Sentenza 30 giugno 2000
Massime • 1
In tema di reati contro l'incolumità pubblica, l'inequivoco tenore testuale dell'art. 443 cod. pen. - il quale punisce chi detiene per il commercio, pone in commercio, o somministra medicinali guasti o imperfetti - impedisce ogni assimilabilità, alla prevista fattispecie della detenzione per il commercio, di quella (di per sè non contemplata dalla norma) della detenzione per la somministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/2000, n. 9359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9359 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAOLO FATTORI Presidente del 30/6/2000
Dott. CARMELO SCIUTO Consigliere SENTENZA
Dott. FABIO MAZZA Consigliere N. 1536
Dott. SALVATORE BOGNANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. RUGGERO GALBIATI Consigliere N. 51549/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) MA IC n. il 30/3/1957
Avverso sentenza del 12/10/1999 dalla Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Sciuto Carmelo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Iannelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore, avv. Della Sala, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
In riforma della decisione assolutoria di primo grado la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato MI AR colpevole del delitto (sub b) di cui agli art. 443, 452 cod. pen. e, concesse attenuanti generiche lo ha condannato alla pena sospesa di due mesi e venti giorni di reclusione e L. 200.000 di multa.
Ricorre per cassazione il predetto imputato.
Con un primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 443 c.p., in relazione alla ritenuta estensibilità della condotta punibile tipica della somministrazione di medicinali guasti alle condotte univocamente preparatorie (come la custodia dei farmaci stessi). Con il secondo motivo denuncia mancanza e illogicità della motivazione circa l'asserito raggiungimento del quotidiano utilizzo dei farmaci scaduti per la terapia corrente.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla valutazione della condotta del ricorrente come colposa per omissione di vigilanza e di controllo.
Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione (art 521, 522 c.p.p.). Posto che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità penale del AR in ordine al delitto ascrittogli al capo B, e cioè unicamente per avere "detenuto per la somministrazione" ai pazienti farmaci scaduti di validità e quindi questi e/o imperfetti, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio perché il fatto come sopra ascritto non è previsto dalla legge come reato. Invero, non si ritiene di poter seguire il minoritario indirizzo interpretativo dell'art. 443 cp. cui aderisce il giudice di merito secondo il quale la detenzione di medicinali guasti o imperfetti per la somministrazione cade sotto la previsione della norma suddetta, posto che non si riconosce fondamento alla distinzione tra detenzione per il commercio detenzione per la somministrazione, in quanto entrambe rendono probabile, o quanto meno possibile, l'utilizzazione concreta del medicinale guasto o imperfetto a scopo terapeutico, che il legislatore ha inteso evitare e prevenire con la citata norma incriminatrice (cfr.: Cass. IV, 22/10/1987 n. 11040; Cass. I, 1/7/1994 n. 74760). La ripetuta (e più recente) giurisprudenza di questa Suprema Corte - che si ritiene di dover condividere - ha sottolineato che l'art. 443 cod. pen. punisce "chi detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti", sicché, dinanzi a tale equivoco elemento testuale non può assimilarsi alla detenzione per il commercio la detenzione per la somministrazione, senza ricorrere ad applicazione analogica della fattispecie incriminatrice, con violazione di principi di legalità e di tassatività della norma penale (cfr. Cass. I, 14/4/1995 n. 4140; Cass. I, 29/2/1996 n. 2197;
Cass I, 6/5/1998 n. 5282; Cass. I, 9/3/1999 n. 3198).
Vale aggiungere che l'ipotesi colposa contestata rende comunque priva di rilievo ogni ipotesi di anticipazione della voglia di punibilità con riferimento al tentativo.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto ascritto al capo B non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2000