Versione
8 aprile 1931
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6 febbraio 2016
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Art. 11.
Le violazioni delle disposizioni dell' art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della presente legge sono punite, ove non costituiscono ((reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000)) ((Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.)) ((Si fa luogo a confisca amministrativa)) degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.
Le violazioni delle disposizioni dell' art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della presente legge sono punite, ove non costituiscono ((reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000)) ((Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.)) ((Si fa luogo a confisca amministrativa)) degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.
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- 1. Depenalizzazione: da reati a illeciti amministrativi e civiliFrancesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 2 giugno 2016 · 4.350396
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