Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01398/2024 REG.RIC.
N. 00062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2024, proposto da
OS TI, IA IS AN, NA AN e RE AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Palmigiano e RC Cassata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2025, proposto da
OS TI, IA IS AN, NA AN e RE AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Palmigiano e RC Cassata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1398 del 2024:
- del provvedimento di diniego n. 13 del 9 maggio 2024, n. prot. AREG/12668/2024 del Comune di Palermo, Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana della Mobilità e del Centro Storico, Ufficio Condono, Sanatorie edilizie ed Abusivismo, U.O. 7 con il quale è stata denegata l’istanza di condono edilizio prot. n. 46583 del 26 novembre 2004;
- ove occorra, del provvedimento N. prot. AREG/193714/2024 del 21 febbraio 2024 e notificato in data 5 marzo 2024 del Comune di Palermo, Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana della Mobilità e del Centro Storico, Ufficio Condono, Sanatorie edilizie ed Abusivismo, U.O. 7 avente ad oggetto “ Comunicazione adozione provvedimento di Diniego ex art. 11 bis della L.R. 10/91 introdotto dall’art. 23 comma 1 lett. e, e della L.R. 17/2004 ”
quanto al ricorso n. 62 del 2025:
- del provvedimento di diniego n. 33 del 17 ottobre 2024, n. prot. AREG/1225772/2024 del Comune di Palermo, Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana della Mobilità e del Centro Storico, Ufficio Condono, Sanatorie edilizie ed Abusivismo, U.O. 7 con il quale è stata denegata l’istanza di condono edilizio prot. n. 46577 del 26 novembre 2004;
- ove occorra, del provvedimento N. prot. AREG/193680/2024 del 21 febbraio 2024 e notificato in data 18 giugno 2024 del Comune di Palermo, Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana della Mobilità e del Centro Storico, Ufficio Condono, Sanatorie edilizie ed Abusivismo, U.O. 7 avente ad oggetto “ Comunicazione adozione provvedimento di Diniego ex art. 11 bis della L.R. 10/91 introdotto dall’art. 23 comma 1 lett. e, e della L.R. 17/2004 ”
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RC IA IN e assunte le cause in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
In data 26 novembre 2004 il sig. OSrio AN presentava due istanze di condono ai sensi della l. n. 326/2003 aventi a oggetto gli immobili siti in Palermo, alla via Castellana n. 338, identificati al catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 47, part. 2178, sub. 7 (pratica n. 46577 di cui al procedimento R.G. 62/2025) e sub. 8 (pratica n. 46583, di cui al procedimento R.G. 1398/2024), rispettivamente di 114,19 mq e 129,43 mq; entrambi quali sopraelevazione di un piano terra oggetto di altra istanza di condono.
In data 5 marzo 2024, gli odierni ricorrenti, tutti eredi del sig. OSrio AN, ricevevano due note del 21 febbraio 2024 con cui veniva data “ comunicazione adozione provvedimento di Diniego ex art. 11 bis della L.R. 10/91 introdotto dall’art. 23 comma 1 lett. e, e della L.R. 17/2004” .
Con le stesse, l’amministrazione comunicava di ritenere che le opere oggetto dell’istanza di condono ex l. n. 326/2003 ricadrebbero in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. n. 1467/1939 e l. n. 431/1985 e, in quanto tale, insanabili alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022.
Gli odierni ricorrenti, quindi, in data 7 maggio 2024 (per la pratica n. 46583) e 28 giugno 2024 (per la pratica n. 46577), presentavano le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990.
Con provvedimenti del 9 maggio 2024 (per la pratica n. 46583) e del 17 ottobre 2024 (per la pratica n. 46577) l’amministrazione comunicava il diniego delle istanze di condono e, rispetto alla pratica n. 46583 rappresentava che “ la ditta non ha formulato osservazioni ”.
Con ricorsi iscritti al n. di R.G. 1398 del 2024 e n. di R.G. 62/2025, i ricorrenti lamentavano: a) la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, perché l’amministrazione non avrebbe dato conto delle motivazioni per superare le osservazioni presentate (pratica n. 46577) e, addirittura, avrebbe omesso di esaminarle (pratica n. 46853); b) con eccesso di potere per difetto di istruttoria perché le istanze erano un ampliamento di quella già presentata dal proprietario per il piano terra, dunque dovevano essere esitate acquisendo il parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico, data la zona ove sorgono i manufatti.
Si costitutiva in giudizio in entrambi i ricorsi il Comune di Palermo che concludeva, nel merito, per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, le cause venivano chiamate e assunte in decisione come specificato nel verbale.
1. In via pregiudiziale, devono essere riuniti i ricorsi perché connessi soggettivamente, con conseguente cumulo oggettivo del processo, che riguarda due azioni di annullamento avverso due distinti provvedimenti di diniego emessi peraltro per ragioni sovrapponibili, perché relativi a due interni del medesimo piano dello stesso immobile.
2.1. Rispetto al merito del ricorso, per ragioni logiche, deve essere prima scrutinato il secondo motivo, con cui si denuncia l’eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto le istanze di condono avrebbero dovuto essere istruite con l’acquisizione dei pareri della Soprintendenza, perché in estensione di altra riguardante il piano terra.
Il motivo è infondato.
L’art. 32 del d.l. n. 269/2003 “ riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta» (sentenza n. 117 del 2015; in senso conforme, sentenze n. 181 del 2021, n. 225 del 2012, n. 290 e n. 54 del 2009 e n. 196 del 2004). Fra questi, ma non solo, come prescrive la citata lettera d), vi sono «i vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di tali opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» ” (Corte Cost., 19 dicembre 2022, n. 252).
Dall’insegnamento della giurisprudenza, dunque, consegue che le istanze di condono relative a un immobile che insiste in un’area soggetta a vincolo paesaggistico deve essere sempre denegata, a prescindere dalla considerazione per cui sia o meno in estensione di altra istanza di condono precedente, perché l’attività edilizia è stata svolta su un’area sottoposta a un vincolo di inedificabilità, sia essa relativa che assoluta.
Nel caso in esame, riguardante due immobili costruiti in sopraelevazione ad altro oggetto di un diverso procedimento di sanatoria edilizia in un’area vincolata, l’amministrazione doveva obbligatoriamente denegare il titolo edilizio.
2.2. Il carattere vincolato del provvedimento consente di ritenere infondati anche i motivi di ricorso con i quali viene valorizzata la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 perché, nel caso dell’appartamento sub 8) , l’amministrazione avrebbe esplicitamente ignorato la produzione delle osservazioni del privato e, in quello sub 7) , non avrebbe espresso idonee ragioni per il loro superamento.
I provvedimenti impugnati, su questo versante, sono illegittimi perché effettivamente la p.a. non ha dato conto delle risultanze del contraddittorio procedimentale, ma non annullabili alla luce dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo della l. 7 agosto 1990, n. 241 per cui “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”: in questo senso, muovendo dal giudizio sull’atto a quello sul rapporto, un annullamento giurisdizionale sarebbe inutile perché il privato ha torto nel merito della sua istanza e l’amministrazione – in caso di annullamento per violazione delle regole procedimentali – non potrebbe che adottare un nuovo provvedimento di diniego perché gli immobili da condonare sorgono indubitabilmente in un’area soggetta a un vincolo di inedificabilità ( amplius v. supra capo 2, punto 1).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto, da un lato, della mancanza di difesa tecnica da parte del Comune e, dall’altro, del controvertibile contegno processuale dei ricorrenti che hanno presentato due ricorsi separati riguardanti due porzioni del medesimo immobile, senza fare menzione alcuna dei diversi esiti procedimentali negli scritti difensivi; esiti, invece, da valorizzare (come fatto da questo Collegio) per la definizione unitaria del complessivo rapporto amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), previa riunione del ricorso n. 62/2025 al ricorso n. 1398 del 2024, nel senso di cui in motivazione e definitivamente pronunciando sugli stessi, li respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente
LL SA US, Primo Referendario
RC IA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC IA IN | RT LE |
IL SEGRETARIO