Articolo 5 della Legge 26 novembre 1993, n. 483
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 dicembre 1993
Art. 5. 1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9, il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.
2. Non dovra' comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e successive modificazioni.
3. Ove il saldo di fine mese del conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" risulti inferiore del 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi.
4. Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1993