Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
Il tribunale di sorveglianza competente a decidere sulla revoca di misure alternative alla detenzione nei confronti di un collaboratore di giustizia che, pur avendo scelto di uscire dallo speciale programma di protezione, rimanga soggetto a misure di protezione speciale, deve essere individuato con riguardo al luogo in cui il condannato ha mantenuto il domicilio legale (nel caso di specie, presso il Servizio Centrale di Protezione, con sede in Roma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 39302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39302 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2294
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 8358/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO SC AR N. IL 22/05/1970;
avverso l'ordinanza n. 1397/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 14/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG, Dott. A Gialanella che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma. OSSERVA
1. Con ordinanza in data 14.01.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ratificando il provvedimento di primo grado, revocava nei confronti di MA TE VO, già collaboratore di giustizia, in espiazione della pena (per cumulo) di anni trenta di reclusione, la misura alternativa della detenzione domiciliare. Rilevava invero detto Tribunale: a la propria competenza territoriale, posto che fin dal maggio 2006 era cessato il programma di protezione e che già dall'agosto 2009 il TE VO aveva dichiarato il suo effettivo domicilio in Perugia, dove in realtà scontava la predetta misura alternativa;
b la concreta violazione da parte del condannato degli obblighi di permanenza in casa, posto che - in esito ad indagine di p.g. in relazione ad un incendio doloso commesso ai danni di una ditta concorrente, indagine che lo vedeva gravemente indiziato - era emerso che egli si era recato presso un distributore a riempire una tanica in un orario notturno in cui avrebbe dovuto essere in casa, rendendosi peraltro in un primo momento mendace e poi fornendo giustificazione incoerente. Si rendeva evidente, pertanto - rilevava il Tribunale suddetto - il regresso nel percorso di recupero e la sopraggiunta inaffidabilità per l'esecuzione di una misura ad alto indice di autocontrollo.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: a in principalità, errata dichiarazione di competenza, atteso che esso ricorrente, per quanto non vi fosse stata proroga del programma completo di protezione, risultava ancora soggetto a parziali misure d protezione speciale in relazione ad alcuni processi ancora in corso, misure che - giusta nota 21.05.2008 del Ministro dell'Interno - prevedevano anche il mantenimento del domicilio legale presso il Servizio Centrale di protezione, il che radicava la competenza ex lege del Tribunale di Sorveglianza di Roma;
b nel merito, insufficienza degli elementi indiziari a sostenere la revoca della già concessa misura alternativa.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza in punto competenza territoriale, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Deve essere dapprima esaminata la preliminare questione relativa alla competenza. La stessa, come anche motivatamente argomentato dal P.G. odierno requirente, è fondata. Ed invero, agli effetti della determinazione della competenza nel caso di specie, perde rilievo che il TE VO abbia scelto di uscire dallo speciale programma di protezione (per capitalizzazione), risultando invece determinante che nei suoi confronti - come risulta documentato in atti - la Commissione Centrale L. n. 82 del 1991, ex art. 10 abbia deciso, prima della pronuncia della Magistratura perugina, la protrazione, perdurante e vigente a quella data, di alcune misure di speciale protezione, con il mantenimento del domicilio legale presso il Servizio Centrale di Protezione in Roma. Ciò, in particolare, va ritenuto per come discende dal riordino del quadro normativo, e dunque del sistema delle misure di protezione, ex L. 13 febbraio 2001, n. 45, ed in conformità a quanto già ritenuto da questa Corte
di legittimità in fattispecie analoga (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 30740 in data 11.07.2002, Rv. 222185, Confl. comp. in proc. Giova). Dunque deve prevalere, ex lege, la domiciliazione legale del condannato TE VO in Roma, presso l'anzidetto Servzio Centrale - peraltro come da accettazione della relativa proroga - essendo egli fruitore di misura speciale di protezione (perdurata nonostante l'avvenuta capitalizzazione), irrilevante essendo quindi, per tale ragione, che egli stesse scontando pena alternativa in altra sede.
Pertanto l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio per violazione delle norme sulla competenza territoriale. Tanto preclude la valutazione del ricorso nel merito. Per conseguenza gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Roma che qui si determina, per le ragioni sopra espresse, come predeterminato per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 14 Ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010