CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7305 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE EA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'Avv. Sergio Rotundo che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 10 maggio 2022, che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ST Andrea, imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Il ricorrente è stato condannato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 5 novembre 2021 alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione per i Penale Sent. Sez. 2 Num. 7305 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 04/11/2022 contestati delitti di partecipazione all'associazione di stampo mafioso ‘ndrangheta e trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., sentenza in forza della quale era stata richiesta l'applicazione della misura cautelare. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 279 cod. proc. pen., poiché l'ordinanza applicativa della misura era stata emessa da persona fisica diversa dal G.u.p. che aveva pronunciato la sentenza di condanna;
la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la competenza stabilita dall'art. 279 cod. proc. pen. è competenza funzionale, che richiede l'individuazione del giudice che ha la materiale disponibilità degli atti nel momento in cui viene formulata la richiesta di applicazione, applicando detto principio ad una fattispecie riguardante l'emissione dell'ordinanza da parte del Tribunale in composizione collegiale all'esito del giudizio di primo grado (Cass. 26800/2015). Rilevava il ricorrente che, ove l'applicazione non fosse ritenuta possibile con riguardo all'emissione dell'ordinanza da parte del giudice monocratico, doveva esser sollevata questione di legittimità costituzionale, attesa l'evidente disparità di interpretazione della norma dell'art. 279 cod. proc. pen., non giustificata da alcuna logica ragione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), e comma 3 ter cod. proc. pen.. e vizio della motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata non aveva fornito adeguata motivazione in relazione all'indicazione degli elementi a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio della motivazione in punto di errata considerazione della distanza temporale tra le condotte oggetto di addebito e il momento di applicazione della misura;
il Tribunale del riesame non aveva affrontato compiutamente tale profilo, pur avendo dato atto della rilevanza del profilo sollevato dal ricorrente (con particolare riguardo all'esistenza di un unico reato fine, peraltro commesso nell'anno 2016 e quindi a sei anni di distanza dal momento dell'applicazione della misura, così come alla collocazione negli anni 2017-2018 delle conversazioni considerate dall'ordinanza come significative della stabilità dei rapporti), limitandosi ad affermazioni generiche e astratte rivolte a dimostrare che la partecipazione ad un sodalizio di stampo mafioso del tipo storico, rende irrilevante il fattore temporale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate. Come affermato di recente da questa Sezione nell'esame di analogo ricorso proposto avverso provvedimenti emessi all'esito del medesimo giudizio di primo grado concluso con la condanna del ricorrente (sentenza n. 1906 del 19/10/2022, dep. 2023, Scriva, ove sono contenuti i rinvii ai precedenti della giurisprudenza di legittimità rilevanti sul punto), la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva, formulata nella fase del giudizio, deve essere decisa dal giudice investito della cognizione nel merito del processo;
il che non richiede necessariamente che il giudice chiamato a decidere sia l'organo giudicante nella medesima composizione fisica rappresentata dai magistrati componenti il collegio che hanno definito il processo, poiché il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza quale strumento di garanzia dell'espressione del giudizio sulla responsabilità dell'imputato nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio. Ne deriva che l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi riguardanti l'ordinamento giudiziario e che abbia deciso sulle richieste cautelari, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, considerato il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen. Alla stregua di siffatta costante interpretazione del dato normativo, la prospettata questione di legittimità costituzionale è anch'essa manifestamente infondata. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato Il ricorrente, nell'eccepire la causa di nullità dell'ordinanza genetica, per il difetto di autonoma valutazione ed indicazione degli elementi su cui fondare il giudizio riguardante le esigenze cautelari, trascura di considerare che ai sensi dell'art. 275, comma 1 bis e comma 3, cod. proc. pen. nel caso di specie operava la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo al titolo di reato per cui è stata pronunciata la sentenza di condanna. Come già affermato nella sentenza di questa Sezione, citata in precedenza (n. 1906/2023), «E' patrimonio acquisito della giurisprudenza della Corte il dato 3 della necessaria confluenza del regime di presunzioni, assolute e relative, dettato dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. (quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della misura idonea a soddisfarle) con il giudizio valutativo richiesto per l'ipotesi dell'adozione di misure cautelari all'esito della pronuncia di condanna, il che «determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti» (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435 - 01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 - 01), considerando altresì che in ipotesi di valutazione negativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione del provvedimento «non può fondarsi esclusivamente sul tempo trascorso tra la condotta e l'istanza cautelare o sulla gravità del fatto, ma deve valutare complessivamente i presupposti previsti dall'art. 275, comma 1 bis, cod. proc. pen. tenendo conto del fatto specifico accertato con la sentenza di condanna e degli ulteriori elementi utili a rafforzare o ad affievolire la presunzione di un attuale periculum libertatis» (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Martinone, Rv. 279379 - 01)». Ne discende, all'evidenza, la manifesta infondatezza della censura formulata mancando il presupposto del difetto di autonoma valutazione, rilevante ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., ciò che rende immune da vizi la motivazione del provvedimento impugnato. 1.3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Il ricorrente ha ripetutamente allegato una serie di dati fattuali, concernenti l'assunto dell'interruzione dell'attività criminosa, ancorata alla datazione di alcuni episodi di reato e al verificarsi di vicende considerate espressive della manifestazione della condotta partecipativa, senza confrontarsi con l'argomento cardine del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame, infatti, ha illustrato in modo approfondito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio, che esclude rilevanza al solo fattore temporale (valutato in relazione ai diversi momenti della realizzazione delle condotte costituenti l'addebito cautelare e della fase applicativa della misura) nella dimostrazione del venir meno delle esigenze di cautela, presunte ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto alla specificità della struttura del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (quanto alla rilevanza del vincolo associativo, delle caratteristiche di stabilità e persistenza nel tempo, indipendentemente dalle singole vicende soggettive: Corte cost., n. 136 del 12/6/2017). Inoltre, il Tribunale ha preso in esame le deduzioni difensive, apprezzando con motivazione priva di vizi logici l'esistenza di dati che attestano una condotta oì9 4 di partecipazione al sodalizio che non può ritenersi, come prospettato dal ricorrente, né limitata a specifiche ed isolate condotte di reato (quali l'intestazione fittizia di una sola attività commerciale), né funzionale ai rapporti esclusivi con un soggetto legato da vincoli parentali (risultando, al contrario, una poliedrica disponibilità del ricorrente nel fornire il proprio contributo sia a plurime attività illecite, sia ad interlocuzioni di significativo rilievo anche con rappresentanti di altre articolazioni della 'ndrangheta. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4/11/2022
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'Avv. Sergio Rotundo che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 10 maggio 2022, che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ST Andrea, imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Il ricorrente è stato condannato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 5 novembre 2021 alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione per i Penale Sent. Sez. 2 Num. 7305 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 04/11/2022 contestati delitti di partecipazione all'associazione di stampo mafioso ‘ndrangheta e trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., sentenza in forza della quale era stata richiesta l'applicazione della misura cautelare. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 279 cod. proc. pen., poiché l'ordinanza applicativa della misura era stata emessa da persona fisica diversa dal G.u.p. che aveva pronunciato la sentenza di condanna;
la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la competenza stabilita dall'art. 279 cod. proc. pen. è competenza funzionale, che richiede l'individuazione del giudice che ha la materiale disponibilità degli atti nel momento in cui viene formulata la richiesta di applicazione, applicando detto principio ad una fattispecie riguardante l'emissione dell'ordinanza da parte del Tribunale in composizione collegiale all'esito del giudizio di primo grado (Cass. 26800/2015). Rilevava il ricorrente che, ove l'applicazione non fosse ritenuta possibile con riguardo all'emissione dell'ordinanza da parte del giudice monocratico, doveva esser sollevata questione di legittimità costituzionale, attesa l'evidente disparità di interpretazione della norma dell'art. 279 cod. proc. pen., non giustificata da alcuna logica ragione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), e comma 3 ter cod. proc. pen.. e vizio della motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata non aveva fornito adeguata motivazione in relazione all'indicazione degli elementi a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio della motivazione in punto di errata considerazione della distanza temporale tra le condotte oggetto di addebito e il momento di applicazione della misura;
il Tribunale del riesame non aveva affrontato compiutamente tale profilo, pur avendo dato atto della rilevanza del profilo sollevato dal ricorrente (con particolare riguardo all'esistenza di un unico reato fine, peraltro commesso nell'anno 2016 e quindi a sei anni di distanza dal momento dell'applicazione della misura, così come alla collocazione negli anni 2017-2018 delle conversazioni considerate dall'ordinanza come significative della stabilità dei rapporti), limitandosi ad affermazioni generiche e astratte rivolte a dimostrare che la partecipazione ad un sodalizio di stampo mafioso del tipo storico, rende irrilevante il fattore temporale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate. Come affermato di recente da questa Sezione nell'esame di analogo ricorso proposto avverso provvedimenti emessi all'esito del medesimo giudizio di primo grado concluso con la condanna del ricorrente (sentenza n. 1906 del 19/10/2022, dep. 2023, Scriva, ove sono contenuti i rinvii ai precedenti della giurisprudenza di legittimità rilevanti sul punto), la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva, formulata nella fase del giudizio, deve essere decisa dal giudice investito della cognizione nel merito del processo;
il che non richiede necessariamente che il giudice chiamato a decidere sia l'organo giudicante nella medesima composizione fisica rappresentata dai magistrati componenti il collegio che hanno definito il processo, poiché il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza quale strumento di garanzia dell'espressione del giudizio sulla responsabilità dell'imputato nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio. Ne deriva che l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi riguardanti l'ordinamento giudiziario e che abbia deciso sulle richieste cautelari, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, considerato il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen. Alla stregua di siffatta costante interpretazione del dato normativo, la prospettata questione di legittimità costituzionale è anch'essa manifestamente infondata. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato Il ricorrente, nell'eccepire la causa di nullità dell'ordinanza genetica, per il difetto di autonoma valutazione ed indicazione degli elementi su cui fondare il giudizio riguardante le esigenze cautelari, trascura di considerare che ai sensi dell'art. 275, comma 1 bis e comma 3, cod. proc. pen. nel caso di specie operava la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo al titolo di reato per cui è stata pronunciata la sentenza di condanna. Come già affermato nella sentenza di questa Sezione, citata in precedenza (n. 1906/2023), «E' patrimonio acquisito della giurisprudenza della Corte il dato 3 della necessaria confluenza del regime di presunzioni, assolute e relative, dettato dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. (quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della misura idonea a soddisfarle) con il giudizio valutativo richiesto per l'ipotesi dell'adozione di misure cautelari all'esito della pronuncia di condanna, il che «determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti» (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435 - 01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 - 01), considerando altresì che in ipotesi di valutazione negativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione del provvedimento «non può fondarsi esclusivamente sul tempo trascorso tra la condotta e l'istanza cautelare o sulla gravità del fatto, ma deve valutare complessivamente i presupposti previsti dall'art. 275, comma 1 bis, cod. proc. pen. tenendo conto del fatto specifico accertato con la sentenza di condanna e degli ulteriori elementi utili a rafforzare o ad affievolire la presunzione di un attuale periculum libertatis» (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Martinone, Rv. 279379 - 01)». Ne discende, all'evidenza, la manifesta infondatezza della censura formulata mancando il presupposto del difetto di autonoma valutazione, rilevante ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., ciò che rende immune da vizi la motivazione del provvedimento impugnato. 1.3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Il ricorrente ha ripetutamente allegato una serie di dati fattuali, concernenti l'assunto dell'interruzione dell'attività criminosa, ancorata alla datazione di alcuni episodi di reato e al verificarsi di vicende considerate espressive della manifestazione della condotta partecipativa, senza confrontarsi con l'argomento cardine del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame, infatti, ha illustrato in modo approfondito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio, che esclude rilevanza al solo fattore temporale (valutato in relazione ai diversi momenti della realizzazione delle condotte costituenti l'addebito cautelare e della fase applicativa della misura) nella dimostrazione del venir meno delle esigenze di cautela, presunte ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto alla specificità della struttura del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (quanto alla rilevanza del vincolo associativo, delle caratteristiche di stabilità e persistenza nel tempo, indipendentemente dalle singole vicende soggettive: Corte cost., n. 136 del 12/6/2017). Inoltre, il Tribunale ha preso in esame le deduzioni difensive, apprezzando con motivazione priva di vizi logici l'esistenza di dati che attestano una condotta oì9 4 di partecipazione al sodalizio che non può ritenersi, come prospettato dal ricorrente, né limitata a specifiche ed isolate condotte di reato (quali l'intestazione fittizia di una sola attività commerciale), né funzionale ai rapporti esclusivi con un soggetto legato da vincoli parentali (risultando, al contrario, una poliedrica disponibilità del ricorrente nel fornire il proprio contributo sia a plurime attività illecite, sia ad interlocuzioni di significativo rilievo anche con rappresentanti di altre articolazioni della 'ndrangheta. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4/11/2022