TAR
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01746/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00201 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01746/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2025, proposto da
SS IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. 656/2025, pubblicata in data 23/10/2024, emessa dal Tribunale
Ordinario di Treviso nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Teresa
Cusumano, non impugnata, passata in giudicato, notificata all'Amministrazione in data 24.10.2024. N. 01746/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Alberto
ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 656/2024, pubblicata il 23 ottobre 2024, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento del diritto del ricorrente alla Retribuzione Professionale Docente, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 in relazione al “personale docente ed educativo”, rispetto al periodo in cui aveva prestato servizio per conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero) a tempo determinato, con conseguente condanna al pagamento della somma complessiva di € 625,32, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo.
La parte ricorrente espone di aver notificato il 24 ottobre 2024 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione soccombente, la parte ricorrente chiede che venga ordinato a quest'ultima di ottemperarvi, pagando gli importi oggetto del capo condannatorio. N. 01746/2025 REG.RIC.
Chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia del Ministero e la fissazione della somma di denaro a titolo di penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
2. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. All'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, poiché:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare allo stesso titolo giudiziale esatta ed integrale esecuzione nel N. 01746/2025 REG.RIC.
termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente.
4.1. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, sin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del Ministero intimato (indirizzo PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4.2. Dev'essere, invece, respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett.
e), cod. proc. amm., in considerazione dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 4.1), nonché per l'importo esiguo oggetto del capo condannatorio da ottemperare.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della N. 01746/2025 REG.RIC.
causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 339,00
(trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto ON, Referendario, Estensore N. 01746/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Alberto ON
IL PRESIDENTE
RD PA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00201 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01746/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2025, proposto da
SS IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. 656/2025, pubblicata in data 23/10/2024, emessa dal Tribunale
Ordinario di Treviso nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Teresa
Cusumano, non impugnata, passata in giudicato, notificata all'Amministrazione in data 24.10.2024. N. 01746/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Alberto
ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 656/2024, pubblicata il 23 ottobre 2024, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento del diritto del ricorrente alla Retribuzione Professionale Docente, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 in relazione al “personale docente ed educativo”, rispetto al periodo in cui aveva prestato servizio per conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero) a tempo determinato, con conseguente condanna al pagamento della somma complessiva di € 625,32, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo.
La parte ricorrente espone di aver notificato il 24 ottobre 2024 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione soccombente, la parte ricorrente chiede che venga ordinato a quest'ultima di ottemperarvi, pagando gli importi oggetto del capo condannatorio. N. 01746/2025 REG.RIC.
Chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia del Ministero e la fissazione della somma di denaro a titolo di penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
2. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. All'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, poiché:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare allo stesso titolo giudiziale esatta ed integrale esecuzione nel N. 01746/2025 REG.RIC.
termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente.
4.1. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, sin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del Ministero intimato (indirizzo PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4.2. Dev'essere, invece, respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett.
e), cod. proc. amm., in considerazione dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 4.1), nonché per l'importo esiguo oggetto del capo condannatorio da ottemperare.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della N. 01746/2025 REG.RIC.
causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 339,00
(trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto ON, Referendario, Estensore N. 01746/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Alberto ON
IL PRESIDENTE
RD PA
IL SEGRETARIO