Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/02/2023, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 02527/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14880/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14880 del 2022, proposto da
EF CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Boianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
U.S.R. Lazio - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN CO, non costituito in giudizio;
Diniego accesso al documento amministrativo: decreto, a firma del D.S. prof. CO del 06/09/2022, di annullamento in autotutela delle operazioni di scrutinio della classe 2° O effettuato in data 5/09/2022 e reso noto attraverso la Circolare n. 8/2022 del 07/09/2022, richiesto dal ricorrente con missiva pec del 03.10.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 21 e il 24 novembre 2022 e depositato il successivo 2 dicembre, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 ottobre 2022 con cui l’Amministrazione scolastica gli ha negato l’accesso al provvedimento con il quale il Dirigente scolastico aveva disposto l’annullamento in autotutela della delibera del Consiglio di classe, cui aveva partecipato l’odierno ricorrente.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione resistente ha depositato in atti il provvedimento in questione e pertanto, come dichiarato dallo stesso legale di parte ricorrente in udienza, deve ritenersi la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente.
Sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Raffaele Tuccillo, Consigliere
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO