Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento oggettivo del raggiro, idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato. (Nella specie il promissario acquirente non era stato reso edotto dal promissario venditore della pendenza di un processo esecutivo sull'immobile per un ammontare molto ingente, superiore allo stesso prezzo pattuito, destinato a sfociare nella vendita all'asta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 39905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39905 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 11/10/2005
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1058
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 42062/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 42062 del Ruolo Generale dell'anno 2002 proposto da:
OL EN, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, emessa il 6 - 7 Dicembre 2001;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Bernabai;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 12 marzo 1998 il pretore di Trieste dichiarava ES EN colpevole del reato di truffa contrattuale ai danni di NI IC, per averlo indotto a stipulare un contratto preliminare di compravendita dell'appartamento di sua proprietà, facendosi consegnare la somma di lire 12.200.000, a titolo di acconto sulle provvigioni, spese e prezzo, pur sapendo che l'immobile era gravato da una procedura esecutiva per debiti di importo superiore a lire 200 milioni. Per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione lire 200.000 di multa, con il beneficio alla sospensione condizionale della non menzione;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in lire 8 milioni, e morale, in lire 600.000, oltre gli interessi legali dal fatto, in favore della parte civile. Il successivo gravame era respinto dalla corte d'appello di Trieste con sentenza 6-7 dicembre 2001. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione dell'art. 640 cod. penale, per carenza dell'elemento soggettivo della volontà di indurre con artifici o raggiri il NI all'acquisto, e la carenza di motivazione in ordine alll'assenza degli elementi essenziali del reato, messa in evidenza nell'atto di appello, cui la Corte non aveva risposto. All'udienza dell'11 ottobre 2005 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato (Cass., sez. 6^, 3 Aprile 1998, n. 5579; Cass., sez. 2^, 18 Dicembre 1995, n. 2333). Nella specie, la corte territoriale ha accertato, in punto di fatto, che il promissario acquirente non era stato reso edotto della pendenza di un processo esecutivo sull'immobile, per un ammontare ingentissimo (lire 200 milioni), superiore allo stesso prezzo pattuito, destinato a sfociare nella vendita all'asta, come da deposizioni testimoniali richiamate.
Trattandosi di oneri e pesi comportanti un concreto rischio di espropriazione, è chiaro che incombeva sul promittente venditore di comunicarne l'esistenza, a lui perfettamente nota. Nè può valere l'argomento difensivo qui addotto che l'acquirente ne sarebbe egualmente venuto a conoscenza a seguito di misura notarile: giacché questo sarebbe avvenuto solo in occasione della stipulazione del contratto definitivo, e cioè dopo l'avvenuto esborso dell'acconto di prezzo e dell'anticipo sulle spese, per lire 12.200.000, da lui erogato;
e sempre che l'opera del notaio non si fosse ridotta, per volontà delle parti, all'autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata, idonea ai fini della trascrizione ma non comportante l'obbligo della verifica delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
Non appare dunque viziata, sotto il profilo della coerenza logica, la motivazione, sia pur concisa, della sentenza impugnata, neppure sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico. Le contrarie argomentazioni del ricorrente tendono ad offrire una diversa valutazione dei fatti che non può trovare ingresso in questa sede.
Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2005