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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/12/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2673/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELLA Parte_1 C.F._1 VEDOVA PAOLO e dell'avv. MAGGI MICHELE MARIA RICORRENTE
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 10 dicembre
2025.
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, in data 6.11.2006, contraeva matrimonio con il resistente.
Dalla loro unione nascevano , maggiorenne ed autosufficiente, e , il 4.6.2008. Per_1 Per_2
Le parti si separavano nel 2012. Il 7.11.2012 si svolgeva l'udienza presidenziale. Il decreto di omologa della separazione consensuale veniva pronunciato il 27.11.2012
Con ricorso depositato il 16.7.2025 la ricorrente proponeva domanda divorzile, chiedendo l'affido esclusivo di e un contributo per il suo mantenimento a carico del padre. Per_2
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Il 10.12.2025 il Gd procedeva all'ascolto della minore e la causa veniva rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le domande di parte ricorrente siano fondate.
I fatti dedotti dalla ricorrente a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, considerato che il padre risulta del tutto disinteressato ad esercitare il suo ruolo e che le patologie di impongono che la Per_2 madre possa tempestivamente assumere tutte le necessarie decisioni a sua tutela.
, figlia minore dei coniugi, è invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le Per_2 funzioni proprie della sua età, è affetta da una rara sindrome auto infiammatoria, caratterizzata da febbri ricorrenti associate a cefalea, disortografia, discalculia, ipogammaglobulinemia mutazione genetica nel gene nod2 e gene nlrp12, al fine di monitorare l'andamento della patologia, la minore si reca ogni mese in day-hospital presso l'Unità di Onco-Ematologia Pediatrica dell'Ospedale “F. Del
Ponte” di Varese, dove viene sottoposta a valutazione clinica completa e ad esami emato-chimici dettati dalla terapia cronica con Colchicina. Inoltre, effettua follow-up specialistico presso l'Istituto “G.
Gaslini” di Genova con cadenza ordinaria di tre-cinque mesi, talora anticipata a cadenza mensile per intercorrenti riacutizzazioni o su richiesta del centro di riferimento (Doc. 4).
Nel 2023 subiva un grave incidente stradale, le cui sequele impongono ulteriori controlli ambulatoriali ortopedici e fisiatrici.
pagina 2 di 5 La ricorrente deduceva che tutte le trasferte, i pernottamenti a Genova e le prestazioni sanitarie non coperte dal S.S.N. erano state integralmente sostenute dalla madre, il padre non aveva mai presenziato alle visite, né ha contribuito, neppure pro quota, alle spese connesse.
Dette circostanze venivano confermate dalla minore, che riferiva che il padre non solo non la accompagnava a Genova, ma non l'aveva nemmeno mai portata a Varese.
La minore, inoltre, riportava la totale mancanza di rapporto con il padre e la volontà di non vederlo:
“Non vedo mio padre da un paio di mesi, per vedere intendo di sfuggita, quando vado a trovare mia nonna paterna;
non trascorro con lui il weekend da parecchio. Non ho un nonno paterno, quando vado da mia nonna mio padre non c'è quasi mai, a volte c'è e dorme perché lavora di notte. Non ho mai visto bene mio padre fino almeno ai miei 11 anni, è stato un po' presente qualche anno dopo, magari trascorrevamo insieme il weekend da mia nonna, ma c'era poco.
Quando i miei genitori si sono separati ero molto piccola, lui è fuori casa da quando io avevo circa 2 anni e mezzo/3 anni, non si è mai fatto vedere o sentire, non mi cercava. Ogni tanto magari lo vedevo, una volta ogni due mesi, tre mesi circa, frequentava delle compagne non molto sane, era un ambiente un po' caotico. Quando avevo 8 anni era andato a vivere con la sua compagna, una persona un po' problematica, preferivo non andarci.
Come dicevo, per un paio di anni ho dormito da mia nonna il fine settimana, c'erano lei e mia zia paterna, non lui. Ho smesso da circa un annetto, ho smesso io perché lui non c'era mai. Mi sono detta per stare qui e non vederlo, preferisco organizzarmi per vedere mia nonna in giornata. Ho un buonissimo rapporto con mia zia e mia cugina paterne che abitano al piano superiore rispetto a mia nonna, con loro ho trascorso un mese di vacanza quest'estate.
Se mio padre sta dormendo quando sono da mia nonna non lo saluto, se è sveglio lo saluto, ma niente di più”… “
Devo proprio vederlo? Non mi interesserebbe vedere di più mio padre, né mi fiderei di andare a mangiare una pizza fuori con lui, un po' per quello che fa un po' per la persona che è, non che mi faccia paura, ma mi fa fatica vederlo…ha avuto problemi di droga, che io sappia continuano questi problemi. A me sembra di averlo visto sempre nelle stesse condizioni, non ricordo di averlo visto in condizioni pietose, ma ero una bambina. Anche per quello che ha fatto a mia mamma, mi dico cavolo, con due figlie femmine te ne vai, come faccio a fidarmi.
So che mio padre fa ancora uso di droga perché è lui stesso a dirlo a mia madre quando lei gli chiede i soldi per il mantenimento… risponde che deve prima saldare i suoi debiti di droga.
Mia nonna ha delle difficoltà nella gestione di mio padre perché fa uso di sostanze stupefacenti con mia sorella, vive anche lei da mia nonna, ha 27 anni, con lei non ho rapporti. Mia nonna, invece, ne ha pagina 3 di 5 73, non è anzianissima, è autosufficiente, gestisce anche il cane di mia sorella. Mio padre lavora di notte per la BA fa il corriere.
Al momento vedo mio padre solamente se vado da mia nonna e lui c'è”.
Considerata l'età della minore, che diventerà maggiorenne fra sei mesi, si deve necessariamente tenere conto della sua volontà, considerato peraltro che il desiderio di non vedere il padre regolarmente veniva collegato a specifiche condotte paterne e motivato. Significativo è anche il fatto che la minore non voglia frequentare solo il padre, mentre vede con regolarità gli altri parenti della famiglia paterna, ai quali risulta legata.
Il resistente, poi, pur avendo personalmente ricevuto l'atto, non solo non si costituiva, ma neppure compariva in udienza, dimostrando di non essere interessato a recuperare il rapporto con la figlia.
Quanto alla madre, si osserva che non vi sono ragioni per dubitare della sua capacità genitoriale, avendo sempre accudito la minore e provveduto alle sue necessità economiche e affettive.
Si segnala, ad esempio, che la minore veniva posta in condizione di affrontare il tema del padre. Dal
2023, infatti, è seguita con regolarità da una psicologa, Dott.ssa , che lavora presso Persona_3
l'ospedale di Gallarate.
Quanto alla frequentazione padre/figlia, considerata l'età della minore e la situazione rappresentata, si dispone che continui ad incontrare il padre presso la casa della nonna paterna, secondo la Per_2 volontà della minore.
In relazione all'aspetto economico, deve essere accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di € 450, di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi, a titolo di concorso per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati i redditi delle parti e atteso che la madre è l'unica ad occuparsi del suo mantenimento diretto e che, con scrittura privata del 2019, le parti avevano concordemente deciso di quantificare in €
400 il contributo a carico del padre per le spese ordinarie (doc. 5). Non può, invece, essere accolta la domanda di pagamento diretto del terzo in quanto, a seguito della c.d. riforma Cartabia, la parte deve procedere in autonomia ex art. 473bis37 c.p.c.
La ricorrente risulta avere solo un reddito da lavoro dipendente con un reddito imponibile di €
23.000/25.000 (doc. 7). Percepisce, inoltre, l'AUU e un'indennità di frequenza per la minore pari ad €
343,00 per i mesi scolastici.
Deve sostenere un canone mensile di € 650,00 (doc. 10 e 12).
Il padre lavora come corriere BA e, vivendo presso la casa della propria madre, non risulta avere spese abitative.
* pagina 4 di 5 Attesa la prevalente soccombenza, due terzi delle spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente. Il rimanente terzo deve essere compensato considerata la pronuncia sullo status ed il fatto che veniva chiesta la conferma delle condizioni economiche già concordate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti di cui in epigrafe il
6.11.2006 a Varese;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Varese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dispone l'affido super esclusivo di alla madre, con collocamento presso quest'ultima; Per_2
4) dispone che la frequentazione padre/figlia sia regolamentata come in parte motiva;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 450,00 (di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie salvo conguaglio ogni quattro mesi), annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il
50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano;
6) l'AUU verrà percepito integralmente dalla madre;
7) condanna il resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite della ricorrente e liquida detti due terzi in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in €
66,00 per spese. Compensa per il resto le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2673/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELLA Parte_1 C.F._1 VEDOVA PAOLO e dell'avv. MAGGI MICHELE MARIA RICORRENTE
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 10 dicembre
2025.
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, in data 6.11.2006, contraeva matrimonio con il resistente.
Dalla loro unione nascevano , maggiorenne ed autosufficiente, e , il 4.6.2008. Per_1 Per_2
Le parti si separavano nel 2012. Il 7.11.2012 si svolgeva l'udienza presidenziale. Il decreto di omologa della separazione consensuale veniva pronunciato il 27.11.2012
Con ricorso depositato il 16.7.2025 la ricorrente proponeva domanda divorzile, chiedendo l'affido esclusivo di e un contributo per il suo mantenimento a carico del padre. Per_2
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Il 10.12.2025 il Gd procedeva all'ascolto della minore e la causa veniva rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le domande di parte ricorrente siano fondate.
I fatti dedotti dalla ricorrente a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, considerato che il padre risulta del tutto disinteressato ad esercitare il suo ruolo e che le patologie di impongono che la Per_2 madre possa tempestivamente assumere tutte le necessarie decisioni a sua tutela.
, figlia minore dei coniugi, è invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le Per_2 funzioni proprie della sua età, è affetta da una rara sindrome auto infiammatoria, caratterizzata da febbri ricorrenti associate a cefalea, disortografia, discalculia, ipogammaglobulinemia mutazione genetica nel gene nod2 e gene nlrp12, al fine di monitorare l'andamento della patologia, la minore si reca ogni mese in day-hospital presso l'Unità di Onco-Ematologia Pediatrica dell'Ospedale “F. Del
Ponte” di Varese, dove viene sottoposta a valutazione clinica completa e ad esami emato-chimici dettati dalla terapia cronica con Colchicina. Inoltre, effettua follow-up specialistico presso l'Istituto “G.
Gaslini” di Genova con cadenza ordinaria di tre-cinque mesi, talora anticipata a cadenza mensile per intercorrenti riacutizzazioni o su richiesta del centro di riferimento (Doc. 4).
Nel 2023 subiva un grave incidente stradale, le cui sequele impongono ulteriori controlli ambulatoriali ortopedici e fisiatrici.
pagina 2 di 5 La ricorrente deduceva che tutte le trasferte, i pernottamenti a Genova e le prestazioni sanitarie non coperte dal S.S.N. erano state integralmente sostenute dalla madre, il padre non aveva mai presenziato alle visite, né ha contribuito, neppure pro quota, alle spese connesse.
Dette circostanze venivano confermate dalla minore, che riferiva che il padre non solo non la accompagnava a Genova, ma non l'aveva nemmeno mai portata a Varese.
La minore, inoltre, riportava la totale mancanza di rapporto con il padre e la volontà di non vederlo:
“Non vedo mio padre da un paio di mesi, per vedere intendo di sfuggita, quando vado a trovare mia nonna paterna;
non trascorro con lui il weekend da parecchio. Non ho un nonno paterno, quando vado da mia nonna mio padre non c'è quasi mai, a volte c'è e dorme perché lavora di notte. Non ho mai visto bene mio padre fino almeno ai miei 11 anni, è stato un po' presente qualche anno dopo, magari trascorrevamo insieme il weekend da mia nonna, ma c'era poco.
Quando i miei genitori si sono separati ero molto piccola, lui è fuori casa da quando io avevo circa 2 anni e mezzo/3 anni, non si è mai fatto vedere o sentire, non mi cercava. Ogni tanto magari lo vedevo, una volta ogni due mesi, tre mesi circa, frequentava delle compagne non molto sane, era un ambiente un po' caotico. Quando avevo 8 anni era andato a vivere con la sua compagna, una persona un po' problematica, preferivo non andarci.
Come dicevo, per un paio di anni ho dormito da mia nonna il fine settimana, c'erano lei e mia zia paterna, non lui. Ho smesso da circa un annetto, ho smesso io perché lui non c'era mai. Mi sono detta per stare qui e non vederlo, preferisco organizzarmi per vedere mia nonna in giornata. Ho un buonissimo rapporto con mia zia e mia cugina paterne che abitano al piano superiore rispetto a mia nonna, con loro ho trascorso un mese di vacanza quest'estate.
Se mio padre sta dormendo quando sono da mia nonna non lo saluto, se è sveglio lo saluto, ma niente di più”… “
Devo proprio vederlo? Non mi interesserebbe vedere di più mio padre, né mi fiderei di andare a mangiare una pizza fuori con lui, un po' per quello che fa un po' per la persona che è, non che mi faccia paura, ma mi fa fatica vederlo…ha avuto problemi di droga, che io sappia continuano questi problemi. A me sembra di averlo visto sempre nelle stesse condizioni, non ricordo di averlo visto in condizioni pietose, ma ero una bambina. Anche per quello che ha fatto a mia mamma, mi dico cavolo, con due figlie femmine te ne vai, come faccio a fidarmi.
So che mio padre fa ancora uso di droga perché è lui stesso a dirlo a mia madre quando lei gli chiede i soldi per il mantenimento… risponde che deve prima saldare i suoi debiti di droga.
Mia nonna ha delle difficoltà nella gestione di mio padre perché fa uso di sostanze stupefacenti con mia sorella, vive anche lei da mia nonna, ha 27 anni, con lei non ho rapporti. Mia nonna, invece, ne ha pagina 3 di 5 73, non è anzianissima, è autosufficiente, gestisce anche il cane di mia sorella. Mio padre lavora di notte per la BA fa il corriere.
Al momento vedo mio padre solamente se vado da mia nonna e lui c'è”.
Considerata l'età della minore, che diventerà maggiorenne fra sei mesi, si deve necessariamente tenere conto della sua volontà, considerato peraltro che il desiderio di non vedere il padre regolarmente veniva collegato a specifiche condotte paterne e motivato. Significativo è anche il fatto che la minore non voglia frequentare solo il padre, mentre vede con regolarità gli altri parenti della famiglia paterna, ai quali risulta legata.
Il resistente, poi, pur avendo personalmente ricevuto l'atto, non solo non si costituiva, ma neppure compariva in udienza, dimostrando di non essere interessato a recuperare il rapporto con la figlia.
Quanto alla madre, si osserva che non vi sono ragioni per dubitare della sua capacità genitoriale, avendo sempre accudito la minore e provveduto alle sue necessità economiche e affettive.
Si segnala, ad esempio, che la minore veniva posta in condizione di affrontare il tema del padre. Dal
2023, infatti, è seguita con regolarità da una psicologa, Dott.ssa , che lavora presso Persona_3
l'ospedale di Gallarate.
Quanto alla frequentazione padre/figlia, considerata l'età della minore e la situazione rappresentata, si dispone che continui ad incontrare il padre presso la casa della nonna paterna, secondo la Per_2 volontà della minore.
In relazione all'aspetto economico, deve essere accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di € 450, di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi, a titolo di concorso per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati i redditi delle parti e atteso che la madre è l'unica ad occuparsi del suo mantenimento diretto e che, con scrittura privata del 2019, le parti avevano concordemente deciso di quantificare in €
400 il contributo a carico del padre per le spese ordinarie (doc. 5). Non può, invece, essere accolta la domanda di pagamento diretto del terzo in quanto, a seguito della c.d. riforma Cartabia, la parte deve procedere in autonomia ex art. 473bis37 c.p.c.
La ricorrente risulta avere solo un reddito da lavoro dipendente con un reddito imponibile di €
23.000/25.000 (doc. 7). Percepisce, inoltre, l'AUU e un'indennità di frequenza per la minore pari ad €
343,00 per i mesi scolastici.
Deve sostenere un canone mensile di € 650,00 (doc. 10 e 12).
Il padre lavora come corriere BA e, vivendo presso la casa della propria madre, non risulta avere spese abitative.
* pagina 4 di 5 Attesa la prevalente soccombenza, due terzi delle spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente. Il rimanente terzo deve essere compensato considerata la pronuncia sullo status ed il fatto che veniva chiesta la conferma delle condizioni economiche già concordate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti di cui in epigrafe il
6.11.2006 a Varese;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Varese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dispone l'affido super esclusivo di alla madre, con collocamento presso quest'ultima; Per_2
4) dispone che la frequentazione padre/figlia sia regolamentata come in parte motiva;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 450,00 (di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie salvo conguaglio ogni quattro mesi), annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il
50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano;
6) l'AUU verrà percepito integralmente dalla madre;
7) condanna il resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite della ricorrente e liquida detti due terzi in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in €
66,00 per spese. Compensa per il resto le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5