Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 2194/2021 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2194/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Loschiavo (C.F. C.F._2
- ATTRICE-
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Zindato (C.F.
) C.F._3
- CONVENUTA –
E
[...]
residente a [...] Rosalì Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: all'udienza del 12 Febbraio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con atto di citazione del 10 Dicembre 2021, ritualmente notificato, Parte_2 ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Palmi, e Controparte_1 [...]
deducendo: CP_2
“1) Che in data 21/01/2020 in Palmi (RC) alle ore 14,30 circa, si verificava un sinistro che vedeva coinvolto un veicolo ed uno scooter;
2) Che lo scooter Malaguti targato BC94417, di proprietà del SI. Controparte_2
e condotto dal SI. , con a bordo la SI.ra Parte_3 Parte_2 percorreva la Via contrada Garanta in Palmi;
3) Che, altro veicolo targato BP823DV di proprietà e condotto dal SI. Parte_4
, nell'effettuare manovra di retromarcia per recuperare la Via contrada Garanta
[...] entrava in collisione con lo scooter sul quale era trasportata le SI , Parte_1 pertanto la terza trasportata cadeva rovinosamente a terra come anche lo scooter;
4) Che per effetto dell'impatto e della caduta lo scooter riportava danni materiali nel mentre, la trasportata SI.ra iportava gravi lesioni personali strumentalmente Pt_2 accertate, in specie lesione del tendine sovra spinoso, del sottospinoso con frattura di
Hill- Sachs, lesione del corno posteriore meniscale laterale, lesione del LCA, lesione distrattiva del LPAA e deltoideo a dx e lesione del LPAA con frattura occulta dell'astrangolo a sx;
5) Che tali lesioni hanno prodotto un danno biologico nella misura del 18% per €
30.000,00 oltre ad una ITT di giorni 7 per € 690,00 oltre ad € 1400,00 per 20gg di ITP al 75%, oltre ad € 3900,00 per 80gg di ITP al 50%, oltre ad € 490.00 per 20 gg di ITP al 25%, oltre danno morale nella misura di legge per € 12.160,00 oltre spese mediche per € 1386,14, per un totale di € 50.026,14;
Con riferimento ai danni fisici patiti dalla SI.ra vertendosi in tema di lesioni Pt_2 colpose, si richiede la liquidazione del danno morale soggettivo, ossia quella tipologia di pregiudizio derivante dal turbamento dello stato d'animo della vittima, determinato dal fatto illecito di cui è causa.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul delicato argomento del risarcimento del danno alla salute, ribadisce, in linea con i precedenti arresti (Cass. civ., n. 910/2018,
Cass. civ., n. 7513/2018 e Cass civ. n. 28989/2019), il principio secondo cui la voce di danno morale è autonoma e non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di
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sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, quindi, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della 'personalizzazione'.
Infatti, rispetto al danno derivante dalla riduzione dell'integrità psicofisica, con i risvolti concreti dei postumi invalidanti, ben altro pregiudizio è il turbamento causato da un evento violento e traumatico, lo sconvolgimento derivante dal ricovero ospedaliero,
l'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia.
6) Che veniva regolarmente inviata lettera di messa in mora alla Controparte_1 compagnia assicurativa del veicolo sul quale era trasportata la danneggiata SI.ra Pt_2 lettera che veniva disattesa risultando vani ed infruttuosi i tentativi di bonario componimento della vertenza”.
1.1 Su queste premesse l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: statuire che in data 21/01/2020 in Palmi (RC) si verificava un sinistro stradale tra uno scooter Malaguti targato BC94417, di proprietà del SI. e condotto dal SI. Controparte_2 Parte_3
, con a bordo la SI.ra che percorreva la Via contrada Garanta
[...] Parte_2 in Palmi e un veicolo targato BP823DV di proprietà e condotto dal SI. Parte_4
Per effetto Condannare i convenuti in solido in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e SI. al risarcimento delle lesioni Controparte_2 subite dalla SI.ra er € 50.026,14 ovvero nell'importo diverso secondo risultanze Pt_2 istruttorie o ritenuto di giustizia, il tutto entro e non oltre la competenza del Giudice
Adito, compresi rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art 93cpc in favore del procuratore antistatario”.
2. In data 30 Maggio 2022 si è costituita la convenuta Controparte_1 contrapponendo il seguente ordine di eccezioni:
“Si formalizza mediante il presente atto la costituzione in giudizio per la HDI Ass.ni
S.p.A. per contestare la domanda attorea perché inammissibile ed improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto dovendosi prendere atto che le pretese risarcitorie si presentano illegittime ed ingiustificate sia con riferimento all'An che al
Quantum debeatur.
OSSERVAZIONI SULL'AN con riferimento a tale aspetto della controversia la deducente ha deciso di resistere alle pretese attoree, costituendosi nel presente giudizio, per chiedere che parte attrice provi il reale accadimento dei fatti come denunciati e va rilevato che viste le incongruenze emerse durante gli accertamenti svolti
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a seguito della richiesta di risarcimento danni, il dubbio che il sinistro nei termini descritto potrebbe non essersi mai verificato.
In primo luogo si sottolinea che non vi è prova alcuna che l'incidente sia mai venuto in essere, infatti, anche nel caso che occupa, in occasione dell'accaduto non vi è stato intervento né delle Forze dell'Ordine né del servizio 118, intervento questo che avrebbe, perlomeno, confermato la veridicità del denunciato evento.
In secondo luogo, la dinamica, per come spiegata nel libello introduttivo, risulta sconfessata dall'esame dei veicoli coinvolti, posto che non sono state riscontrate tracce da urto compatibili (V. perizia con allegate foto) col sinistro per come descritto nel libello introduttivo.
In particolare il perito ha potuto accertare che i danni riscontrati sul Persona_1 paraurti dell'autovettura Citroen, tg. BP 823 DV, non sono inerenti al sinistro per cui è causa perché si è in presenza di semplici striature residuate da un contatto con un muro
(V. relazione che si produce).
Tali superiori perplessità risultano essere state confermate con la sentenza n°266/2022 emessa dal Giudice di Pace di Palmi, dott.ssa nel Persona_2 procedimento (R.G. n°2111/202) spiegato dal al fine di richiedere i danni CP_2 patrimoniali riportati dal motociclo Malaguti, tg. BC 94417, nel sinistro per cui è causa.
Il giudice di pace infatti, all'esito dell'istruttoria svolta, ha rigettato la domanda, confermando le incongruenze denunciate dalla deducente (V. sentenza n° 266/2022 che si allega).
Incontestabile tutto ciò, in applicazione del principio che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe all'attore (onus probandi incumbit ei qui agit), questi per potersi vedere riconosciuto e liquidato alcunché, dovrebbe, in ogni caso, fornire ogni più ampio e conducente mezzo istruttorio atto a provare la veridicità di quanto assunto.
OSSERVAZIONI SUL QUANTUM
Fermo restando quanto sopra dedotto ed eccepito sul punto An, vista ed esaminata la domanda sotto il profilo del Quantum, impugnata e contestata tutta la documentazione (rectius certificazione) prodotta o da produrre, deve evidenziarsi che la domanda, nei termini proposta, non potrebbe meritare accoglimento.
In primo luogo l'importo indicato in €uro 50.026,14, preteso dall'istante, non potrebbe infatti essere accolto perché non è certo sulla base di una documentazione di parte, che peraltro si contesta ed impugna sia nel contenuto che nella forma, che si possa pretendere di ritenere per giustificata una qualunque richiesta risarcitoria, dovendosi per contro, vista la natura del danno e la vigente legge sulla circolazione dei
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veicoli, dimostrare non solo l'esistenza di nesso causale tra le lesioni lamentate e la circolazione del veicolo assicurato, ma soprattutto, accertata l'entità delle lesioni, procedere al calcolo del dovuto, secondo i criteri vigenti, come previsti dalla legge n°
57 del 2001 e dall'art. 139 C. Ass.ni (come modificato dalla legge 24 marzo 2012 n°27),
e non in maniera soggettiva e fantasiosa.
In secondo luogo le richieste avanzate sono sicuramente da ritenere speculative atteso che l'istante, sottoposta, successivamente all'accaduto, a controllo medico da parte della dott.ssa , medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Per_3 all'accertamento, come è dimostrato dalla sua relazione che si produce, ha presentato un quadro clinico di minore entità, tanto da potere determinare le conseguenze patologiche in gg. 0 di I.T.T., gg. 07 di I.T.P. al 75%, gg. 50 di I.T.P. Al 50%, gg. 73 di
I.T.P. Al 25% e un postumo invalidante individuato nella misura del 5%.
NESSUNA SOMMA, POI, POTREBBE POI ESSERE RICONOSCIUTA A TITOLO DI
PERSONALIZZAZIONE (DANNO MORALE), perché, per pacifica giurisprudenza anche del
Tribunale e della Corte di Appello di Reggio Calabria, dopo l'interpretazione autentica fornita con l'ordinanza n°235/2014 successivamente alle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 26973/08 emessa a Sez. Unite, n° 23778 del 7 novembre 2014, come confermata con la sentenza n°17210 del 27/08/2015, per potersi procedere alla personalizzazione del danno, occorre che il danno preteso venga provato nella sua esistenza e consistenza iuxta alligata et probata. (V. Corte di Cassazione. Sezione 6
Ordinanza del 12 novembre 2019 n. 29206, Tribunale di Reggio Calabria n° 643 del
2020 (dr.ssa Giunta) e n° 626 del 2020 (dr.ssa Delfino), sentenza n° 377/09, emessa in data 19.11.2009, pubblicata lì 3.12.2009 emessa dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria, sent. n.146/09 emessa in data 2 marzo 2009 dal Tribunale di Reggio Calabria
G.U. dr. Moggi;
sent. n.175/09, emessa dal Trib. di Palmi lì 27/03/2009, G.U. d.ssa
Profazio; Sentenza n°178/2012 Trib. Reggio Calabria, d.ssa R. Leonello, Sentenza
n°766/2014 Trib. Reggio Calabria, d.ssa R. Leonello, Trib. Reggio Calabria Sentenza
n°1205/2016, d.ssa Leonello).
E' necessario, cioè, che risultino forniti concreti elementi probatori circa la effettiva esistenza delle denunciate lesioni, le effettive rinunce patite, circa le attività effettivamente abbandonate o compromesse, e quale fosse effettivamente il concreto tipo di vita condotto prima del sinistro, e come tale stile di vita si sia modificato a causa delle lesioni subite.
La Cassazione con la sentenza n°28988 dell'11.11.2019 torna a ribadire che, in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
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congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento di quelle attività quotidiane precluse dalla lesione. Queste ultime, infatti, sono comuni a tutti i soggetti che hanno subito la medesima lesione biologica e non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Sul punto vale la pena di ricordare anche altra pronuncia (Cassazione civile, sez.
III, 27 Marzo 2018, n. 7513), con la quale la Suprema Corte aveva rammentato che il legislatore, sia nell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 e sia nell'art. 15 della L. 57/2001, nel definire il 'danno biologico' quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona che 'esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato', aveva voluto riassumere nella medesima nozione sia gli aspetti 'statici' che quelli 'dinamici' della lesione. 'La lesione della salute risarcibile – aveva affermato – in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire'. Come dire: ciò che viene risarcito, ad esempio in una frattura alla tibia, non è il venire meno dell'integrità ossea, ma la zoppia, la difficoltà di mantenere la stazione eretta, la maggiore difficoltà nel camminare, l'impossibilità nel correre e così via;
aspetti tutti che riguardano qualsiasi soggetto che, a parità di età, abbia subito la medesima lesione corporea e quindi compresi nel valore percentuale di invalidità permanente attribuito dalla medicina legale. Per riconoscere una maggiorazione del risarcimento a titolo di personalizzazione, occorre, lo ribadiamo, che vi siano conseguenze del tutto peculiari nel soggetto leso che non siano espressione del grado percentuale di invalidità già accertato dal consulente medico legale;
circostanze 'specifiche ed eccezionali' puntualizza la Corte, che, ove tempestivamente allegate dal danneggiato, potranno legittimare il giudice alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione”.
2.1 Su tali premesse la convenuta ha chiesto al Tribunale adito di voler:
“disattendere la domanda attrice perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze”.
3. All'udienza del 1° Giugno 2022 il Tribunale ha dichiarato la contumacia del convenuto il quale, benché regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
4. Esperita l'attività istruttoria - imperniata sulla rituale produzione documentale delle parti e sull'espletamento delle prove orali e della C.T.U. medico legale - all'udienza del 12 Febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha assegnato la
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causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis.
DIRITTO
I
Sulla richiesta di risarcimento danni
Per il “principio della ragione più liquida” - secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario previamente esaminare le altre questioni sia pure preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017, 987/2018,
11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021, 26214/2022)
- il Tribunale ritiene di dover direttamente rigettare la domanda per manifesta infondatezza, giusta i motivi di seguito esposti.
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 c.c. [“Onere della prova”], 1° comma:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 2043 c.c. [“Risarcimento per fatto illecito”]:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Art. 141 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private, c.d. C.d.A.)
[“Risarcimento del terzo trasportato”], 1° comma:
“Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Art. 143 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private, c.d. C.d.A.)
[“Denuncia di sinistro”]:
“1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS.
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In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Art. 116 c.p.c. [“Valutazione delle prove”], 1° comma:
“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”
I.2 Quadro ermeneutico
In materia costituiscono ormai ius receptum i principi di diritto sotto riportati:
a) “[…] l'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).
b) “In presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008).
c) “Gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri” (Cass. civ. n.
2422/2014).
d) “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” (Cass. civ., SS.UU., n. 35318/2022).
e) “In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (Cass. civ. n.
20654/2016. Conf. n. 30301/2023).
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f) “Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione 'iuris tantum' valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria;
tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa” (Cass. civ.
n. 14599/2005. Conf. n. 10304/2007).
g) “In mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro” (Cass. civ. n. 27005/2005).
h) “Non basta, dunque, una constatazione congiunta del sinistro ma occorre che questa constatazione (a parte la necessità che abbia anche i caratteri della denuncia congiunta e sia perciò trasmessa alle società assicuratrici) abbia esattamente i contenuti essenziali del modulo e, tra questi, la dettagliata descrizione del sinistro con indicazione grafica, cioè, il disegno, della posizione dei veicoli coinvolti” (Cass. civ. n. 13019/2006).
i) “[…] nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass.
U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass.
6-3 n. 3875 del 19/02/2014)”
(Cass. civ. n. 4010/2018, in motivazione. Conf. nn. 19327/2017 e 25368/2018);
j) “[…] la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (Cass. civ. n. 20476/2015,
9 TRIBUNALE DI PALMI N. 2194/2021 R.G.
in motivazione. Conf. n. 4486/2011, ivi richiamata nonché n. 8214/2013, 3875/2014,
19327/2017 e 13718/2021).
k) “L'art. 116, 1^ c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del
'prudente apprezzamento' allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze”
(Cass. civ. n. 12751/2001, in motivazione. Conf. nn. 16034/2002, 6519/2004 e
12912/2004).
l) “Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (Cass. civ., SS.UU., n. 898/1999). Conf. Cass. civ. nn. 11176/2017, 98/2019 e 25941/2021).
m) “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009;
Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il 'peso probatorio' di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019)” (Cass. civ. n.
5560/2021 in motivazione).
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n) “[…] gli elementi che il giudice può e deve valutare sono non solo quelli di natura oggettiva attinenti alla deposizione, ma anche quelli di carattere soggettivo;
va peraltro precisato che anche uno solo di questi ultimi, se ritenuto di particolare rilevanza, ben può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. civ. n.
7763/2010 in motivazione. Conf. nn. 21239/2019, 5898/2024, 16452/2024 e
29633/2024).
o) “[…] la mancanza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova comporta che il giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo (v. ex multis Cass.
26/06/2015, n. 13229; 25/03/2004, n. 5965; 26/09/2000, n. 12763) e senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (Cass.
1/09/2015, n. 17392). Per tal motivo è stato in particolare precisato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass.
20/01/2015, n. 840; v. anche, in tal senso, da ultimo, Cass. 13/08/2018, n. 20719;
25/06/2019, n. 16916). Né è ricavabile dall'ordinamento una regola che vieti di fondare il convincimento del giudice esclusivamente su una prova atipica o che, per converso, attribuisca a questa una efficacia probatoria per così dire dimidiata o condizionata dall'esistenza di altre convergenti prove tipiche” (Cass. civ. n. 17250/2024 in motivazione)
I.3 Come risulta chiaramente dagli univoci esiti istruttori l'attrice non ha assolto l'onere, su di lei incombente ex art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto azionato e, segnatamente, l'esistenza ontologica del dedotto evento dannoso (effettivo accadimento del sinistro) e del nesso di causalità tra l'asserito evento e il danno lamentato;
ha infatti basato la propria domanda (sull'an debeatur) solo sulla produzione del c.d. C.A.I. [Modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” [v. “cid” (all. n.
2 all'”atto di citazione”)] e sulla testimonianza di [articolata nella “MEMORIA Testimone_1
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AUTORIZZATA EX ART. 183 comma 6 cpc I TERMINE”, depositata il 12 Settembre 2022] che, però, all'esito dell'istruttoria si sono rivelate inidonee a provarne la fondatezza.
Infatti:
“A”
Modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro”
[c.d. C.A.I.] [v. “cid” (all. n. 2 all'”atto di citazione”)].
Non riveste alcuna rilevanza probatoria perché:
1) Difetta innanzitutto degli elementi essenziali richiesti dall'art. 143 C.d.A. per poter validamente integrare, nei confronti dell'Assicurazione convenuta, la presunzione, iuris tantum, che “il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo fornito” dall'impresa di Assicurazione [2° comma].
Detto “MODULO” è stato invero sottoscritto solo da “conducenti non proprietari” dei veicoli coinvolti nel sinistro in questione [ossia da (conducente Controparte_3
dell'autovettura investitrice Citroen targata BP823DV di proprietà di ) e da Parte_4 Parte_3
(conducente dello scooter Malaguti targato BC94417 di proprietà di sul quale
[...] Controparte_2
l'attrice asserisce di aver viaggiato quale terzo trasportato)], quindi da soggetti evidentemente non legittimati a fondare la suddetta presunzione legale nei confronti dell'Assicurazione convenuta. Depone in tal senso la chiara ratio del suddetto art. 143 C.d.A. agevolmente ricostruibile attraverso l'interpretazione logico-sistematica dei suoi commi 1 e 2 nelle parti in cui affermano che: “…i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS” (1° comma”) e precisano che “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume … che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso” (2° comma) [v. amplius sub I.1, art. 143 c.d.a. e sub I.2 lett. f) e g)].
2) Non è completo in ogni sua parte [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. f), g), h)], come ben si coglie dal fatto che il riquadro “5. testimoni” è completamente vuoto e il riquadro
“13. Grafico dell'incidente al momento dell'urto” è privo della “dettagliata descrizione
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 2194/2021 R.G.
del sinistro con indicazione grafica, cioè, il disegno, della posizione dei veicoli coinvolti”
[v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. h)]
3) Non prova, in ogni caso, che in occasione del sinistro di che trattasi l'attrice sia stata effettivamente a bordo, come “terzo trasportato”, dello scooter Malaguti targato
BC94417 (di proprietà di e condotto da ), non Controparte_2 Parte_3 contenendo alcun riferimento, sia pure mediato, a questa circostanza
4) Non potrebbe comunque assumere, con le dichiarazioni ch'esso contiene, alcun valore di prova legale nei confronti dell'Assicurazione convenuta, in ossequio ai consolidati principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. I), J)].
“B”
Testimonianza di Testimone_1
(udienza del 26 Aprile 2023). Testimone_1
“ADR: Un pomeriggio del mese di Gennaio del 2020 – lo ricordo perché è stato un paio di giorni dopo il mio compleanno – mi trovavo in Contrada Garanta di Palmi nel cortile di fronte all'abitazione di una zia
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malata, , che andavo a trovare tutti i giorni. Ad un certo punto ho visto che dallo spiazzo di Persona_4 fronte al negozio di un marmista, posto a circa venti metri da dove mi trovavo io, è uscita una macchina a marcia indietro che ha investito uno scooter che proveniva sulla strada provinciale con direzione Seminara -
- Palmi.
ADR: La macchina era una vecchia Citroen di colore chiaro e lo scooter era di colore grigio chiaro.
ADR: Sullo scooter c'erano due persone che io non conoscevo: un ragazzo davanti e una ragazza dietro.
Entrambi indossavano il casco.
ADR: La macchina ha colpito lo scooter sul lato centrale destro.
ADR: Dopo l'impatto lo scooter si è piegato sul lato sinistro e ha strisciato sull'asfalto per tre quattro metri.
ADR: Mi sono subito avvicinato per vedere cosa fosse accaduto e mi sono messo a disposizione dando alla ragazza anche le mie generalità e il mio numero di cellulare.
ADR: Si sono fermate tante macchine e si sono avvicinate altre persone ma al momento dello scontro ero presente solo io.
ADR: Quando mi sono avvicinato i due ragazzi si trovavano per terra qualche metro dietro lo scooter. Il ragazzo era pieno di escoriazioni sul braccio sinistro e sulla gamba sinistra mentre la ragazza si lamentava per il dolore alla spalla sinistra e al ginocchio sinistro. Mi sono offerto di chiamare l'ambulanza ma i feriti mi hanno detto che non era necessario.
ADR: Non so come siano andati via perché mi sono allontanato.
ADR: Un altro signore che non conosco ha spostato lo scooter per consentire il passaggio delle macchine.
ADR: Non ho visto i danni subiti dallo scooter ma ho notato un'ampia macchia d'olio o di benzina per terra.
ADR Avv. Zindato: Non so dire se sul luogo del sinistro vi fosse un'autovettura Mercedes. Ricordo però che immediatamente dietro allo scooter c'era una grossa macchina che percorreva la stessa strada nella medesima direzione.
ADR Avv. Zindato: L'autovettura di cui ho parlato si è dovuta necessariamente fermare altrimenti avrebbe investito lo scooter che era a terra.
ADR Avv. Zindato: Dalla suddetta macchina è sceso un uomo ma non saprei dire se conoscesse i feriti perché si sono fermate molte macchine e i loro conducenti sono scesi per verificare cosa fosse successo.
ADR Avv. Zindato: Quando sono andato via i feriti erano ancora sul luogo del sinistro ma si erano alzati da terra e si muovevano autonomamente anche se erano indolenziti”.
Tale testimonianza è manifestamente inattendibile, com'è agevole desumere dal seguente ordine di riscontri:
①
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Assenza di altri testimoni oculari del sinistro, di Accertamenti delle Forze dell'Ordine, di Interventi del SERVIZIO di URGENZA-EMERGENZA MEDICA
(S.U.E.M.) 118 e di Rilievi fotografici.
Con particolare riguardo alla mancata produzione di fotografie dell'incidente stradale e dei danni riportati dai veicoli coinvolti, preme evidenziare come tale condotta processuale non sia ritenuta più giustificabile dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, giusta il condivisibile rilievo secondo cui, “ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti” sicché, “stante l'attuale tecnologia a disposizione delle parti in ogni momento, il tempo delle cause risarcitorie per sinistri stradali fatte solo con testimonianze è finito. Ben più adeguato deve essere l'impegno delle parti attrici nell'adempiere all'onere della prova” (Trib. Benevento, sent. n.
1939/2020, confermata da Cass. civ. n. 28924/2022).
②
Comportamento extraprocessuale e processuale della parte attrice
E' il comportamento, significativo, consistito nell'avere l'attrice indicato il nominativo del predetto teste ( , per la prima volta, nella “MEMORIA Testimone_1
AUTORIZZATA EX ART. 183 comma 6 cpc II TERMINE”, depositata l'11 Ottobre 2022, e nell'averlo ingiustificatamente pretermesso negli atti preliminari alla domanda introduttiva del giudizio, quali:
a) il Modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” [c.d.
C.A.I.] [v. “cid” (all. n. 2 all'”atto di citazione”)];
b) la richiesta di risarcimento danni del 26 Agosto 2020, in cui l'attrice ha indicato come teste solo che, poi, non è stato dalla stessa attrice indicato Testimone_2 nel presente giudizio [v. “lettera di messa in mora” (all. n. 1 all'”atto di citazione”)] ma, singolarmente, è stato indicato da nel parallelo giudizio dallo stesso Controparte_2 promosso dinanzi al Giudice di Pace di Palmi per il risarcimento del danno
(asseritamente) subìto dal suo scooter Malaguti targato BC94417, dov'è stato ritenuto inattendibile con sentenza n. 266/2022 di rigetto della domanda [v. “ Sentenza Giudice CP_4 di Pace di Palmi n° 266/2022” (all. n. 2 alla “comparsa di costituzione e risposta”)].
c) l'”Atto di citazione” con cui ha introdotto il presente giudizio;
d) la “MEMORIA AUTORIZZATA EX ART. 183 comma 6 cpc I TERMINE” depositata il
12 Settembre 2022.
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A tal proposito preme rilevare che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in una recente pronuncia, ha icasticamente affermato che “l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia di assicurazione incide in modo significativo sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da costoro e, conseguentemente, sulla veridicità della dinamica del sinistro riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il danneggiato abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite” (Corte di Appello di Reggio Calabria, n.
289/2024).
A ciò si aggiunga che l'attrice, non solo non ha provato l'oggettiva impossibilità
d'identificare tempestivamente il testimone ma ha tenuto un contegno Testimone_1 tipico di chi non sapeva che questi era (sarebbe stato) l'unico testimone del sinistro
[ADR: “Si sono fermate tante macchine e si sono avvicinate altre persone ma al momento dello scontro ero presente solo io”] e che a tal fine le aveva (avrebbe) fornito le proprie generalità e il numero di cellulare [ADR: “Mi sono sùbito avvicinato per vedere cosa fosse accaduto e mi sono messo a disposizione dando alla ragazza anche le mie generalità e il mio numero di cellulare”]: anomalia, questa, che rende inverosimile la narrazione del testimone d'essere stato presente “al momento dello scontro” perché, se così fosse stato, l'attrice non avrebbe esitato a indicare il suo (infungibile) nominativo in tutti gli atti sopra riportati, oltre a farlo indicare, naturalmente, nell'altro processo dinanzi al Giudice di Pace di Palmi.
③
Incompatibilità con la testimonianza resa dal perito dinanzi Persona_1 al Giudice di Pace di Palmi e riportata nella sentenza n. 266/2022.
La dinamica del sinistro prospettata del teste si è rivelata Testimone_1 incompatibile anche con la deposizione resa dal perito della parte convenuta,
[...]
, nel parallelo giudizio celebrato dinanzi al Giudice di Pace di Palmi che Testimone_3 Per_ così l'ha così riportata nella sentenza n. 266/2022: “Il teste , perito di parte convenuta, ha dichiarato di avere periziato direttamente lo scooter. Ha dichiarato inoltre che dalle foto che ritraggono l'autovettura Citroen, che sarebbe l'autovettura investitrice secondo l'attore, risulta, che la stessa non presenta danni da urto diretto ma delle striature riconducibili ad un urto presumibilmente contro un muro” [v. “Copia
Sentenza Giudice di Pace di Palmi n° 266/2022” (all. n. 2 alla “Comparsa di costituzione e risposta”), p. 2].
Siffatta deposizione, occorre precisare, in quanto prova c.d. “atipica” può essere liberamente apprezzata da questo Giudice nella formazione del proprio convincimento
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perché è idonea a fornire elementi di giudizio sufficienti e non è smentita dal raffronto critico con le altre risultanze processuali [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. o)].
Invero:
➢ si è legittimamente formata nel Giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Palmi;
➢ non è stata specificatamente contestata dall'attrice, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c., nella memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c.;
➢ la sua utilizzazione non comporta la violazione del principio di cui all'art. 101
c.p.c., posto che il contraddittorio si è instaurato con la tempestiva produzione in giudizio, da parte della convenuta della sentenza che la riporta Controparte_1
[v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. o)].
I.
4. Nessun elemento di prova può infine trarsi dalla C.T.U. medico-legale perché:
→ non può costituire mezzo d'indagine meramente esplorativo - ossia finalizzato all'accertamento di fatti principali, non rilevabili d'ufficio, che era onere della parte attrice allegare a fondamento della domanda – definitivamente vietato dalla recentissima decisione nomofilattica di Cass. civ. SS.UU., n. 3086/2022 (conf. Cass. civ.
n. 5151/2023);
→ il Consulente Dott. si è diligentemente espresso solo sull'astratta Persona_5 compatibilità tra l'evento e il danno descritto in domanda e non già, od anche, sull'esistenza storica dell'incidente; e, ciò, all'esclusivo fine di valutare i postumi delle lesioni riscontrate sull'attore asseritamente riconducibili al sinistro come sopra prospettato.
I.5 In conclusione, attesa l'inattendibilità della prova testimoniale e l'assenza di ogni altro utile elemento di valutazione, la domanda è rimasta priva d'ogni valido supporto probatorio circa l'esistenza del sinistro in questione e la veridicità della sua dinamica sicché va rigettata con il conseguente assorbimento d'ogni altra questione.
II
Sul regolamento delle spese
II.1 Le spese del giudizio, che ex art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'attrice soccombente, sono liquidate a favore dalla convenuta come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 50.026,14] delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione e fase decisionale] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma
1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio.
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 2194/2021 R.G.
II.2 Nulla va invece disposto in ordine alle spese di lite in favore del convenuto in quanto lo stesso è contumace (Cass. civ. nn. 9419/1997, Controparte_2
17432/2011 e 13491/2014).
II.3 Anche le spese della C.T.U., così come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, nella contumacia del convenuto , definitivamente Controparte_2 pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda attoria;
2. condanna l'attrice a pagare alla convenuta Parte_2 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida
[...] in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice soccombente anche le Parte_2 spese della C.T.U. così come liquidate con separato decreto
Così deciso in Palmi, 9 Marzo 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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