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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1226/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Lorenzo Pacella) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Roberto Annovazzi, Stefania Di Cato, Mirella Arlotta) CP_1 [...]
(avv.ti Marco D'Amici e Antonio Diana) Controparte_2
- convenute–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30.4.2025, alle ore 20.33 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione Parte_1
CP_ di giudice del lavoro l' e per sentire accogliere le seguenti Controparte_2
domande “accertare e dichiarare nulle/inefficaci gli avvisi di addebito sottesi al sollecito di pagamento CP_1
opposto perché afferenti a somme non dovute in quanto prescritte per i motivi di cui sopra e, per l'effetto,
annullare e, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace il sollecito di pagamento n. 08020249009602283000
notificato, ad istanza dell' per la Provincia di Perugia, a mezzo posta Controparte_3
ordinaria, in data 18.09.2024, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' Controparte_2
Agente della riscossione per la Provincia di Perugia, a procedere ad esecuzione forzata.”.
[...]
pagina 1 di 3 Ha esposto che ha ricevuto da sollecito di pagamento n. Controparte_2
08020249009602283000 in data 18.09.2024, con il quale gli è stato richiesto il pagamento a titolo di contributi della somma complessiva di € 36.573,19. CP_1
Ha precisato che il sollecito di pagamento in questione si riferisce e consegue ai seguenti avvisi di addebito: Avviso di addebito n. 380 2023 000 1624218/000, asseritamente notificato in data 04.01.2024,
per l'importo di € 9.195,08; avviso di addebito n. 380 2024 00000 10849/000, asseritamente notificato in data 22.01.2024, per l'importo di € 27.378,11. Ha eccepito la prescrizione dei crediti e, a monte, la mancata notificazione degli avvisi di addebito presupposti.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha dedotto e documentato l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito presupposti in data 4.1.2024 ed in data 22.1.2024 a mezzo raccomandate a.r. inoltrate e ricevute presso la residenza della parte ricorrente in Perugia, Via del Fosso n. 9 . Ha
conseguentemente dedotto l'inammissibilità dell'opposizione quanto all'eccepita prescrizione osservando che la stessa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di decadenza di 40 giorni dalla notificazione degli avvisi di addebito presupposti ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.
invece ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione nei suoi confronti evidenziando che il sollecito di pagamento non costituisce un atto della procedura di esecuzione esattoriale e, quanto ai motivi di merito che concernono la prescrizione delle pretese creditorie, il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse e per difetto di legittimazione passiva nei confronti di
CP_
ed infondato nei confronti di Controparte_2
Il sollecito di pagamento che ha occasionato l'opposizione non costituisce atto della procedura di riscossione esattoriale e, dunque, non costituisce un atto impugnabile non arrecando, di per sé, alcun pregiudizio alla sfera giuridica del contribuente.
Quanto all'eccezione di merito di prescrizione del credito, in relazione ad essa difetta la legittimazione
CP_ passiva dell'Agenzia essendo legittimato a contraddire esclusivamente l' quale titolare della pretesa sostanziale.
CP_ L'eccezione è, però, palesemente infondata in quanto ha dedotto e documentato l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito presupposti in data 4.1.2024 ed in data 22.1.2024 a mezzo pagina 2 di 3 raccomandate a.r. inoltrate e ricevute presso la residenza della parte ricorrente in Perugia, Via del
Fosso n.
9. L'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata non essendo decorso il termine quinquennale dalla data di notifica egli avvisi di addebito ed inammissibile con riferimento a fatti estintivi eventualmente verificatisi prima della notificazione degli avvisi di addebito stante l'omessa opposizione entro il termine decadenziale di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
dichiara inammissibile l'opposizione nei confronti di ed
[...] Controparte_2
infondata la domanda nei confronti di condanna al pagamento CP_1 Parte_1
CP_ delle spese di lite in favore dell' liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi;
condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Marco D'Amici e Antonio Parte_1
Diana procuratori antistatari di , liquidandole nella misura di Controparte_2
€3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi Iva e Cpa come per legge
Perugia 30.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1226/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Lorenzo Pacella) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Roberto Annovazzi, Stefania Di Cato, Mirella Arlotta) CP_1 [...]
(avv.ti Marco D'Amici e Antonio Diana) Controparte_2
- convenute–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30.4.2025, alle ore 20.33 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione Parte_1
CP_ di giudice del lavoro l' e per sentire accogliere le seguenti Controparte_2
domande “accertare e dichiarare nulle/inefficaci gli avvisi di addebito sottesi al sollecito di pagamento CP_1
opposto perché afferenti a somme non dovute in quanto prescritte per i motivi di cui sopra e, per l'effetto,
annullare e, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace il sollecito di pagamento n. 08020249009602283000
notificato, ad istanza dell' per la Provincia di Perugia, a mezzo posta Controparte_3
ordinaria, in data 18.09.2024, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' Controparte_2
Agente della riscossione per la Provincia di Perugia, a procedere ad esecuzione forzata.”.
[...]
pagina 1 di 3 Ha esposto che ha ricevuto da sollecito di pagamento n. Controparte_2
08020249009602283000 in data 18.09.2024, con il quale gli è stato richiesto il pagamento a titolo di contributi della somma complessiva di € 36.573,19. CP_1
Ha precisato che il sollecito di pagamento in questione si riferisce e consegue ai seguenti avvisi di addebito: Avviso di addebito n. 380 2023 000 1624218/000, asseritamente notificato in data 04.01.2024,
per l'importo di € 9.195,08; avviso di addebito n. 380 2024 00000 10849/000, asseritamente notificato in data 22.01.2024, per l'importo di € 27.378,11. Ha eccepito la prescrizione dei crediti e, a monte, la mancata notificazione degli avvisi di addebito presupposti.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha dedotto e documentato l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito presupposti in data 4.1.2024 ed in data 22.1.2024 a mezzo raccomandate a.r. inoltrate e ricevute presso la residenza della parte ricorrente in Perugia, Via del Fosso n. 9 . Ha
conseguentemente dedotto l'inammissibilità dell'opposizione quanto all'eccepita prescrizione osservando che la stessa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di decadenza di 40 giorni dalla notificazione degli avvisi di addebito presupposti ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.
invece ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione nei suoi confronti evidenziando che il sollecito di pagamento non costituisce un atto della procedura di esecuzione esattoriale e, quanto ai motivi di merito che concernono la prescrizione delle pretese creditorie, il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse e per difetto di legittimazione passiva nei confronti di
CP_
ed infondato nei confronti di Controparte_2
Il sollecito di pagamento che ha occasionato l'opposizione non costituisce atto della procedura di riscossione esattoriale e, dunque, non costituisce un atto impugnabile non arrecando, di per sé, alcun pregiudizio alla sfera giuridica del contribuente.
Quanto all'eccezione di merito di prescrizione del credito, in relazione ad essa difetta la legittimazione
CP_ passiva dell'Agenzia essendo legittimato a contraddire esclusivamente l' quale titolare della pretesa sostanziale.
CP_ L'eccezione è, però, palesemente infondata in quanto ha dedotto e documentato l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito presupposti in data 4.1.2024 ed in data 22.1.2024 a mezzo pagina 2 di 3 raccomandate a.r. inoltrate e ricevute presso la residenza della parte ricorrente in Perugia, Via del
Fosso n.
9. L'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata non essendo decorso il termine quinquennale dalla data di notifica egli avvisi di addebito ed inammissibile con riferimento a fatti estintivi eventualmente verificatisi prima della notificazione degli avvisi di addebito stante l'omessa opposizione entro il termine decadenziale di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
dichiara inammissibile l'opposizione nei confronti di ed
[...] Controparte_2
infondata la domanda nei confronti di condanna al pagamento CP_1 Parte_1
CP_ delle spese di lite in favore dell' liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi;
condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Marco D'Amici e Antonio Parte_1
Diana procuratori antistatari di , liquidandole nella misura di Controparte_2
€3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi Iva e Cpa come per legge
Perugia 30.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3