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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1637/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NU AB, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3185/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1663/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032217429000 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1663/2025, pronunciata in data 27 gennaio 2025, depositata il 31 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120240032217429000, emessa per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di euro
368,22.
Il ricorso era fondato sull'assunto che la cartella fosse illegittima in quanto non preceduta da alcun valido atto presupposto, con conseguente maturazione della prescrizione triennale prevista per il tributo in questione.
Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le contestazioni mosse dal ricorrente riguardavano attività anteriori alla trasmissione del ruolo e, quindi, riconducibili esclusivamente all'ente impositore, individuato nella
Regione Campania.
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, contestava nel merito le doglianze del contribuente, affermando che l'avviso di accertamento per la tassa automobilistica 2018, prodromico alla cartella, era stato regolarmente notificato al contribuente in data 23 novembre 2021 mediante la procedura della compiuta giacenza. La
Regione, quindi, sosteneva che tale notificazione era avvenuta entro il termine triennale di decadenza previsto dalla legge, il quale, per l'annualità 2018, scadeva il 31 dicembre 2021.
La Corte di primo grado, all'esito dell'esame degli atti di causa, riteneva fondate le ragioni dell'ente impositore, rilevando che l'iter seguito per la notificazione dell'avviso di accertamento risultava conforme alla normativa vigente e privo di vizi, sicché il termine triennale non poteva dirsi spirato e la prescrizione invocata dal ricorrente non risultava maturata. Il ricorso veniva respinto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che sono state liquidate in complessivi euro 200,00.
Avverso la sentenza propone appello il contribuente eccependo l'erronea valutazione in prime cure della documentazione prodotta, da cui emerge l'inesistenza/nullità della notificazione dell'avviso di accertamento in quanto privo della sottoscrizione dell'addetto al recapito e della prova dell'invio della comunicazione informativa prevista dall'art. 7 della legge n 890 del 1982.
Ad avviso dell'impugnante, il semplice timbro di compiuta giacenza non è idoneo a dimostrare il perfezionamento della notifica, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza tributaria di merito.
Secondo l'impostazione difensiva, l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento impedisce di ritenere validamente interrotto il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 comma 51 del DL n. 953 del 1982 per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2018. Il credito risulta pertanto estinto per prescrizione ben prima della notifica della cartella avvenuta in data 18 marzo 2024. Ne consegue l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e l'erroneità della sentenza appellata, di cui si chiede l'integrale riforma con declaratoria di estinzione dell'obbligazione tributaria e condanna delle controparti alle spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Nel giudizio di appello si è costituita la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale, chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, in quanto corretta e immune da vizi di legittimità.
Si sostiene l'infondatezza del gravame sulla base di tutte le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, che vengono integralmente riproposte e considerate parte integrante delle difese in appello.
In particolare, la Regione contesta la ricostruzione dell'appellante in ordine alla presunta invalidità della notifica dell'avviso di accertamento, precisando che la busta della raccomandata indirizzata al contribuente non reca soltanto il timbro di compiuta giacenza, ma risulta, altresì, munita della firma dell'agente postale apposta al di sopra del timbro, elemento che dimostrerebbe la regolarità dell'attività di recapito.
Viene inoltre osservato che l'assenza della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento non costituisce un vizio della notifica poiché la consegna dell'atto non è mai avvenuta, essendosi perfezionata la procedura per compiuta giacenza a seguito dell'assenza del destinatario.
La Regione ribadisce che l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica è stato notificato mediante semplice raccomandata con avviso di ricevimento, modalità di notificazione semplificata espressamente prevista per tale tributo dall'articolo 3 comma 5 del decreto-legge n. 261 del 1990 come modificato dall'art. 38 bis del decreto-legge n. 248 del 2007. Secondo la tesi sostenuta dall'Avvocatura regionale a tale forma di notifica non si applica la disciplina della legge n. 890 del 1982 in materia di notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario ma esclusivamente la normativa sul servizio postale ordinario disciplinata dal decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001. A sostegno di tale impostazione viene richiamata la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che anche in epoca successiva alla sentenza della
Corte costituzionale n. 346 del 1998 ha affermato il principio secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata con avviso di ricevimento non trovano applicazione le disposizioni della legge n. 890 del 1982. In tale contesto la Regione evidenzia che la notifica dell'avviso di accertamento si è validamente perfezionata per compiuta giacenza secondo le regole del servizio postale ordinario e che in tali ipotesi non è necessaria la notificazione della comunicazione di avvenuto deposito nota come CAD, richiamando a tal fine l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2339 del 2021 e altri precedenti conformi che ribadiscono come nelle notificazioni dirette a mezzo posta degli atti impositivi da parte dell'ufficio finanziario trovino applicazione esclusivamente le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.
Sulla base di tali argomentazioni la Regione Campania conclude chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e comunque infondato con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, va, pertanto, accolto.
Giova preliminarmente evidenziare che la tassa automobilistica rinviene la primaria fonte normativa nel
Decreto-legge n. 953 del 30/12/1982, convertito nella Legge n. 53/1983, (Testo Unico delle leggi sulle Tasse automobilistiche) che, modificando il precedente quadro normativo, ha trasformato il tributo da tassa di circolazione in tassa di proprietà.
Ai sensi dell'art. 5, comma 31, Legge 53/83, la tassa deve essere corrisposta a prescindere dalla effettiva circolazione del veicolo, per effetto della sola iscrizione del medesimo presso il Pubblico Registro
Automobilistico - PRA o presso i registri di immatricolazione qualora non fosse obbligata l'iscrizione al PRA.
Il comma 32 dispone che al pagamento della tassa “sono tenuti coloro, che, alla scadenza del termine utile per il pagamento ...risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi...”
Nell'ambito del più vasto quadro di decentramento e federalismo fiscale l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario”. Per effetto di tale previsione la gestione del tributo è passata dallo Stato alle Regioni, con la possibilità di limitati interventi sul tributo medesimo.
Norma di riferimento per il termine di esercizio del potere di accertamento e riscossione è l'art. 5, comma
51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo
1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
La notifica dell'avviso di accertamento della tassa auto entro il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
30/12/1982 n. 953 interrompe il termine di prescrizione triennale, che inizia nuovamente a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Conferente, al riguardo, è il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo cui: della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso>.
Tanto premesso, sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita mediante compiuta giacenza, preliminarmente, si osserva che la notificazione degli atti tributari – oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr
600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile – può essere eseguita dall'Ufficio finanziario anche “direttamente” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore), a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata.
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall'articolo 14 della legge 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati.
Tale disposizione è applicabile anche quando l'atto impositivo sia emesso da un ente locale, che, pertanto, può procedere alla notificazione dello stesso in via diretta, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, servendosi del servizio postale.
Per quanto riguarda i tributi locali l'art. 1, comma 161, Legge 27/12/2006 n. 296 conferma la possibilità dell'ente impositore di inviare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento già prevista dalle singole leggi istitutive dei tributi locali: procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato...>
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. La circostanza che l'art. 14 della L. n. 890/1982 faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta (ono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta>) non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ed invero, l'art. 60 comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600/1973 dispone: dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata>.
È bene evidenziare, tuttavia, che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 ( destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata>), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, non alle notifiche “dirette” dell'Ufficio finanziario.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'Ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da ultimo si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025 avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D. P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982. In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo>.
Da tale impostazione, dunque, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Come si è detto, la previsione dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, nel consentire anche agli enti locali la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata a/r, fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole della legge 890/1982 - modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 104/2019.
In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, come accade nell'ipotesi della cosiddetta «irreperibilità relativa», quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982 (secondo cui l'atto si considera notificato trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa ovvero dal ritiro del plico presso il punto di deposito se precedente), bensì occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (art. 25 DM 1/10/2008).
Detto regolamento non prevede una regola analoga per il perfezionamento della notifica, limitandosi a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Con ordinanza n. 18880/2025, i giudici di legittimità hanno avuto pure modo di puntualizzare che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, si fa riferimento in via esclusivamente analogica alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario).
Per cui, a mente dell'art.8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore.
Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass.,
Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020,
n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile
2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass.,
Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio
2024, n.14279; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24555).
Orbene, nel caso in esame, dall'esame della documentazione versata in atti non si evince alcun dato che consenta di riscontrare la validità dell'iter seguito dal servizio di poste private Società_1 – munito di licenza speciale per la notificazione degli atti tributari – per la notifica dell'avviso di accertamento mediante compiuta giacenza secondo le regole innanzi enunciate.
Non risulta, infatti, accertato, in primis, l'esistenza, all'atto della notifica dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica 2018 presso l'indirizzo fiscale (risultante dalla consultazione dell'Anagrafe tributaria) di Napoli Indirizzo_1, int. 6, Sc. A., del presupposto della procedura della compiuta giacenza ovvero lo stato di irreperibilità relativa del contribuente.
Neppure vi è traccia dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza.
Risulta, infatti, prodotta, in uno all'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, soltanto una copia della raccomandata spedita dal servizio di poste private, su cui è apposta la dicitura “compiuta giacenza” priva sia della data di perfezionamento della stessa (23 novembre 2021) sia del nominativo e della firma dell'agente notificatore.
Tali elementi non consentono di ritenere validamente eseguita la notifica dell'avviso di accertamento, prodromico alla cartella di pagamento impugnata, secondo le modalita della compiuta giacenza.
Dal che consegue che il potere di riscossione è stato esercitato tardivamente: la notifica della cartella di pagamento è stata infatti eseguita in data 18 marzo 2024, quando ormai risultava inutilmente decorso il termine di prescrizione triennale della pretesa tributaria (31 dicembre 2021) anche considerando il periodo di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale COVID-19.
L'appello va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso del contribuente, ND l'appellato al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 290,00 per il secondo grado, oltre accessori e Cu, con distrazione
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NU AB, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3185/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1663/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032217429000 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1663/2025, pronunciata in data 27 gennaio 2025, depositata il 31 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120240032217429000, emessa per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di euro
368,22.
Il ricorso era fondato sull'assunto che la cartella fosse illegittima in quanto non preceduta da alcun valido atto presupposto, con conseguente maturazione della prescrizione triennale prevista per il tributo in questione.
Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le contestazioni mosse dal ricorrente riguardavano attività anteriori alla trasmissione del ruolo e, quindi, riconducibili esclusivamente all'ente impositore, individuato nella
Regione Campania.
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, contestava nel merito le doglianze del contribuente, affermando che l'avviso di accertamento per la tassa automobilistica 2018, prodromico alla cartella, era stato regolarmente notificato al contribuente in data 23 novembre 2021 mediante la procedura della compiuta giacenza. La
Regione, quindi, sosteneva che tale notificazione era avvenuta entro il termine triennale di decadenza previsto dalla legge, il quale, per l'annualità 2018, scadeva il 31 dicembre 2021.
La Corte di primo grado, all'esito dell'esame degli atti di causa, riteneva fondate le ragioni dell'ente impositore, rilevando che l'iter seguito per la notificazione dell'avviso di accertamento risultava conforme alla normativa vigente e privo di vizi, sicché il termine triennale non poteva dirsi spirato e la prescrizione invocata dal ricorrente non risultava maturata. Il ricorso veniva respinto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che sono state liquidate in complessivi euro 200,00.
Avverso la sentenza propone appello il contribuente eccependo l'erronea valutazione in prime cure della documentazione prodotta, da cui emerge l'inesistenza/nullità della notificazione dell'avviso di accertamento in quanto privo della sottoscrizione dell'addetto al recapito e della prova dell'invio della comunicazione informativa prevista dall'art. 7 della legge n 890 del 1982.
Ad avviso dell'impugnante, il semplice timbro di compiuta giacenza non è idoneo a dimostrare il perfezionamento della notifica, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza tributaria di merito.
Secondo l'impostazione difensiva, l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento impedisce di ritenere validamente interrotto il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 comma 51 del DL n. 953 del 1982 per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2018. Il credito risulta pertanto estinto per prescrizione ben prima della notifica della cartella avvenuta in data 18 marzo 2024. Ne consegue l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e l'erroneità della sentenza appellata, di cui si chiede l'integrale riforma con declaratoria di estinzione dell'obbligazione tributaria e condanna delle controparti alle spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Nel giudizio di appello si è costituita la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale, chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, in quanto corretta e immune da vizi di legittimità.
Si sostiene l'infondatezza del gravame sulla base di tutte le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, che vengono integralmente riproposte e considerate parte integrante delle difese in appello.
In particolare, la Regione contesta la ricostruzione dell'appellante in ordine alla presunta invalidità della notifica dell'avviso di accertamento, precisando che la busta della raccomandata indirizzata al contribuente non reca soltanto il timbro di compiuta giacenza, ma risulta, altresì, munita della firma dell'agente postale apposta al di sopra del timbro, elemento che dimostrerebbe la regolarità dell'attività di recapito.
Viene inoltre osservato che l'assenza della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento non costituisce un vizio della notifica poiché la consegna dell'atto non è mai avvenuta, essendosi perfezionata la procedura per compiuta giacenza a seguito dell'assenza del destinatario.
La Regione ribadisce che l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica è stato notificato mediante semplice raccomandata con avviso di ricevimento, modalità di notificazione semplificata espressamente prevista per tale tributo dall'articolo 3 comma 5 del decreto-legge n. 261 del 1990 come modificato dall'art. 38 bis del decreto-legge n. 248 del 2007. Secondo la tesi sostenuta dall'Avvocatura regionale a tale forma di notifica non si applica la disciplina della legge n. 890 del 1982 in materia di notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario ma esclusivamente la normativa sul servizio postale ordinario disciplinata dal decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001. A sostegno di tale impostazione viene richiamata la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che anche in epoca successiva alla sentenza della
Corte costituzionale n. 346 del 1998 ha affermato il principio secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata con avviso di ricevimento non trovano applicazione le disposizioni della legge n. 890 del 1982. In tale contesto la Regione evidenzia che la notifica dell'avviso di accertamento si è validamente perfezionata per compiuta giacenza secondo le regole del servizio postale ordinario e che in tali ipotesi non è necessaria la notificazione della comunicazione di avvenuto deposito nota come CAD, richiamando a tal fine l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2339 del 2021 e altri precedenti conformi che ribadiscono come nelle notificazioni dirette a mezzo posta degli atti impositivi da parte dell'ufficio finanziario trovino applicazione esclusivamente le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.
Sulla base di tali argomentazioni la Regione Campania conclude chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e comunque infondato con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, va, pertanto, accolto.
Giova preliminarmente evidenziare che la tassa automobilistica rinviene la primaria fonte normativa nel
Decreto-legge n. 953 del 30/12/1982, convertito nella Legge n. 53/1983, (Testo Unico delle leggi sulle Tasse automobilistiche) che, modificando il precedente quadro normativo, ha trasformato il tributo da tassa di circolazione in tassa di proprietà.
Ai sensi dell'art. 5, comma 31, Legge 53/83, la tassa deve essere corrisposta a prescindere dalla effettiva circolazione del veicolo, per effetto della sola iscrizione del medesimo presso il Pubblico Registro
Automobilistico - PRA o presso i registri di immatricolazione qualora non fosse obbligata l'iscrizione al PRA.
Il comma 32 dispone che al pagamento della tassa “sono tenuti coloro, che, alla scadenza del termine utile per il pagamento ...risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi...”
Nell'ambito del più vasto quadro di decentramento e federalismo fiscale l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario”. Per effetto di tale previsione la gestione del tributo è passata dallo Stato alle Regioni, con la possibilità di limitati interventi sul tributo medesimo.
Norma di riferimento per il termine di esercizio del potere di accertamento e riscossione è l'art. 5, comma
51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo
1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
La notifica dell'avviso di accertamento della tassa auto entro il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
30/12/1982 n. 953 interrompe il termine di prescrizione triennale, che inizia nuovamente a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Conferente, al riguardo, è il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo cui: della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso>.
Tanto premesso, sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita mediante compiuta giacenza, preliminarmente, si osserva che la notificazione degli atti tributari – oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr
600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile – può essere eseguita dall'Ufficio finanziario anche “direttamente” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore), a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata.
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall'articolo 14 della legge 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati.
Tale disposizione è applicabile anche quando l'atto impositivo sia emesso da un ente locale, che, pertanto, può procedere alla notificazione dello stesso in via diretta, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, servendosi del servizio postale.
Per quanto riguarda i tributi locali l'art. 1, comma 161, Legge 27/12/2006 n. 296 conferma la possibilità dell'ente impositore di inviare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento già prevista dalle singole leggi istitutive dei tributi locali: procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato...>
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. La circostanza che l'art. 14 della L. n. 890/1982 faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta (ono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta>) non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ed invero, l'art. 60 comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600/1973 dispone: dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata>.
È bene evidenziare, tuttavia, che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 ( destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata>), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, non alle notifiche “dirette” dell'Ufficio finanziario.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'Ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da ultimo si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025 avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D. P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982. In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo>.
Da tale impostazione, dunque, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Come si è detto, la previsione dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, nel consentire anche agli enti locali la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata a/r, fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole della legge 890/1982 - modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 104/2019.
In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, come accade nell'ipotesi della cosiddetta «irreperibilità relativa», quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ai sensi dell'art. 8 della legge 890/1982 (secondo cui l'atto si considera notificato trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa ovvero dal ritiro del plico presso il punto di deposito se precedente), bensì occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (art. 25 DM 1/10/2008).
Detto regolamento non prevede una regola analoga per il perfezionamento della notifica, limitandosi a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Con ordinanza n. 18880/2025, i giudici di legittimità hanno avuto pure modo di puntualizzare che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, si fa riferimento in via esclusivamente analogica alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario).
Per cui, a mente dell'art.8, comma 4, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore.
Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass.,
Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020,
n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile
2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass.,
Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio
2024, n.14279; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24555).
Orbene, nel caso in esame, dall'esame della documentazione versata in atti non si evince alcun dato che consenta di riscontrare la validità dell'iter seguito dal servizio di poste private Società_1 – munito di licenza speciale per la notificazione degli atti tributari – per la notifica dell'avviso di accertamento mediante compiuta giacenza secondo le regole innanzi enunciate.
Non risulta, infatti, accertato, in primis, l'esistenza, all'atto della notifica dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica 2018 presso l'indirizzo fiscale (risultante dalla consultazione dell'Anagrafe tributaria) di Napoli Indirizzo_1, int. 6, Sc. A., del presupposto della procedura della compiuta giacenza ovvero lo stato di irreperibilità relativa del contribuente.
Neppure vi è traccia dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza.
Risulta, infatti, prodotta, in uno all'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, soltanto una copia della raccomandata spedita dal servizio di poste private, su cui è apposta la dicitura “compiuta giacenza” priva sia della data di perfezionamento della stessa (23 novembre 2021) sia del nominativo e della firma dell'agente notificatore.
Tali elementi non consentono di ritenere validamente eseguita la notifica dell'avviso di accertamento, prodromico alla cartella di pagamento impugnata, secondo le modalita della compiuta giacenza.
Dal che consegue che il potere di riscossione è stato esercitato tardivamente: la notifica della cartella di pagamento è stata infatti eseguita in data 18 marzo 2024, quando ormai risultava inutilmente decorso il termine di prescrizione triennale della pretesa tributaria (31 dicembre 2021) anche considerando il periodo di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale COVID-19.
L'appello va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso del contribuente, ND l'appellato al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado, ed in Euro 290,00 per il secondo grado, oltre accessori e Cu, con distrazione