Art. 31. Procedimento
Se nel corso del procedimento penale, il pretore ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' periti scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.
Dev'essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, il quale puo' delegare un funzionario dipendente.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti delle stesse costruite in difformita' alle norme della presente legge ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
Se nel corso del procedimento penale, il pretore ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' periti scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.
Dev'essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, il quale puo' delegare un funzionario dipendente.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti delle stesse costruite in difformita' alle norme della presente legge ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.