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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7882/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 7882/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
c.f. ), nato a Castel San Pietro Terme (BO) in [...] Parte_2 C.F._2
22/05/1985
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DE GAETANO VINCENZO del Foro di BOLOGNA;
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
04/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli in data 06/12/2008 e in data Per_1 Per_2
02/08/2010; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 09/05/2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna n. 1923/2022 pubblicato in data 06/06/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
DI (BO) il 01/06/1988, e nato a [...] Parte_2
(BO) il 22/05/1985, celebrato a IMOLA (BO) il 20/05/2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IMOLA (BO) al n. 33, parte 1, anno 2017, Ufficio 1;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. i figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3 con collocazione prevalente presso la madre;
2. il padre potrà tenerli con sé un week end a settimane alterne dal venerdì sera alla domenica sera;
pagina 2 di 3 due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, mentre nel restante periodo di vacanza estiva verrà rispettato il regime ordinario;
durante le festività natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dalla sera del 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le festività Pasquali verranno trascorse alternativamente con un genitore, iniziando dalla moglie;
3. il padre corrisponderà alla moglie a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, individuate come da protocollo del Tribunale di Bologna;
4. le spese relative ai cani saranno sostenute dagli ex coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5. le spese della seguente procedura saranno compensate tra le parti;
6. i coniugi danno atto di aver già regolato ogni loro pendenza economica e di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di IMOLA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 7882/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
c.f. ), nato a Castel San Pietro Terme (BO) in [...] Parte_2 C.F._2
22/05/1985
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DE GAETANO VINCENZO del Foro di BOLOGNA;
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
04/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli in data 06/12/2008 e in data Per_1 Per_2
02/08/2010; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 09/05/2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna n. 1923/2022 pubblicato in data 06/06/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
DI (BO) il 01/06/1988, e nato a [...] Parte_2
(BO) il 22/05/1985, celebrato a IMOLA (BO) il 20/05/2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IMOLA (BO) al n. 33, parte 1, anno 2017, Ufficio 1;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. i figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3 con collocazione prevalente presso la madre;
2. il padre potrà tenerli con sé un week end a settimane alterne dal venerdì sera alla domenica sera;
pagina 2 di 3 due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, mentre nel restante periodo di vacanza estiva verrà rispettato il regime ordinario;
durante le festività natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dalla sera del 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le festività Pasquali verranno trascorse alternativamente con un genitore, iniziando dalla moglie;
3. il padre corrisponderà alla moglie a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, individuate come da protocollo del Tribunale di Bologna;
4. le spese relative ai cani saranno sostenute dagli ex coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5. le spese della seguente procedura saranno compensate tra le parti;
6. i coniugi danno atto di aver già regolato ogni loro pendenza economica e di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di IMOLA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3