Articolo 11 della Legge 8 gennaio 1931, n. 234
Articolo 10Articolo 12
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8 aprile 1931
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6 febbraio 2016
Art. 11.

Le violazioni delle disposizioni dell' art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della presente legge sono punite, ove non costituiscono ((reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000)) ((Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.)) ((Si fa luogo a confisca amministrativa)) degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
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