseguentemente, l'inesistenza del titolo e della pretesa creditoria;
in secondo luogo, la nullità della notificazione del precetto in quanto carente della formalità dell'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito presso la casa comunale;
in terzo luogo, l'inesistenza della notificazione del pignoramento in ragione dell'esito negativo del tentativo eseguito in data 30/4/2019 e del mancato compimento delle formalità ulteriori prescritte ex artt. 140 o 143 c.p.c., con conseguente inesistenza dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. e, altresì, inesistenza/nullità del pignoramento medesimo insuscettibile di sanatoria finanche con la costituzione del debitore.
Sulla scorta di tali considerazioni, domandava in via principale: “1) Accogliere la presente domanda e per l'effetto dichiarare illegittima la pretesa creditoria della per inesistenza del titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare per i CP_5 motivi di cui in narrativa la nullità insanabile del titolo esecutivo e per l'effetto dichiararne l'inesistenza; 3) Accertare e dichiarare la nullità insanabile degli atti prodromici (ricorso per D.I. e atto di precetto) e per l'effetto dichiararne l'inesistenza;
4) Accertare e dichiarare la nullità insanabile del pignoramento presso terzi instaurato con procedimento rge 7601/2019 e per l'effetto dichiararne l'inesistenza;
5) Accertare e dichiarare che la somma richiesta in esecuzione dalla CP_5 non è dovuta e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della di CP_5 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. con Parte_1
l'instaurazione del procedimento esecutivo n. 7601/2019 R.G.E; 6) Disporre per la liberazione retroattiva delle somme accantonate dall' , ovvero, dalla data di CP_3 notifica del pignoramento;
7) Accertare e dichiarare la mala fede e/o colpa grave della nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. CP_5
per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la Parte_1
al risarcimento in favore dello stesso di ogni pregiudizio da CP_5 quest'ultimo subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno in euro
1.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa determinata anche in via equitativa;
”, nonché, in via subordinata,
“Accertare e dichiarare che la quota disponibile per l'eventuale pignoramento di somme è pari ad € 74,26 (calcolata su una pensione lorda di € 1.538,96 gravata da tasse, rate del quinto e mantenimeto mensile) e per l'effetto procedere al ricalcolo della quota spettante alla creditrice a titolo di somme pignorate;
Disporre la liberazione retroattiva, ovvero, dalla data di notifica del pignoramento, delle somme accantonate dall' un importo superiore ad € 74,26”. CP_6
Con comparsa del 4/7/2022 si costituiva la parte opposta Controparte_1
e, per essa, quale procuratrice la società al riguardo,
[...] Controparte_2 deduceva la regolare notificazione di tutti gli atti e domandava rigettarsi l'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 10/12/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. § 2. Tanto opportunamente premesso, ritiene questo giudice che, nella presente sede, debba procedersi alla delibazione unicamente delle doglianze formulate con l'originario ricorso (“memoria di costituzione”) del 20/1/2020 nei termini di seguito precisati.
Invero, giova ricordare come la precisa identificazione delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione configuri un elemento costitutivo essenziale della relativa domanda (integrando, in particolare, la causa petendi della stessa), ragion per cui la formulazione di ragioni nuove integra inevitabilmente una domanda parimenti nuova.
Si tratta di un principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità: sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda” (Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 20 gennaio
2011, n. 1328; Cass. 7 marzo 2003, n. 3477).
La conclusione che ne discende è allora che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. le pronunce sopra citate).
Tale principio è stato applicato anche nel caso di opposizione ex art. 617 c.p.c., affermandosi che “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi” (Cass.
7 agosto 2013, n. 18761). § 3. Le considerazioni che precedono comportano che l'unica doglianza scrutinabile nella presente sede sia quella concernente la mancata notificazione del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo: si tratta, infatti, dell'unica censura effettivamente emergente dal tenore dell'originario ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione e che è stata riproposta nel presente giudizio di merito (non essendo stata reiterata, invece, quella concernente il superamento dei limiti di pignorabilità).
Per contro, non appaiono ammissibili le deduzioni concernenti la pretesa nullità/inesistenza della notificazione del precetto e del pignoramento e la conseguente censura circa l'inesistenza tout court del pignoramento medesimo
(doglianze che integrerebbero un'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. in quanto involgenti la regolarità formale degli atti esecutivi).
Esaminando il contenuto del ricorso del 20/1/2020 emerge infatti che:
da un lato, giammai è stata specificamente messa in discussione la regolarità formale della notificazione del precetto eseguita nelle forme ex art. 143 c.p.c., mancando qualsivoglia sviluppo argomentativo sul punto (che, invece, compare per la prima volta nell'atto di citazione);
dall'altro lato, la censura sulla mancata notificazione del pignoramento non solo
è riportata in termini estremamente generici (limitandosi la parte ad affermare
“sempre dalla documentazione in atti è possibile verificare che neanche il presente atto di pignoramento è stato validamente notificato, e per il quale non si accetta il contraddittorio”), ma soprattutto non si è tradotta in una corrispondente conclusione (atteso che quelle del ricorso del 20/1/2020 si limitano alla richiesta di
“2) Accertarsi e dichiararsi la nullità del proposto pignoramento per difetto di regolarità formale incardinato in assenza di regolare notifica degli atti prodomici”).
Né rileva la circostanza per cui la censura sull'inesistenza tout court del pignoramento in conseguenza dell'inesistenza della relativa notificazione integrerebbe una causa di nullità c.d. assoluta od insanabile, atteso che – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – “in tema di esecuzione forzata, anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o
l'improseguibilità del processo, pur se rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale prescritto
(decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell'espropriazione forzata - avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce” (Cass. 6 dicembre 2022, n. 35878). In altri termini, fermo il potere del giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti d'ufficio conseguenti all'accertamento dell'inesistenza della notificazione del pignoramento ed alla conseguente nullità assoluta per difetto dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. e ferma la possibilità che – in difetto – sia spiegata opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto successivo (ovverosia, l'eventuale ordinanza di assegnazione), la possibilità per il debitore di veicolare con lo strumento oppositivo una censura di tal fatta avrebbe richiesto una chiara e sufficiente specificazione sin dall'atto introduttivo, il tutto nel termine di decadenza ex art. 617
c.p.c.
§ 4. Così individuato il thema decidendum del presente giudizio, ritiene questo giudice che sia manifestatamente infondata la censura relativa all'inesistenza del titolo per l'asserita inefficacia del decreto ingiuntivo conseguente alla pretesa inesistenza della relativa notificazione.
Invero, la notificazione è stata provata, avendo avuto luogo in data 8/10/2018 con consegna a mani della moglie (cfr. la copia allegata alla CP_7 costituzione di parte opposta).
Né vi sono dubbi sul fatto che si tratti di una notificazione riconducibile alla categoria della “esistenza”, ricorrendo i requisiti che la giurisprudenza di legittimità richiede, elementi che, segnatamente, “consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita)” (Cass. Sez.
Un. 20 luglio 2016, n. 14916).
§ 5. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con assorbimento della domanda di risarcimento del danno (in quanto ne richiederebbe l'accoglimento).
Alcuna statuizione deve poi adottarsi sulla domanda spiegata in via subordinata, atteso che essa non si collega ad un motivo di opposizione reiterato nella presente sede e, in ogni caso, involge i profili di competenza del giudice dell'esecuzione.
§ 6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa determinato in base al valore del credito
(scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione di quella per le altre fasi (per la minore efficienza causale dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre accessori.
Napoli, 19/06/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea