Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.