Sentenza 18 aprile 2014
Massime • 1
È valida, nel caso di elezione di domicilio, la notifica eseguita al difensore di fiducia presso uno studio diverso da quello indicato nell'atto di elezione, in quanto ciò che rileva a tal fine è l'individuazione della persona del domiciliatario e non la sede di uno degli studi professionali di quest'ultimo in cui egli svolge, comunque, la propria attività professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2014, n. 21000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21000 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 18/04/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1216
Dott. POSITANO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 35198/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG OR N. IL 11/08/1954;
avverso la sentenza n. 986/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. DELEHAYE Enrico, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Per il ricorrente è presente l'Avvocato MARMONTI Massimo il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di PO IT propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 24 settembre 2012 di parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano del 28 marzo 2011 che condannava il PO, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie. La Corte d'Appello dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi B e C, relativi ad ipotesi di falso ai sensi, rispettivamente, dell'artt. 476 e 485 c.p., perché gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta in anni tre e mesi nove di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. L'imputato era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, del delitto previsto alla L. Fall., art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, L. Fall., art. 219, comma 1 e comma 2, n. 2 e L. Fall., art. 223, comma 1 poiché, nell'ambito della SpA Sicit, dichiarata fallita dal
Tribunale di Milano con sentenza del 27 febbraio 2011, quale amministratore unico dal 25 novembre 1999, al 18 gennaio 2000 e, amministratore di fatto, dal 24 giugno 1999, al 25 novembre 1999 e, successivamente, dal 21 marzo 2000, sino alla data del fallimento, aveva distratto merce acquistata a credito verso fornitori, dirottandola verso mercati clandestini senza versare nelle casse sociali il relativo ricavato, per un ammontare di circa 3 miliardi e mezzo di lire, occultando e distruggendo l'impianto contabile della società al fine di impedirne la ricostruzione.
3. Avverso la decisione del Tribunale PO IT aveva proposto appello eccependo la nullità delle notifiche per avere eletto domicilio presso lo studio del difensore, mentre le stesse sarebbero avvenute, ancorché presso il predetto difensore, ma in altro domicilio sede, anche questo, dello studio legale. Nel merito, ha chiesto l'assoluzione dai reati di bancarotta per insufficienza degli elementi di prova a fondare il concorso, atteso il breve periodo in cui l'imputato ha ricoperto la carica di amministratore unico, attribuendo all'imputato BE, assolto da tale contestazione, la responsabilità dei fatti successivi al marzo 2000.
4. La Corte d'Appello ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità poiché la notifica, seppure eseguita presso lo studio legale di Milano e non di Pavia, è stata ricevuta dal soggetto individuato come domiciliatario. Nel merito ha ritenuto del tutto generiche ed insufficienti le doglianze della difesa.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di PO IT lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Quanto al primo profilo, con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, ha rilevato di avere dedotto in appello, oltre a quanto riportato dalla Corte territoriale, l'incompletezza delle ricerche eseguite dal pubblico ministero per l'emissione del decreto di irreperibilità del 27 agosto 2003; in particolare, le ricerche sono state limitate solo alla residenza anagrafica in Sanremo, e non anche nel luogo di nascita, quello di dimora e di lavoro (Pavia), in deroga l'orientamento giurisprudenziale che richiede che le ricerche vengano eseguite cumulativamente e non alternativamente nei luoghi indicati.
6. Il vizio di motivazione riguarda i presupposti del reato di bancarotta, non avendo la Corte territoriale considerato che nel periodo in cui PO IT era amministratore di fatto e RI EL, amministratore unico formale, la società non aveva operato. Quanto al periodo successivo, quello tra il 21 marzo 2000 e la data di fallimento, l'amministrazione effettiva era riferibile da BE e IN.
7. Infine, con riferimento alla bancarotta documentale, il giudice di secondo grado non ha considerato che in data 30 marzo 2000 l'imputato aveva consegnato al nuovo amministratore la documentazione contabile. CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Quanto alla eccezione di nullità, rileva la Corte che, poiché l'elezione di domicilio, contenuta nel verbale di spontanee dichiarazioni del 18 aprile 2000 è precedente al decreto di irreperibilità del 27 agosto 2003, sono irrilevanti i rilievi attinenti la validità di quest'ultimo provvedimento poiché la notifica andava eseguita presso il domicilio eletto. Peraltro, la questione relativa ai presupposti di tale decreto è stata solo accennata nell'atto di appello senza alcuna specifica doglianza sul punto.
2. Quanto all'elezione di domicilio, in sede di legittimità, non è sostanzialmente contestata la condivisibile motivazione addotta dalla Corte territoriale, secondo cui ciò che qualifica la validità dell'elezione di domicilio è l'individuazione della persona del domiciliatario (Cassazione n. 4605 del 20 gennaio 2010 e Cassazione n. 13933 del 24 gennaio 2008). Conseguentemente, la notifica eseguita presso il difensore individuato nominativamente, in un domicilio differente da quello indicato, ma che corrisponde comunque al luogo presso il quale il domiciliatario svolge l'attività professionale deve ritenersi valida.
3. Quanto al secondo motivo, lo stesso, formulato in maniera generica, è comunque infondato sulla base del rinvio operato dal giudice di appello alla motivazione del Tribunale.
4. In tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cassazione penale, sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19947).
5. Le risultanze processuali, come evidenziato nella sentenza del Tribunale, consentono di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'esercizio da parte di PO IT dei poteri di fatto di amministratore della società dal febbraio-marzo del 1999, sino al fallimento, compiendo direttamente ed organizzando buona parte delle operazioni di distrazione oggetto di contestazione. In particolare, risulta documentalmente e non è contestato che PO IT abbia svolto il ruolo di consulente e componente del collegio sindacale, nonché di socio della società fallita. Viene individuato quale amministratore di fatto sin dal mese di febbraio 1999 dalla parte civile LI e ciò trova riscontro nella scrittura privata stipulata tra quest'ultimo e l'imputato. Ulteriore conferma si rinviene nelle dichiarazioni rese da RI, amministratore formale dal 24 giugno 1999 inserito, quale testa di legno, nella gestione della società proprio dall'odierno ricorrente.
6. Anche durante lo svolgimento dell'attività di quest'ultimo, PO ha svolto le funzioni di amministratore di fatto. Ciò trova conferma in una serie di dati documentali evidenziati dal Tribunale e costituiti dall'apertura di conti correnti e dalla successiva movimentazione, diretta o per delega, presso numerosi istituti di credito (Banco di San Paolo, Banca Popolare di Novara, Monte dei Paschi di Siena). Ulteriore dato sintomatico è costituito dal fatto che tali rapporti bancari sono stati aperti dall'imputato utilizzando il falso nome di GI IT, come risulta dal nominativo presente sulla carta di identità, falsificata materialmente e rinvenuta in suo possesso. Nel periodo successivo l'imputato ha poi assunto formalmente la carica di amministratore, utilizzando la falsa identità di GI IT. Anche il motivo relativo al ruolo di BE NG, genericamente prospettato anche in questa sede, risulta destituito di fondamento. La carica di amministratore assunta da quest'ultimo era assolutamente fittizia e determinata da specifiche indicazioni di PO IT a causa del fatto che, dopo il sequestro della carta di identità falsa, utilizzata dall'imputato era sorta la necessità di ripristinare il paravento dietro il quale PO celava le proprie operazioni illecite. Pertanto, era divenuta attuale la necessità di individuare un amministratore fittizio nella persona di ER, assolto per tali motivi.
7. Il ricambio formale al vertice della società e la nomina di quest'ultimo sono avvenuti nell'ambito di un'assemblea che il Tribunale ha definito palesemente fittizia. In ogni caso, il ruolo formale di BE non ha impedito al ricorrente di porre in essere atti evidenziato dal Tribunale e richiamato dalla Corte territoriale, con riferimento alle deposizioni di TA NI e SI IA e del maresciallo Boschi che controllava l'imputato mentre questi restituiva al locatore le chiavi di un magazzino all'interno del quale erano presenti i quantitativi di merce provento delle truffe perpetrate nel periodo precedente.
8. Analoghe considerazioni riguardano anche il delitto di bancarotta documentale. A proposito è sufficiente segnalare che PO IT, quale consulente fiscale e sindaco della società nel periodo precedente, aveva pienamente conoscenza e familiarità con i dati contabili, oltre che diretta disponibilità delle scritture. D'altra parte, proprio il ricorrente ha provveduto a consegnare al curatore la documentazione, opportunamente segnalando proprio quei libri sociali irrilevanti ai fini della ricostruzione delle vicende anteriori al fallimento e altre scritture (come la ricevuta a firma di BE) funzionali ad alleggerire la propria posizione e addebitare ad altri le responsabilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014