Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 39905
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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In materia di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento oggettivo del raggiro, idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato. (Nella specie il promissario acquirente non era stato reso edotto dal promissario venditore della pendenza di un processo esecutivo sull'immobile per un ammontare molto ingente, superiore allo stesso prezzo pattuito, destinato a sfociare nella vendita all'asta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 39905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39905
    Data del deposito : 11 ottobre 2005

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