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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/09/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 958 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Corato (BA), in [...] Parte_1 C.F._1 16.04.1969, rappresentata e difesa dagli avv.ti TIZIANA DI FRENZA e SAVINO BERNOCCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTRICE - E (già , C.F. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO POMPILIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 29.03.2018,
ha convenuto in giudizio (già Parte_1 Controparte_1 [...]
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_2
- è proprietaria dell'immobile sito in Cassano Ionio, frazione di Parte_1 Sibari, località Salicetta, alla via Dolce Dorme 6/E, interno 1, individuato al N.C.E.U., con scheda 571 e annesso giardino riportato al N.C.T. al foglio 58, particella frazionata 6/ac;
- il predetto immobile è costituito, al piano terra, da soggiorno, cucinino, bagno e ripostiglio e, al primo piano, da tre camere da letto e un vano bagno;
- in data 25.06.2016, alle ore 13.00 circa, l'avv. Tiziana Di Frenza, giunta presso l'abitazione estiva familiare, ha constatato che all'interno dell'immobile si era consumato, nei mesi precedenti, un incendio;
- il propagarsi dell'incendio aveva provocato ingenti danni all'impianto elettrico, agli arredi e corredi, agli intonaci, ai pavimenti, agli elettrodomestici con conseguenti danni da calore e fumo in tutta l'abitazione;
- l'incendio, sviluppatosi all'interno dell'immobile, si era consumato autonomamente fino ad auto estinguersi per mancanza di ossigeno, dato che tutti gli infissi erano completamente chiusi;
- sul luogo, immediatamente allertati, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Castrovillari nonché i Vigili del Fuoco di Cosenza, i quali hanno redatto apposita relazione di intervento;
- gli agenti dei Vigili del Fuoco, dopo aver contattato i tecnici hanno fatto staccare CP_2 da questi ultimi la linea elettrica di alimentazione dell'edificio e, esaminato lo stato dei R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 2 di 18
luoghi, hanno constatato che l'incendio si era sviluppato “...nel vano di alloggiamento del contatore elettronico monofase e che l'origine era da rinvenire certamente nel suddetto apparato in quanto andato completamente distrutto al punto tale da essere addirittura irriconoscibile a seguito della fusione per l'alta temperatura raggiunta...”;
- i tecnici hanno asportato il relitto del contatore e isolato l'impianto di alimentazione CP_2 elettrica;
- nel corso dell'intervento, gli agenti dei Vigili del Fuoco hanno individuato quale presumibile causa dell'incendio un corto circuito originatosi nel vano di alloggiamento del contatore elettronico monofase;
- terminato il sopralluogo e constatati gli ingenti danni da calore e fumo presenti nell'intero immobile, i Vigili del Fuoco hanno raccomandato agli occupanti di non accedere all'interno dei locali fino alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell'intero stabile;
- ritenendo esclusivo responsabile di quanto accaduto la (già Controparte_1 [...]
, proprietaria dell'immobile sito in Cassano Controparte_2 Parte_1 Ionio, frazione Sibari, località Salicetta, alla via Dolce Dorme 6/E, interno 1, e Parte_2
, intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica (codice pod
[...] IT001E782873792) nel predetto immobile, con lettera raccomandata a.r. del 29.06.2016, a firma dell'avv. Tiziana Di Frenza, hanno richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incendio;
- con missiva del 18.07.2016, ha respinto ogni addebito, ritenendo Controparte_1 che il contatore “...aveva preso fuoco a seguito dell'incendio che si era sviluppato a CP_2 valle di esso, sulla parte di impianto in uscita dal contatore stesso...”;
- pertanto, gli odierni istanti hanno conferito incarico all'ing. iscritto Persona_1 all'albo dei C.T.U. presso i1 Tribunale di Cosenza, al fine di accertare e descrivere le cause dell'incendio propagatosi nell'immobile de quo;
- come si evince dalla perizia a firma dell'ing, esclusa la natura dolosa Per_1 dell'evento dannoso, l'incendio del contatore è stato causato sicuramente da un corto circuito avvenuto tra una comunicazione elettrica;
- il citato consulente ha escluso che il corto circuito traesse origine dall'impianto interno, in quanto, a valle del contatore era installato un interruttore differenziale, insieme CP_2 ad altri due interruttori che seguono la linea luci e la linea prese della villetta e che sono stati trovati tutti in posizione OFF;
pertanto, nessuna “comunicazione elettrica” è potuta avvenire “a valle” nel tratto di collegamento che va tra il sotto-quadro del contatore CP_2
e le varie prese “a valle” che compongono l'impianto della villetta;
- infatti, sempre secondo il citato consulente di parte “qualora ci fosse stato un cortocircuito interno all'appartamento con scariche in corrispondenza delle prese elettriche, avremmo dovuto riscontrare delle sfiammature in corrispondenza delle citate prese;
si ribadisce e che: tutte le prese elettriche, nonché i punti luce (all'interno della villa) sono stati analizzati e sono risultati integri”;
- inoltre, come si evince dagli istogrammi riportati nel retro delle bollette che si allegano, il consumo di energia elettrica, nei mesi che vanno da settembre sino all'inizio della stagione estiva, è pari a zero: tale assunto dimostra, ancora una volta, che l'impianto interno era completamente disattivato;
- dalle richiamate bollette si deduce, altresì, che a partire dal mese Controparte_1 di maggio 2016, ha attuato una stima del consumo di corrente anziché effettuare una lettura reale del consumo fornito dal contatore;
pertanto, avrebbe Controparte_1 dovuto verificare e comunicare tempestivamente il mancato funzionamento del servizio di autolettura e, quindi, l'anomalia del contatore;
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- contravvenendo ai principi di buona fede e diligenza Controparte_1 nell'esecuzione del contratto di fornitura, non solo non ha comunicato tempestivamente l'anomalia al committente, ma ha addirittura addebitato dei consumi stimati;
- risulta evidente che l'anomalia è derivata da un cattivo funzionamento del tratto che va dal contatore Enel interno al quadro elettrico posto all'esterno della villetta (di proprietà dell' ; CP_2
- a riprova ulteriore della responsabilità in capo a vi è la Controparte_1 circostanza che, nella cabina che porta energia al contatore interno all'abitazione, CP_2 sono evidenti delle tracce di sfiammature sul cavo di collegamento con il contatore oggetto di incendio;
- alla luce di tutto quanto innanzi, sussistendo i presupposti di legge, con istanza del 10.11.2016 è stato richiesto a questo Tribunale l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.;
- con decreto del 17.11.2016, il Giudice del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa De Marco, ha fissato per il giorno 09.02.2017 l'udienza per la comparizione delle parti;
- alla predetta udienza si è costituita l'odierna convenuta la quale, dopo aver contestato l'inammissibilità del rimedio esperito, ha dedotto, nel merito, che “da quanto accertato dal personale di l'incendio si è sviluppato a valle del misuratore (e sulla Controparte_1 parte in uscita) e non a monte, tanto che il cavo elettrico che alimenta la presa del contatore è rimasto totalmente integro...”;
- il Magistrato, con ordinanza del 12.02.2017, ritenuta l'ammissibilità dello strumento azionato e la necessità di nominare un consulente tecnico, ha formulato i quesiti nominando all'uopo l'ing. , il quale ha prestato il giuramento di rito Persona_2 all'udienza del 22.06.2017;
- a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle osservazioni delle parti, in data 15.11.2017, il nominato C.T.U. ha depositato l'elaborato peritale;
- con riferimento al quesito n. 1 “Descriva lo stato dei luoghi”, l'ing. ha fornito Per_2 una ricostruzione precisa e dettagliata, non contestata dalle parti;
- in relazione al quesito n. 2 “Accerti le cause dell'incendio verificatosi nell'immobile di cui trattasi, indicando le opere necessarie al ripristino dello status quo ante ed il relativo costo”, il CTU ha dichiarato “Per quanto riguarda le cause dello sprigionamento dell'incendio (vista la documentazione allegata al fascicolo e lo stato dei luoghi ispezionati in data 19.07.2017) sviluppatosi nel vano di alloggiamento del contatore (foto n. 14), sono da attribuire ad un malfunzionamento dello stesso, andato completamente distrutto di cui i pochi resti sono stati asportati dal personale in CP_2 data 25.06.2016. Il malfunzionamento è stato causato da anomalie interne proprie o cause esterne quali sovratensioni della linea di distribuzione considerando il fatto che è stato constatato che nel periodo temporale in cui si è verificato l'incendio non erano presenti apparecchi elettrici in tensione all'interno dell'abitazione. Si fa notare, inoltre, che se l'incendio avesse avuto origine a valle del contatore, lo stesso avrebbe dovuto deformarsi (e non distruggersi totalmente) come infatti è successo agli interruttori nelle vicinanze (foto n. 15)”;
- una volta confutata nettamente da parte del C.T.U. la tesi circa il Controparte_1 propagarsi dell'incendio a valle del misuratore, ha completamente ribaltato le argomentazioni a sostegno della propria tesi fornite dagli stessi tecnici tentando CP_2 di imputare il sinistro al caso fortuito, ovvero ad una intensa attività ceraunica sulla linea di;
Controparte_1
- tali argomentazioni sono manifestamente infondate in quanto contrastano con la realtà storica degli accadimenti;
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- accertate le cause dell'incendio, il C.T.U. ha, altresì, indicato le opere necessarie al rispristino dello status quo ante, precisando che la stima dei costi per il danno al fabbricato era pari ad euro 16.315,60 (IVA esclusa);
- con riferimento al quesito n. 3, “Descriva la natura dei danni riportati dall'immobile e dagli oggetti ivi contenuti, indicandone il valore precisando il parametro di riferimento”, il C.T.U, ing. , ha stimato il costo dei danni agli oggetti contenuti Per_2 all'interno dell'immobile in euro 7.233,50 (IVA esclusa);
- la quantificazione dei danni effettuata dal C.T.U. non è stata contestata dalle parti;
- nel presente giudizio, rispetto alla quantificazione dei danni effettuata dal C.T.U.,
[...] ha diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a seguito Parte_1 dell'evento dannoso e, in particolare, del danno da lucro cessante, derivante dalla mancata possibilità di locare a terzi la villa al mare nei mesi estivi per gli anni 2016 e 2017, quantificati in euro 10.000,00; l'odierna attrice ha, altresì, diritto al rimborso della somma di euro 500,00 a titolo di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
euro 1.108,67 a titolo di spese di CTU sostenute nel procedimento di A.T.P.;
- inoltre, ha diritto al risarcimento del danno morale subito e Parte_1 subendo, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, per la violazione del diritto di proprietà, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali della persona, non potendo dubitarsi che i danni verificatisi a seguito dell'incendio hanno chiaramente limitato e intralciato fortemente il diritto dell'attrice e del suo nucleo familiare nel godimento del diritto di proprietà sulla propria abitazione;
- nonostante la responsabilità extracontrattuale gravante su ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., l'ente convenuto, ad oggi, non ha provveduto a ristorare l'odierna attrice del pregiudizio subito;
- ogni tentativo finalizzato ad una definizione bonaria della lite, ivi compreso l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita del 23.02.2018 ex art. 2 D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014, è risultato privo di riscontro alcuno;
Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare e dichiarare i fatti di causa così come esposti in premessa;
b. accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., per i fatti così come descritti in atti, nonché per tutti i danni arrecati all'odierna attrice per la limitazione nell'utilizzo dell'immobile interessato dall'incendio; c. per l'effetto, condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
così di seguito specificati: € 16.315,60 (IVA esclusa) a titolo di risarcimento dei danni
[...] patrimoniali per il ripristino dello stato dei luoghi e l'esecuzione degli interventi necessari come da computo metrico allegato alla perizia del C.T.U. ing. ; € 7.233,50 Persona_2 (IVA esclusa) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per le suppellettili contenute nell'immobile come da computo metrico allegato alla perizia del C.T.U.; € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante a causa dell'impossibilità di locare a terzi l'immobile nei mesi estivi durante gli anni 2016 e 2017; € 500,00 a titolo di rimborso spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
€ 1.108,67 a titolo di rimborso delle spese di C.T.U. sostenute nel procedimento di A.T.P.; per un totale complessivo di € 35.157,77, oltre al danno morale da valutarsi in via equitativa dal giudice, o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
il tutto da ridursi e contenersi rigorosamente in euro 52.000,00; d. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, nonché del procedimento di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. (n. 3085/2016 R.G.). R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 5 di 18
[... Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.01.2019, si è costituita (già in persona del legale Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore. La sua difesa ha dedotto che:
- è concessionaria dell'attività di distribuzione dell'energia Controparte_1 elettrica in forza di provvedimento amministrativo (D.M. Attività Produttive 13/10/2003);
- tale attività costituisce un servizio pubblico essenziale oltre che, per come chiarito dalla legge 239/2004 (art. 1 comma 2), un servizio di priorità nazionale;
- tra le attività svolte dal distributore (la c.d. “attività strutturale” già definita dall'art. 2 d.lgs. 79/99 e precisata nelle delibere della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 348/2007, 156/2007, 333/2007) vi sono: - la connessione, che consiste nel collegamento di clienti e produttori alla rete di distribuzione che la società gestisce con interventi di sviluppo e manutenzione;
- la distribuzione, che consiste nel trasporto e nella trasformazione dell'energia elettrica rispettivamente prelevata e immessa dai clienti e dai produttori connessi alla rete, con le caratteristiche previste (es. potenza e tensione); - la misura, che consiste nella installazione e manutenzione dei misuratori e nella rilevazione e registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
- quest'ultimo segmento dell'attività viene svolto, tra l'altro, attraverso il c.d. contatore elettronico;
- il misuratore elettronico installato dalla deducente è conforme alla direttiva europea 2014/32/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura - Direttiva MID - che disciplina l'immissione sul mercato e messa in servizio per funzioni di misura quali: motivi di interesse pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori etc. Tale contatore, inoltre è munito di idonea certificazione, in conformità alla direttiva MID, che è stata effettuata da un organismo accreditato a livello europeo, seguendo le procedure di valutazione della conformità stabilite dalla direttiva stessa;
- in virtù delle garanzie di conformità e di qualità, il contatore elettronico Controparte_1 riporta sia la marcatura CE sia la marcatura metrologica supplementare costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritte in un rettangolo;
- anche il misuratore installato all'interno dell'immobile di proprietà della parte istante era munito di certificazione di conformità, collaudato e perfettamente funzionante;
- del resto, lo stesso non aveva mai presentato alcun segnale di malfunzionamento;
- il misuratore è stato allocato negli spazi indicati dal fruitore di energia;
- nell'atto introduttivo e, ancor prima, nel ricorso per ATP, l'istante ha sostenuto - sulla scorta di quanto osservato dal proprio tecnico di parte - che le fiamme originavano probabilmente dal misuratore e da questo si propagavano all'interno dell'appartamento;
- la causa intrinseca è stata ravvisata, dalla odierna parte istante, in un guasto del misuratore;
- tale ipotesi – contestata dalla deducente – inizialmente accreditata dal tecnico della ATP, è stata affiancata da un'altra causa, molto più verosimile: la sovratensione esterna cagionata da attività ceraunica;
- il consulente tecnico nominato dal Tribunale, infatti, ha ravvisato tra le cause dell'incendio un “malfunzionamento dovuto a cause interne o comunque da cause esterne, quali sovratensioni della linea di distribuzione”;
- in sede di osservazioni alla CTU, la deducente ha rilevato che, nei giorni precedenti all'incendio, vi era stata una intensa attività ceraunica tanto che il sistema di rilevazione ufficiale del CESI aveva constatato che il 23/06/2016 erano caduti 71 fulmini e 56 il 24/06/2016, di talché è ben possibile che una scarica, per una induzione R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 6 di 18
elettromagnetica, possa aver causato una sovratensione sulla linea che si è poi scaricata sul misuratore della parte istante;
- in sede di repliche alle osservazioni, il nominato CTU ha rilanciato tale analisi ritenendola del tutto compatibile con il quadro emerso e con le possibili ipotesi sulla causazione del danno;
- esclusa la causa intrinseca – che ad ogni buon conto viene del tutto contestata – l'unica spiegazione sulle cause dell'incendio resta esclusivamente la sovratensione originata da un fulmine;
- tale causa esclude la odierna convenuta dal novero dei possibili responsabili dell'evento dannoso, trattandosi di caso fortuito;
- l'individuazione della causa del danno e il nesso eziologico con l'evento è a carico della parte istante, di talché ove la causa resti ignota o sconosciuta va esclusa ogni responsabilità a carico del presunto danneggiante;
- nessun profilo di responsabilità può essere ascritto alla deducente per i fatti oggetto di causa;
- l'evento è occorso all'interno dell'immobile di proprietà della Parte_1
- la proprietà del bene impone al titolare del diritto reale un dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa, di talché allo stesso, in quanto tale - avendo un rapporto duraturo e continuativo, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi - si riconnette un dovere di custodire la cosa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni;
- d'altro canto, l'art. 2051 c.c. pone al titolare del potere di signoria sul bene un dovere specifico, di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenere il controllo del bene ma anche nell'adottare le misure idonee ad impedire che esso rechi danni a terzi;
- nessuna responsabilità può fare carico alla odierna deducente, laddove si consideri che l'istante, in quanto proprietaria dell'immobile, avrebbe dovuto predisporre quanto in suo potere per evitare i danni;
- quanto sopra affermato se non pone esclusivamente a carico della stessa istante ogni onere derivante dall'incendio, quanto meno evidenzia il suo concorso di responsabilità nella causazione dell'evento, e ciò, sia sotto il profilo della scelta di allocare il misuratore all'interno di una abitazione non presidiata, sia per non aver predisposto nessun sistema di allarme, sia ancora per non aver installato sull'abitazione un sistema di parafulmine;
- detti accorgimenti, lungi dal richiedere un aggravio di diligenza in capo all'istante, appaiono, invece, rispondere ad un criterio di media diligenza, soprattutto se si tiene in considerazione che l'abitazione danneggiata era destinata ad essere utilizzata solo per le vacanze, dunque, era (ed è) una seconda casa non presidiata;
dunque, tale supplemento di diligenza era senz'altro esigibile dall'istante;
- la predisposizione di tali accorgimenti, non solo avrebbe limitato il danno subito, ma probabilmente lo avrebbe del tutto evitato;
- nella non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una qualche responsabilità in capo alla odierna convenuta, non potrà, comunque, non escludersi o limitarsi l'onere economico in capo alla convenuta in proporzione alla colpa dell'istante stesso;
- la carenza dell'an esclude ogni possibile risarcimento;
- tuttavia, le poste sono eccessive e indimostrate e all'uopo vengono precipuamente contestate;
- quanto al lucro cessante, tale tipo di danno non consegue sic et simpliciter, ma necessita dapprima di un'allegazione rigorosa al pari della prova, che nel caso di specie è assente;
- infatti, nell'ipotesi in cui il proprietario lamenti l'impossibilità di locare un bene per fatto del danneggiante, lo stesso ha l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di specifici fatti impeditivi a tale reimpiego, determinati esclusivamente dal comportamento del R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 7 di 18
danneggiante e idonei ad escludere che il mancato sfruttamento locativo sia dipeso da mera inerzia o da scelte volontarie riferibili allo stesso locatore. Ciò posto, a chiesto a questo Tribunale di: Controparte_1 a. rigettare la domanda di parte istante in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b. in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ravvisata una qualche responsabilità in capo alla convenuta, ridurre il risarcimento in proporzione all'incidenza causale del comportamento colposo della parte istante nella produzione dell'evento dannoso;
c. con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, rigettata la richiesta di rimessione in termini formulata dalla parte attrice in relazione al deposito (tardivo) della memoria ex art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c. e ritenuta, comunque, inammissibile la prova orale in essa articolata, il giudice, avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che, tuttavia, è stata accettata dalla sola parte attrice. All'udienza dell'1.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale, tempestivamente depositata, la parte attrice ha modificato le proprie conclusioni chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., nonché la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. come da nota allegata.
2. Nel merito. 2.1. La parte attrice ha esperito domanda volta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi nell'immobile di sua proprietà a causa di un cortocircuito dovuto al malfunzionamento del contatore della rete elettrica posto al suo interno. In particolare, ha dedotto la responsabilità della società di gestione del Parte_1 servizio elettrico, – con la quale era stato stipulato il contratto di fornitura Controparte_1 per l'immobile in questione – per il malfunzionamento del contatore dovuto ad un'anomalia del tratto della linea elettrica che va dal contatore interno, al quadro elettrico posto all'esterno della villetta, attese le evidenti tracce di sfiammature rinvenute sul cavo di collegamento tra il contatore interno e la cabina esterna. 2.2. Alla luce del petitum e della causa petendi articolati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, la domanda attorea deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. La responsabilità civile ex art. 2043 c.c., nella rimodulazione operata dei suoi elementi costitutivi e della sua funzione, – è utile rammentare – non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della concezione pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure ("ingiusto", secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.). Il danno ingiusto – nell'ottica di un illecito aperto e non tipizzato da mere condotte contra ius – è il cuore pulsante della responsabilità aquiliana e si traduce in un evento che ha leso un interesse meritevole di tutela;
quest'ultimo si identifica non necessariamente in un diritto soggettivo, ma nella pluralità di interessi tutelati dall'ordinamento, la cui individuazione è affidata alla selezione della giurisprudenza. Dolo e colpa, quindi, da elementi costitutivi di una condotta colpevole integrativa dell'illecito “degradano” a strumenti utili per allocare correttamente un danno che l'ordinamento non vuole che resti nella sfera giuridica del soggetto che lo ha subito. R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 8 di 18
Disegnati in maniera sintetica i riferimenti strutturali e funzionali della responsabilità extracontrattuale, necessario corollario – con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova – è che l'attore provi, in primo luogo, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui. In secondo luogo, è necessario documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'“eventus-damni”, e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della “deminutio” cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una “determinata conseguenza pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all' “eventum-damni” (cfr. Cass. Civ. n. 11203 del 2019, entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto;
Cass. Civ. Ord. n. 7594 del 2018, in tema di danno da lesione di diritto della personalità). Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno – ivi compreso quello non patrimoniale - non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019); infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). Sotto il profilo eziologico, pertanto, l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto tale ultimo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano ex art. 1223 c.c. conseguenza “immediata e diretta” di quello e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. A fini di precisione dogmatica, poi, ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, tra causalità materiale e causalità giuridica, il danno di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: in assenza di danno conseguenza, non esiste danno. Da un lato, il danno conseguenza assume rilievo giuridico solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita (cfr. Cass. Civ. Sez. U. n. 500 del 1999); d'altro canto, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 9 di 18
2.3. Tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, occorre rilevare che la parte attrice fonda la propria pretesa risarcitoria sulla circostanza secondo cui l'incendio verificatosi nell'immobile di sua proprietà sia causalmente riconducibile al malfunzionamento del contatore della rete elettrica posto al suo interno. Orbene, l'esistenza dell'evento dannoso e la sua causale riconducibilità al malfunzionamento del contatore della rete elettrica, installato dalla società convenuta all'interno dell'abitazione dell'attrice, risultano univocamente sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione allegata in atti e rilevato dal consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (n. 3085/2016 R.G.). In particolare, i Vigili del Fuoco, intervenuti presso la proprietà attorea in data 25.06.2016, hanno riscontrato che l'abitazione della usata preminentemente nella stagione estiva, è Parte_1 stata attinta da un incendio sviluppatosi al suo interno e consumatosi autonomamente fino ad autoestinguersi per mancanza di ossigeno, dato che tutte le aperture dell'abitazione erano completamente chiuse. Nel corso del sopralluogo, poi, i Vigili del Fuoco hanno constatato che l'incendio si era
“sviluppato nel vano di alloggiamento del contatore elettronico monofase” e che la sua origine era da rinvenire “certamente nel suddetto apparato in quanto andato completamente distrutto al punto tale da essere irriconoscibile a seguito della fusione per l'alta temperatura raggiunta” (cfr. relazione di intervento Vigili del Fuoco allegata al fascicolo di parte attrice). In esito, poi, alla consulenza tecnica, a firma dell'ing. , espletata in sede di Persona_2 accertamento tecnico preventivo e acquisita agli atti del presente giudizio – dalle cui conclusioni questo giudice non ha motivo di discostarsi in quanto fondate su puntuali accertamenti e su argomentazioni esenti da vizi logici - l'incendio è stato causalmente ricondotto ad un malfunzionamento del contatore elettrico, posto all'interno dell'immobile dell'attrice, così come già accertato dai Vigili del Fuoco, intervenuti non appena sono stati scoperti i postumi dello stesso. In particolare, il CTU, dopo aver ispezionato i luoghi di causa ed esaminato la documentazione allegata in atti, in relazione alle cause dello sprigionamento dell'incendio, sviluppatosi nel vano di alloggiamento del contatore (v. foto n. 14 allegata alla relazione tecnica), ha affermato che esse “sono da attribuire ad un malfunzionamento dello stesso, andato completamente distrutto di cui i pochi resti sono stati asportati dal personale in data CP_2 25.06.2016”. L'ing. , inoltre, rilevato che “il malfunzionamento è stato causato da anomalie Per_2 interne proprie o cause esterne quali sovratensioni della linea di distribuzione, considerando il fatto che è stato constatato che, nel periodo temporale in cui si è verificato l'incendio, non erano presenti apparecchi elettrici in tensione all'interno dell'abitazione”, ha precisato che “se l'incendio avesse avuto origine a valle del contatore, lo stesso avrebbe dovuto deformarsi (e non distruggersi totalmente) come infatti è successo agli interruttori posti nelle vicinanze (foto n. 15)” (v. pag. 2 relazione tecnica). 2.4. Non vi è dubbio, quindi, del verificarsi dell'incendio presso l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice per come dedotto nell'atto introduttivo. L'esistenza dell'evento dannoso in questione, invero, non è mai stata negata dalla società convenuta, la quale, al fine di contrastare quanto rappresentato da parte attrice, si è limitata a contestare la riconducibilità dell'incendio ad un malfunzionamento del contatore, imputandolo, invece, ad una sovratensione esterna indotta dalla caduta di fulmini, quindi, al caso fortuito, ovvero al fatto dello stesso danneggiato. Tuttavia, alla luce delle risultanze istruttorie, sotto il profilo eziologico, l'incendio è causalmente riconducibile – secondo i noti approdi della giurisprudenza in tema di causalità adeguata, probabilità logica (c.d. baconiana) e preponderanza della evidenza nel caso in esame, alla luce delle circostanze di fatto (v. sul punto, lungo la stessa scia Cass. Civ. S.U. n. 576 del 2008, Cass. civ. n. 13872 del 2020, Cass. Civ. n. 10978 del 2023) - ad una anomalia del contatore elettrico installato nell'abitazione dell'attrice. Accanto alle considerazioni già sopra esposte, infatti, sono R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 10 di 18
decisivi due rilievi: a valle del contatore (e, quindi, nel punto in cui parte l'impianto elettrico CP_2 privato della abitazione) erano installati e sono stati rinvenuti un interruttore differenziale (dispositivo utile proprio per interrompere il flusso elettrico in caso di guasto o dispersione) e due interruttori (che seguono la linea luce e la linea prese della villetta) tutti in posizione off (v. tra le altre le fotografie allegate alla perizia di parte attrice). In tal modo non vi è dubbio che l'anomalia certamente non avrebbe mai potuto essere ingenerata dalla linea di alimentazione che esce dal contatore e si dirige prima verso il differenziale e, poi, verso l'impianto elettrico interno. Di contro, essa trova origine – come necessario corollario – nella linea di alimentazione tra il contatore e la cabina esterna, di esclusiva competenza della società convenuta. Tale conclusione è ulteriormente sostenuta da tracce di fiamme non già in corrispondenza di punti luce o prese della abitazione, ma proprio in corrispondenza della cabina e del cavo che collega la cabina al CP_2 contatore (v. ancora foto allegate alla perizia di parte attrice). Non può sostenersi – come, invece, sostiene la società convenuta – che l'evento dannoso sia stato determinato dal caso fortuito, rappresentato, secondo quanto rilevato dal proprio CTP solo in sede di osservazioni alla consulenza tecnica in fase di accertamento tecnico preventivo, dall'intensa attività ceraunica che avrebbe interessato la zona ove è ubicato l'immobile nei giorni precedenti alla scoperta dei postumi dell'incendio. È noto, infatti, che il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale, da fatto del terzo o della stessa persona danneggiata e deve essere connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi dal punto di vista oggettivo e della regolarità casuale, idoneo ad interrompere il nesso di causalità o affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile. Con riferimento agli eventi naturali e, in particolare, alle precipitazioni atmosferiche, dotati di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, la Suprema Corte - già in epoca risalente e con orientamento consolidato – ha affermato che la loro riconducibilità all'ipotesi di “caso fortuito”, è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, giacché quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (cfr. in motivazione, Cass. Civ. n. 2482 del 2018), con la precisazione che eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Cass. Civ. n. 18877 del 2015). Pertanto, solo l'evento atmosferico di eccezionale portata, fuori da qualsiasi prevedibilità, può essere considerato “caso fortuito” ed esclude il risarcimento del danno, mentre se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, non può essere definito eccezionale e imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza [cfr. sul punto Cass. Civ. Sezioni Unite n. 5422 del 2021, in motivazione, “affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito, occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. Civ. n. 30521 del 2019, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. Civ. n. 2482 del 2018; Cass. Civ. n. 18856 del 2017)”]. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. Civ. n. 5267 del 1991; Cass. Civ. n. 2482 del 2018). In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, «va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento», mentre l'eccezionalità è da «identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale"» (Cass. Civ. n. 30521 del 2019). Pertanto, la caduta di un fulmine, come il maltempo o il temporale non costituiscono di per sé stessi caso fortuito, ma solo l'evento atmosferico di eccezionale portata, fuori da qualsiasi prevedibilità, può essere considerato “caso fortuito” ed escludere il risarcimento del danno. R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 11 di 18
Nel caso di specie, non può ritenersi provato che il danno lamentato dall'attrice sia derivato da caso fortuito, rappresentato secondo la prospettazione della convenuta da un'intensa attività ceraunica, riscontrata nei giorni precedenti alla scoperta dei danni all'immobile, che avrebbe indotto una sovratensione della rete elettrica. Non sono, infatti, emersi in corso di causa elementi tali da far ritenere che la caduta di fulmini nella zona ove è ubicata l'abitazione dell'attrice abbia avuto un'efficienza causale nello sprigionamento dell'incendio, né è emerso che si è trattato di un evento – sotto il profilo della ricorrenza nel tempo e della intensità - con caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità, dovendo, quindi, escludersi il caso fortuito. Del resto, sotto il primo profilo, la società convenuta fonda la propria difesa sui dati dell'attività ceraunica nei due giorni immediatamente antecedenti a quelli della scoperta dell'incendio (25.6.16). Ma è improbabile che l'evento si sia verificato nei due giorni antecedenti all'accesso effettuato, sia per i postumi della combustione evidenziati dalle foto (che denotano una stabilizzazione nel tempo della stessa) sia per la temperatura riscontrata dai Vigili del Fuoco in sede di accesso all'immobile, incompatibile con un incendio recente. Sotto il secondo profilo – e in via assorbente – i dati forniti dalla società non evidenziano certo il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, che non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (v. Cass. Civ. n. 5267 del 1991; Cass. Civ. n. 2482 del 2018). Essi, infatti, limitati a pochi giorni di giugno non rappresentano dei dati scientifici di stampo statistico, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, poiché non operano alcun raffronto in un arco temporale più ampio, in misura tale da far emergere una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale (Cass. Civ n. 2482 del 2018, cit.; Cass. Civ. n. 30521 del 2019) Peraltro, non può non soggiungersi che l'attività ceraunica è fenomeno naturale che incide sulla distribuzione e fornitura della corrente e che impone alla società convenuta di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici per sterilizzarne l'incidenza e consentire l'arrivo al contatore di una corrente comunque stabilizzata. 2.5. Inoltre, avendo la società convenuta eccepito, da un lato, la responsabilità esclusiva della danneggiata nella causazione del danno, per non aver predisposto quanto in suo potere per evitarlo, e dall'altro, il concorso di responsabilità della stessa, per non aver adottato alcune cautele per limitarlo, è necessario valutare se il comportamento della abbia avuto, nella Parte_1 fattispecie, un apporto causale esclusivo o concorrente nel verificarsi dell'evento e, conseguentemente, se sia applicabile al caso di specie l'art. 1227 comma 1 c.c., applicabile anche nel campo della responsabilità extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. Nella fattispecie, tuttavia, difetta qualunque prova in ordine sia al fatto colposo del creditore-danneggiato sia, soprattutto, al nesso causale tra condotta colposa del danneggiato ed evento dannoso. È noto, infatti, che la condotta del danneggiato, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. n. 34886 del 2021). In ogni caso, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo essere R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 12 di 18
pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito, con la conseguenza che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ. n. 1295 del 2017). Alla luce delle generiche allegazioni di e tenuto conto delle risultanze Controparte_1 istruttorie sopra richiamate, non può ritenersi né che l'attrice abbia posto in essere una condotta omissiva colposa - violativa di precisi obblighi giuridici o di regole di comune prudenza volti ad impedire l'evento dannoso, - e neppure che il suo comportamento, per come dedotto dalla società convenuta, abbia avuto un'incidenza causale esclusiva ovvero concorrente nella determinazione del danno per cui è causa. Del resto, la collocazione del contatore (interno o esterno) non è nella esclusiva disponibilità della parte attrice;
di contro, la società convenuta è perfettamente consapevole della collocazione dello stesso e non risulta che abbia sollecitato una diversa ubicazione. L'esistenza di un sistema di allarme antincendio è misura che esula dalle normali cautele volte ad evitare un evento lesivo di quelli in concreto verificatosi. L'adozione di opportune cautele, volta a sterilizzare l'incidenza di normali eventi atmosferici sul flusso della corrente, grava invece su chi esercita una attività pericolosa ex art. 2050 c.c. Peraltro, l'allarme non avrebbe certamente evitato i danni prodottisi, dal momento che la propagazione della scintilla e le fiamme scaturenti si propagano in pochi secondi. Del tutto incongruo il riferimento al parafulmine. Alla luce delle considerazioni già esposte in ordine alla eziologia dell'evento, l'esistenza del fulmine può aver inciso nel senso di aver determinato uno sbalzo di corrente o una anomalia del contatore. Ma si tratta di elemento naturale che ha inciso nella linea di alimentazione tra la cabina e il contatore;
non già nella linea tra il CP_2 contatore e l'impianto interno. Per l'effetto, il parafulmine installato sulla abitazione non avrebbe avuto alcuna incidenza causale nell'evitare il prodursi dell'evento verificatosi. 2.6. Risultano provati, quindi, sia l'evento dannoso, sia il nesso di causalità con la condotta posta in essere dal gestore del servizio elettrico, non sussistendo alcun dubbio circa il fatto che l'incendio che ha interessato l'immobile di proprietà dell'attrice si è verificato a causa di un malfunzionamento del contatore della rete elettrica posto al suo interno. Pertanto, la domanda risarcitoria esperita dalla parte attrice è fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati.
3. Conseguenze risarcitorie. 3.1. Vale sul punto premettere che, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.6.08, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare). Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Sempre sotto il profilo processuale e probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza, il nesso di causalità R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 13 di 18
tra evento lesivo e danno è elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato che agisca in giudizio. 3.2. Tanto premesso, si osserva che, nell'atto introduttivo del presente giudizio, la parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni riportati dall'unità abitativa di sua proprietà e dai beni mobili ivi presenti a causa dell'incendio de quo, nonché di quelli da mancato guadagno conseguente all'impossibilità di locare a terzi la villetta nei mesi estivi per gli anni 2016 e 2017 (quantificati in € 10.000,00), oltre al danno morale, da liquidarsi in via equitativa, per lesione del proprio diritto di proprietà (cfr. pag. 8 atto di citazione e pag. 8 memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.). Quanto al primo profilo del danno patrimoniale (danno emergente), le conseguenze dannose derivanti dal lamentato evento dannoso risultano univocamente sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione allegata in atti e rilevato dal consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, alle cui risultanze occorrerà fare riferimento per sua precisa la quantificazione. L'esistenza dei danni non è stata neppure oggetto di specifica contestazione neppure in sede di a.t.p. Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte dall'ing. Per_2
nominato in fase di ATP e le conclusioni da questi raggiunte, in quanto motivate in modo
[...] logico, scientifico e analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Del resto, non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse – come nel caso di specie - non siano state contestate in modo specifico dalle parti (Cass. Civ. n. 22130 del 2020; Cass. Civ. n. 12703 del 2015). Il CTU ha accertato che l'incendio si è sviluppato nel vano di alloggiamento del contatore, andato completamente distrutto e, successivamente, si è incendiato il divano letto, sottostante il vano contatore, provocando danni in tutto l'immobile, che alla data di inizio delle operazioni peritali (19.07.2017), “si presentava, all'interno, con evidenti segni dovuti ad un incendio verificatosi nel 2016”. L'ing. , quindi, dopo aver verificato lo stato dei luoghi, tenuto conto della Per_2 documentazione in atti, ha evidenziato che “Durante l'incendio il fumo ha invaso tutti gli ambienti sia al piano terra che al piano primo (foto da n. 1 a n. 13). Le fiamme e il fumo generati hanno provocato: - la totale distruzione di: n. 1 divano letto (sottostante il contatore), n. 3 sdraio, n. 1 tavolo di plastica da 12 posti, n. 4 tendine;
- il danneggiamento di n. 1 condizionatore (foto n. 8); - il danneggiamento degli interruttori elettrici posti nelle vicinanze del contatore (foto n. 15); - il danneggiamento del solaio del soffitto al piano terra, essendo distaccatosi una parte di intonaco per una superficie pari a circa 6.00 mq (foto n. 16); - il danneggiamento dell'infisso interno di accesso al piano terra (locale soggiorno-pranzo); - l'annerimento e contaminazione dei pavimenti, delle pareti, del soffitto, degli arredi, dei suppellettili, delle conserve e dei bagni del piano terra e del piano primo (foto da n. 1 a n. 13)”. Conseguentemente, l'ausiliario ha così individuato le opere necessarie per il ripristino dello status quo ante: “
1. rimozione di tutti gli arredi e suppellettili danneggiati e contaminati da polveri e fumo, e smaltimento del materiale inutilizzabile in discarica autorizzata, il tutto svolto da ditta specializzata;
2. operazione di aspirazione delle polveri, mediante aspirapolvere provvista di filtro ad acqua (per trattenere l'aria e le polveri), per eliminare totalmente le microparticelle dannose per la salute, se inalate, il tutto svolto da ditta specializzata;
3. pulizia dei pavimenti, delle pareti, del soffitto, dei bagni, degli infissi esterni e interni (al piano terra e piano primo) mediante idropulitrice, per rimozione dell'annerimento provocato dal fumo, il tutto svolto da ditta specializzata;
ripristino a regola d'arte dell'intonaco del solaio del soffitto al piano terra;
revisione dell'impianto elettrico nelle vicinanze del contatore;
sostituzione dell'infisso interno di accesso al piano terra (locale soggiorno - pranzo), trattamento delle pareti e del soffitto interni (al piano terra e piano primo) mediante fissativo antifumo;
8. tinteggiatura delle pareti e del soffitto interni (al piano terra e piano primo);
9. pulizia generale di tutti gli ambienti” (pag. 2 e 3 relazione), cui devono aggiungersi le opere di ripristino dell'impianto elettrico, dell'impianto citofono e R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 14 di 18
dell'impianto di condizionamento, indicati nel “computo fabbricato” allegato alla perizia (cfr. pag. 6 relazione). Il CTU ha, quindi, operato la quantificazione dei lavori per un importo pari ad € 16.315,60, mediante una stima analitica, considerando i prezzi riportati nel Prezziario della Regione Calabria anno 2017, riportando un estratto del computo metrico estimativo, e tenendo conto dei prezzi di mercato mediamente praticati nel comparto locale da ditte specializzate. Quanto, invece, ai danni riportati dai beni contenuti nell'immobile – riscontrati in sede di sopralluogo sulla base dell'elenco fornito dalla stessa parte attrice - il CTU ha operato dapprima una distinzione tra i beni totalmente distrutti e quelli solo danneggiati, per poi quantificarne il valore in complessivi € 7.233,50. Tali considerazioni appaiono condivisibili, in quanto gli accertamenti tecnici operati sui danni, non sono stati specificamente contestati dalla convenuta, né in sede di osservazioni alla relazione di ATP - ove si è limitata a contestare le valutazioni del CTU inerenti alle cause dell'incendio - né nell'atto costitutivo nel presente giudizio, e inoltre, poiché per quanto riguarda gli arredi il consulente ha tenuto conto sia dei prezzi di mercato mediamente praticati nel comparto di vendita locale per poter arredare a nuovo i diversi ambienti per un'abitazione estiva simile a quella in oggetto, sia dell'età dei beni e del loro stato di conservazione, applicando una congrua percentuale di deprezzamento. Pertanto, alla andrà riconosciuto, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali Parte_1 riportati dall'unità abitativa di sua proprietà e dai beni ivi presenti a causa dell'incendio, un importo pari complessivamente ad € 23.549,10. 3.3. Nulla, invece, può essere riconosciuto all'attrice con riferimento al secondo profilo del danno patrimoniale (lucro cessante), né a titolo di danno non patrimoniale. È noto, infatti, che per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno-evento, ma anche un danno-conseguenza, in quanto “la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, per cui al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 1931 del 2017; sotto il profilo del danno patrimoniale, Cass. civ., n. 207 del 2019; sotto il profilo del danno non patrimoniale, Cass. civ. n. 20885 del 2019). Del resto, con riguardo ad entrambe le predette voci di danno, la domanda risarcitoria è generica già sotto il profilo assertivo (cfr. Cass. Civ., n. 13328 del 2015, ove si precisa che la regola generale in tema di domanda risarcitoria dispone che chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe, ma indicando con precisione in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale, con quali criteri di calcolo dovrà essere quantificato. In assenza di specifica descrizione del pregiudizio, le domande risarcitorie generiche non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa, trattandosi di domande che non consentono al convenuto di difendersi e non impongono al giudice di pronunciarsi). In particolare, quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, l'attrice ha lamentato di non aver potuto locare a terzi la villetta colpita dall'incendio nei mesi estivi per gli anni 2016 e 2017. Tuttavia, quanto dedotto risulta sfornito di qualsiasi supporto probatorio, non avendo la
[...] offerto alcun elemento – neppure presuntivo – in grado di provare il lamentato pregiudizio Pt_1 patrimoniale. L'attrice, infatti, non ha dimostrato, in alcun modo, la perdita di occasioni di profitto conseguente al danneggiamento dell'immobile causato dall'incendio in questione. R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 15 di 18
Alle medesime conclusioni si giunge anche in relazione al profilo non patrimoniale del danno, individuato dalla nel danno morale subito per violazione del diritto di proprietà, Parte_1 quale diritto fondamentale della persona. La parte attrice, nel corso del giudizio, non ha, infatti, fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza dei danni morali asseritamente patiti, né la derivazione causale di questi dall'evento dannoso per cui è causa, anche alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in ordine all'insussistenza del danno in re ipsa. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (cfr. tra le tante Cass. n. 7471 del 2012). Ne consegue che tutte le voci (salute, sofferenza morale etc.) che determinano la somma unitaria e complessiva dovuta a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., devono essere provate nello specifico, trattandosi sempre di danno-conseguenza. Ebbene, nella fattispecie in esame, la ha allegato in maniera del tutto generica di Parte_1 aver subito un danno non patrimoniale, deducendo di aver subito una limitazione nel godimento del diritto di proprietà, intralciato dai danni derivati dall'incendio (cfr. pag. 8 atto di citazione e pag. 8 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), senza, tuttavia, specificare e, soprattutto, provare quali siano state le conseguenze pregiudizievoli patite nel caso concreto, ulteriori e diverse rispetto al danno materiale derivante dal danneggiamento dell'immobile. L'attrice, invero, non ha provato e neppure allegato, in maniera sufficientemente specifica, in che modo, per quanto tempo e in che misura sarebbe stata limitata nell'esercizio del diritto di proprietà, tenuto conto, peraltro, del fatto che la stessa non risiedeva nell'immobile in questione. Peraltro, avendo la parte attrice espressamente dedotto di aver subito un danno morale, non risulta alcuna specifica indicazione del pregiudizio patito in termini di sofferenza interiore e psicologica che la stessa sarebbe stata costretta a subire in conseguenza del fatto illecito altrui. Sotto il profilo probatorio, poi, alcuna prova è stata offerta sul punto dalla volta a Parte_1 dimostrare non solo la sussistenza del danno morale, ma anche l'eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità (sancita dalle note sentenze delle Sezioni Unite del 2008). In considerazione della genericità delle allegazioni della parte attrice, pertanto, non è possibile neppure fare ricorso al criterio delle presunzioni semplici. 3.4. Dal punto di vista dogmatico, poi, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 26972 del 2008). Si rammenta, infine, che l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E, dunque, in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale e in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale. Si tratta dell'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno;
quando la domanda non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 16 di 18
tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (cfr. Cass. Civ. n. 13328 del 2015; Cass. Civ. n. 691 del 2012, secondo cui “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”). Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di danno conseguenza (che, come tale, deve essere provato) e non già di danno in re ipsa, a fronte delle generiche allegazioni in proposito svolte dalla parte attrice, non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per il riconoscimento della voce di danno non patrimoniale in questione, dovendosi anche ritenere che il pregiudizio lamentato si sia tradotto in un disagio inidoneo al superamento della soglia di gravità e rilevanza necessaria per il riconoscimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26973 del 2008). È evidente, pertanto, che le ulteriori conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attrice risultano del tutto sfornite di prova, sia in relazione alla loro esistenza oggettiva, sia in relazione al nesso di causalità giuridica con il fatto illecito oggetto di causa. Di conseguenza, la domanda attorea può essere accolta limitatamente ai danni riportati dall'immobile e dai beni ivi presenti a causa dell'incendio de quo.
4. Liquidazione del danno 4.1. L'ammontare del danno idoneo a ricondurre la danneggiata nella medesima situazione patrimoniale in cui si trovava prima dell'illecito, deve essere complessivamente quantificato in € 23.549,10. La somma liquidata ha ad oggetto un debito di valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. Il giudice, infatti, nella relativa quantificazione deve tenere conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 3529 del 1983). Tale importo deve essere rivalutato all'attualità, tenendo presente che, mentre la somma pari ad € 7.233,50 è espressa in valori sostanzialmente coevi alla data dell'illecito, l'importo pari ad € 16.315,60 è correlato considerando i prezzi riportati nel Prezziario della Regione Calabria dell'anno 2017. Pertanto, il primo importo sarà rivalutato a partire dall'anno 2016 (per una somma pari ad euro 8.781,47), il secondo a partire dall'anno 2017 (per una somma pari ad euro 19.627,67). L'importo complessivo rivalutato all'attualità ammonta a € 28.409,14, operata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI). 4.2. A tale somma va poi aggiunta l'I.V.A., poiché, posto che il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il danneggiato dalla diminuzione patrimoniale conseguente al subito fatto illecito, non si vede per qual motivo debba essere negato il rimborso anche del tributo, afferente le spese necessarie al ripristino del fabbricato con mobili ivi presenti, che in quanto dovuto sull'acquisto dei beni e sulla fruizione dei servizi finalizzati a tali lavori, concorre, quale necessaria componente, a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale (v. Cass. civ. n. 8035 del 2009 nonché Cass. Civ. n. 1688 del 2010). 4.3. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 17 di 18
gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la parte danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (25.06.2016, secondo quanto si desume dall'atto introduttivo e dalla istruttoria espletata) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
5. La condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Non appare, invece, fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. di condanna per lite temeraria formulata dall'attrice nella comparsa conclusionale. La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr., ex pluribus, Cass. Civ. n. 27383 del 2005, Cass. Civ. n. 21393 del 2005), potendo il Giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno. Ciò detto, la non solo non ha provato, ma in verità nemmeno ha dedotto Parte_1 l'esistenza di tale danno, che non sia compensato dalla disponenda condanna alle spese. Né la condotta processuale integra un abuso del processo, dal momento che, anche ai sensi del comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
6. Il regime delle spese. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405); c) che, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, assuma decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum (Cfr. Cass. civ. n. 27274 del 2017; Cass. civ. n. 226 del 2011); d) del valore, quindi, della controversia;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
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f) del giudizio di a.t.p. espletato prima della introduzione del presente giudizio;
g) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata). Deve, inoltre, essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore degli avv.ti TIZIANA DI FRENZA e SAVINO BERNOCCO per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna la parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma di € 28.409,14, già rivalutata alla attualità, oltre IVA, oltre interessi al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dal momento del fatto (25.06.2016) e fino al soddisfo, calcolati sul valore delle somme già rivalutate all'attualità, in base all'indice ISTAT;
B. CONDANNA, altresì, la parte convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice, delle spese di lite – ivi comprese quelle dell'ATP - che si liquidano in complessivi € 857,96 (€ 545,00 giudizio merito + € 315.96 per il giudizio di ATP) per esborsi vivi ed in complessivi € 6.400,00 (€ 4.200,00 giudizio merito + € 2.200 per il giudizio di ATP) per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore degli avv.ti TIZIANA DI FRENZA e SAVINO BERNOCCO ex art. 93 c.p.c.; C. PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate in sede di accertamento tecnico preventivo;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 22 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 958 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Corato (BA), in [...] Parte_1 C.F._1 16.04.1969, rappresentata e difesa dagli avv.ti TIZIANA DI FRENZA e SAVINO BERNOCCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTRICE - E (già , C.F. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO POMPILIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 29.03.2018,
ha convenuto in giudizio (già Parte_1 Controparte_1 [...]
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_2
- è proprietaria dell'immobile sito in Cassano Ionio, frazione di Parte_1 Sibari, località Salicetta, alla via Dolce Dorme 6/E, interno 1, individuato al N.C.E.U., con scheda 571 e annesso giardino riportato al N.C.T. al foglio 58, particella frazionata 6/ac;
- il predetto immobile è costituito, al piano terra, da soggiorno, cucinino, bagno e ripostiglio e, al primo piano, da tre camere da letto e un vano bagno;
- in data 25.06.2016, alle ore 13.00 circa, l'avv. Tiziana Di Frenza, giunta presso l'abitazione estiva familiare, ha constatato che all'interno dell'immobile si era consumato, nei mesi precedenti, un incendio;
- il propagarsi dell'incendio aveva provocato ingenti danni all'impianto elettrico, agli arredi e corredi, agli intonaci, ai pavimenti, agli elettrodomestici con conseguenti danni da calore e fumo in tutta l'abitazione;
- l'incendio, sviluppatosi all'interno dell'immobile, si era consumato autonomamente fino ad auto estinguersi per mancanza di ossigeno, dato che tutti gli infissi erano completamente chiusi;
- sul luogo, immediatamente allertati, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Castrovillari nonché i Vigili del Fuoco di Cosenza, i quali hanno redatto apposita relazione di intervento;
- gli agenti dei Vigili del Fuoco, dopo aver contattato i tecnici hanno fatto staccare CP_2 da questi ultimi la linea elettrica di alimentazione dell'edificio e, esaminato lo stato dei R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 2 di 18
luoghi, hanno constatato che l'incendio si era sviluppato “...nel vano di alloggiamento del contatore elettronico monofase e che l'origine era da rinvenire certamente nel suddetto apparato in quanto andato completamente distrutto al punto tale da essere addirittura irriconoscibile a seguito della fusione per l'alta temperatura raggiunta...”;
- i tecnici hanno asportato il relitto del contatore e isolato l'impianto di alimentazione CP_2 elettrica;
- nel corso dell'intervento, gli agenti dei Vigili del Fuoco hanno individuato quale presumibile causa dell'incendio un corto circuito originatosi nel vano di alloggiamento del contatore elettronico monofase;
- terminato il sopralluogo e constatati gli ingenti danni da calore e fumo presenti nell'intero immobile, i Vigili del Fuoco hanno raccomandato agli occupanti di non accedere all'interno dei locali fino alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell'intero stabile;
- ritenendo esclusivo responsabile di quanto accaduto la (già Controparte_1 [...]
, proprietaria dell'immobile sito in Cassano Controparte_2 Parte_1 Ionio, frazione Sibari, località Salicetta, alla via Dolce Dorme 6/E, interno 1, e Parte_2
, intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica (codice pod
[...] IT001E782873792) nel predetto immobile, con lettera raccomandata a.r. del 29.06.2016, a firma dell'avv. Tiziana Di Frenza, hanno richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incendio;
- con missiva del 18.07.2016, ha respinto ogni addebito, ritenendo Controparte_1 che il contatore “...aveva preso fuoco a seguito dell'incendio che si era sviluppato a CP_2 valle di esso, sulla parte di impianto in uscita dal contatore stesso...”;
- pertanto, gli odierni istanti hanno conferito incarico all'ing. iscritto Persona_1 all'albo dei C.T.U. presso i1 Tribunale di Cosenza, al fine di accertare e descrivere le cause dell'incendio propagatosi nell'immobile de quo;
- come si evince dalla perizia a firma dell'ing, esclusa la natura dolosa Per_1 dell'evento dannoso, l'incendio del contatore è stato causato sicuramente da un corto circuito avvenuto tra una comunicazione elettrica;
- il citato consulente ha escluso che il corto circuito traesse origine dall'impianto interno, in quanto, a valle del contatore era installato un interruttore differenziale, insieme CP_2 ad altri due interruttori che seguono la linea luci e la linea prese della villetta e che sono stati trovati tutti in posizione OFF;
pertanto, nessuna “comunicazione elettrica” è potuta avvenire “a valle” nel tratto di collegamento che va tra il sotto-quadro del contatore CP_2
e le varie prese “a valle” che compongono l'impianto della villetta;
- infatti, sempre secondo il citato consulente di parte “qualora ci fosse stato un cortocircuito interno all'appartamento con scariche in corrispondenza delle prese elettriche, avremmo dovuto riscontrare delle sfiammature in corrispondenza delle citate prese;
si ribadisce e che: tutte le prese elettriche, nonché i punti luce (all'interno della villa) sono stati analizzati e sono risultati integri”;
- inoltre, come si evince dagli istogrammi riportati nel retro delle bollette che si allegano, il consumo di energia elettrica, nei mesi che vanno da settembre sino all'inizio della stagione estiva, è pari a zero: tale assunto dimostra, ancora una volta, che l'impianto interno era completamente disattivato;
- dalle richiamate bollette si deduce, altresì, che a partire dal mese Controparte_1 di maggio 2016, ha attuato una stima del consumo di corrente anziché effettuare una lettura reale del consumo fornito dal contatore;
pertanto, avrebbe Controparte_1 dovuto verificare e comunicare tempestivamente il mancato funzionamento del servizio di autolettura e, quindi, l'anomalia del contatore;
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- contravvenendo ai principi di buona fede e diligenza Controparte_1 nell'esecuzione del contratto di fornitura, non solo non ha comunicato tempestivamente l'anomalia al committente, ma ha addirittura addebitato dei consumi stimati;
- risulta evidente che l'anomalia è derivata da un cattivo funzionamento del tratto che va dal contatore Enel interno al quadro elettrico posto all'esterno della villetta (di proprietà dell' ; CP_2
- a riprova ulteriore della responsabilità in capo a vi è la Controparte_1 circostanza che, nella cabina che porta energia al contatore interno all'abitazione, CP_2 sono evidenti delle tracce di sfiammature sul cavo di collegamento con il contatore oggetto di incendio;
- alla luce di tutto quanto innanzi, sussistendo i presupposti di legge, con istanza del 10.11.2016 è stato richiesto a questo Tribunale l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.;
- con decreto del 17.11.2016, il Giudice del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa De Marco, ha fissato per il giorno 09.02.2017 l'udienza per la comparizione delle parti;
- alla predetta udienza si è costituita l'odierna convenuta la quale, dopo aver contestato l'inammissibilità del rimedio esperito, ha dedotto, nel merito, che “da quanto accertato dal personale di l'incendio si è sviluppato a valle del misuratore (e sulla Controparte_1 parte in uscita) e non a monte, tanto che il cavo elettrico che alimenta la presa del contatore è rimasto totalmente integro...”;
- il Magistrato, con ordinanza del 12.02.2017, ritenuta l'ammissibilità dello strumento azionato e la necessità di nominare un consulente tecnico, ha formulato i quesiti nominando all'uopo l'ing. , il quale ha prestato il giuramento di rito Persona_2 all'udienza del 22.06.2017;
- a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle osservazioni delle parti, in data 15.11.2017, il nominato C.T.U. ha depositato l'elaborato peritale;
- con riferimento al quesito n. 1 “Descriva lo stato dei luoghi”, l'ing. ha fornito Per_2 una ricostruzione precisa e dettagliata, non contestata dalle parti;
- in relazione al quesito n. 2 “Accerti le cause dell'incendio verificatosi nell'immobile di cui trattasi, indicando le opere necessarie al ripristino dello status quo ante ed il relativo costo”, il CTU ha dichiarato “Per quanto riguarda le cause dello sprigionamento dell'incendio (vista la documentazione allegata al fascicolo e lo stato dei luoghi ispezionati in data 19.07.2017) sviluppatosi nel vano di alloggiamento del contatore (foto n. 14), sono da attribuire ad un malfunzionamento dello stesso, andato completamente distrutto di cui i pochi resti sono stati asportati dal personale in CP_2 data 25.06.2016. Il malfunzionamento è stato causato da anomalie interne proprie o cause esterne quali sovratensioni della linea di distribuzione considerando il fatto che è stato constatato che nel periodo temporale in cui si è verificato l'incendio non erano presenti apparecchi elettrici in tensione all'interno dell'abitazione. Si fa notare, inoltre, che se l'incendio avesse avuto origine a valle del contatore, lo stesso avrebbe dovuto deformarsi (e non distruggersi totalmente) come infatti è successo agli interruttori nelle vicinanze (foto n. 15)”;
- una volta confutata nettamente da parte del C.T.U. la tesi circa il Controparte_1 propagarsi dell'incendio a valle del misuratore, ha completamente ribaltato le argomentazioni a sostegno della propria tesi fornite dagli stessi tecnici tentando CP_2 di imputare il sinistro al caso fortuito, ovvero ad una intensa attività ceraunica sulla linea di;
Controparte_1
- tali argomentazioni sono manifestamente infondate in quanto contrastano con la realtà storica degli accadimenti;
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- accertate le cause dell'incendio, il C.T.U. ha, altresì, indicato le opere necessarie al rispristino dello status quo ante, precisando che la stima dei costi per il danno al fabbricato era pari ad euro 16.315,60 (IVA esclusa);
- con riferimento al quesito n. 3, “Descriva la natura dei danni riportati dall'immobile e dagli oggetti ivi contenuti, indicandone il valore precisando il parametro di riferimento”, il C.T.U, ing. , ha stimato il costo dei danni agli oggetti contenuti Per_2 all'interno dell'immobile in euro 7.233,50 (IVA esclusa);
- la quantificazione dei danni effettuata dal C.T.U. non è stata contestata dalle parti;
- nel presente giudizio, rispetto alla quantificazione dei danni effettuata dal C.T.U.,
[...] ha diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a seguito Parte_1 dell'evento dannoso e, in particolare, del danno da lucro cessante, derivante dalla mancata possibilità di locare a terzi la villa al mare nei mesi estivi per gli anni 2016 e 2017, quantificati in euro 10.000,00; l'odierna attrice ha, altresì, diritto al rimborso della somma di euro 500,00 a titolo di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
euro 1.108,67 a titolo di spese di CTU sostenute nel procedimento di A.T.P.;
- inoltre, ha diritto al risarcimento del danno morale subito e Parte_1 subendo, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, per la violazione del diritto di proprietà, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali della persona, non potendo dubitarsi che i danni verificatisi a seguito dell'incendio hanno chiaramente limitato e intralciato fortemente il diritto dell'attrice e del suo nucleo familiare nel godimento del diritto di proprietà sulla propria abitazione;
- nonostante la responsabilità extracontrattuale gravante su ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., l'ente convenuto, ad oggi, non ha provveduto a ristorare l'odierna attrice del pregiudizio subito;
- ogni tentativo finalizzato ad una definizione bonaria della lite, ivi compreso l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita del 23.02.2018 ex art. 2 D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014, è risultato privo di riscontro alcuno;
Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare e dichiarare i fatti di causa così come esposti in premessa;
b. accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., per i fatti così come descritti in atti, nonché per tutti i danni arrecati all'odierna attrice per la limitazione nell'utilizzo dell'immobile interessato dall'incendio; c. per l'effetto, condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
così di seguito specificati: € 16.315,60 (IVA esclusa) a titolo di risarcimento dei danni
[...] patrimoniali per il ripristino dello stato dei luoghi e l'esecuzione degli interventi necessari come da computo metrico allegato alla perizia del C.T.U. ing. ; € 7.233,50 Persona_2 (IVA esclusa) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per le suppellettili contenute nell'immobile come da computo metrico allegato alla perizia del C.T.U.; € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante a causa dell'impossibilità di locare a terzi l'immobile nei mesi estivi durante gli anni 2016 e 2017; € 500,00 a titolo di rimborso spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
€ 1.108,67 a titolo di rimborso delle spese di C.T.U. sostenute nel procedimento di A.T.P.; per un totale complessivo di € 35.157,77, oltre al danno morale da valutarsi in via equitativa dal giudice, o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
il tutto da ridursi e contenersi rigorosamente in euro 52.000,00; d. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, nonché del procedimento di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. (n. 3085/2016 R.G.). R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 5 di 18
[... Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.01.2019, si è costituita (già in persona del legale Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro tempore. La sua difesa ha dedotto che:
- è concessionaria dell'attività di distribuzione dell'energia Controparte_1 elettrica in forza di provvedimento amministrativo (D.M. Attività Produttive 13/10/2003);
- tale attività costituisce un servizio pubblico essenziale oltre che, per come chiarito dalla legge 239/2004 (art. 1 comma 2), un servizio di priorità nazionale;
- tra le attività svolte dal distributore (la c.d. “attività strutturale” già definita dall'art. 2 d.lgs. 79/99 e precisata nelle delibere della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 348/2007, 156/2007, 333/2007) vi sono: - la connessione, che consiste nel collegamento di clienti e produttori alla rete di distribuzione che la società gestisce con interventi di sviluppo e manutenzione;
- la distribuzione, che consiste nel trasporto e nella trasformazione dell'energia elettrica rispettivamente prelevata e immessa dai clienti e dai produttori connessi alla rete, con le caratteristiche previste (es. potenza e tensione); - la misura, che consiste nella installazione e manutenzione dei misuratori e nella rilevazione e registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
- quest'ultimo segmento dell'attività viene svolto, tra l'altro, attraverso il c.d. contatore elettronico;
- il misuratore elettronico installato dalla deducente è conforme alla direttiva europea 2014/32/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura - Direttiva MID - che disciplina l'immissione sul mercato e messa in servizio per funzioni di misura quali: motivi di interesse pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori etc. Tale contatore, inoltre è munito di idonea certificazione, in conformità alla direttiva MID, che è stata effettuata da un organismo accreditato a livello europeo, seguendo le procedure di valutazione della conformità stabilite dalla direttiva stessa;
- in virtù delle garanzie di conformità e di qualità, il contatore elettronico Controparte_1 riporta sia la marcatura CE sia la marcatura metrologica supplementare costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritte in un rettangolo;
- anche il misuratore installato all'interno dell'immobile di proprietà della parte istante era munito di certificazione di conformità, collaudato e perfettamente funzionante;
- del resto, lo stesso non aveva mai presentato alcun segnale di malfunzionamento;
- il misuratore è stato allocato negli spazi indicati dal fruitore di energia;
- nell'atto introduttivo e, ancor prima, nel ricorso per ATP, l'istante ha sostenuto - sulla scorta di quanto osservato dal proprio tecnico di parte - che le fiamme originavano probabilmente dal misuratore e da questo si propagavano all'interno dell'appartamento;
- la causa intrinseca è stata ravvisata, dalla odierna parte istante, in un guasto del misuratore;
- tale ipotesi – contestata dalla deducente – inizialmente accreditata dal tecnico della ATP, è stata affiancata da un'altra causa, molto più verosimile: la sovratensione esterna cagionata da attività ceraunica;
- il consulente tecnico nominato dal Tribunale, infatti, ha ravvisato tra le cause dell'incendio un “malfunzionamento dovuto a cause interne o comunque da cause esterne, quali sovratensioni della linea di distribuzione”;
- in sede di osservazioni alla CTU, la deducente ha rilevato che, nei giorni precedenti all'incendio, vi era stata una intensa attività ceraunica tanto che il sistema di rilevazione ufficiale del CESI aveva constatato che il 23/06/2016 erano caduti 71 fulmini e 56 il 24/06/2016, di talché è ben possibile che una scarica, per una induzione R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 6 di 18
elettromagnetica, possa aver causato una sovratensione sulla linea che si è poi scaricata sul misuratore della parte istante;
- in sede di repliche alle osservazioni, il nominato CTU ha rilanciato tale analisi ritenendola del tutto compatibile con il quadro emerso e con le possibili ipotesi sulla causazione del danno;
- esclusa la causa intrinseca – che ad ogni buon conto viene del tutto contestata – l'unica spiegazione sulle cause dell'incendio resta esclusivamente la sovratensione originata da un fulmine;
- tale causa esclude la odierna convenuta dal novero dei possibili responsabili dell'evento dannoso, trattandosi di caso fortuito;
- l'individuazione della causa del danno e il nesso eziologico con l'evento è a carico della parte istante, di talché ove la causa resti ignota o sconosciuta va esclusa ogni responsabilità a carico del presunto danneggiante;
- nessun profilo di responsabilità può essere ascritto alla deducente per i fatti oggetto di causa;
- l'evento è occorso all'interno dell'immobile di proprietà della Parte_1
- la proprietà del bene impone al titolare del diritto reale un dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa, di talché allo stesso, in quanto tale - avendo un rapporto duraturo e continuativo, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi - si riconnette un dovere di custodire la cosa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni;
- d'altro canto, l'art. 2051 c.c. pone al titolare del potere di signoria sul bene un dovere specifico, di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenere il controllo del bene ma anche nell'adottare le misure idonee ad impedire che esso rechi danni a terzi;
- nessuna responsabilità può fare carico alla odierna deducente, laddove si consideri che l'istante, in quanto proprietaria dell'immobile, avrebbe dovuto predisporre quanto in suo potere per evitare i danni;
- quanto sopra affermato se non pone esclusivamente a carico della stessa istante ogni onere derivante dall'incendio, quanto meno evidenzia il suo concorso di responsabilità nella causazione dell'evento, e ciò, sia sotto il profilo della scelta di allocare il misuratore all'interno di una abitazione non presidiata, sia per non aver predisposto nessun sistema di allarme, sia ancora per non aver installato sull'abitazione un sistema di parafulmine;
- detti accorgimenti, lungi dal richiedere un aggravio di diligenza in capo all'istante, appaiono, invece, rispondere ad un criterio di media diligenza, soprattutto se si tiene in considerazione che l'abitazione danneggiata era destinata ad essere utilizzata solo per le vacanze, dunque, era (ed è) una seconda casa non presidiata;
dunque, tale supplemento di diligenza era senz'altro esigibile dall'istante;
- la predisposizione di tali accorgimenti, non solo avrebbe limitato il danno subito, ma probabilmente lo avrebbe del tutto evitato;
- nella non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una qualche responsabilità in capo alla odierna convenuta, non potrà, comunque, non escludersi o limitarsi l'onere economico in capo alla convenuta in proporzione alla colpa dell'istante stesso;
- la carenza dell'an esclude ogni possibile risarcimento;
- tuttavia, le poste sono eccessive e indimostrate e all'uopo vengono precipuamente contestate;
- quanto al lucro cessante, tale tipo di danno non consegue sic et simpliciter, ma necessita dapprima di un'allegazione rigorosa al pari della prova, che nel caso di specie è assente;
- infatti, nell'ipotesi in cui il proprietario lamenti l'impossibilità di locare un bene per fatto del danneggiante, lo stesso ha l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di specifici fatti impeditivi a tale reimpiego, determinati esclusivamente dal comportamento del R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 7 di 18
danneggiante e idonei ad escludere che il mancato sfruttamento locativo sia dipeso da mera inerzia o da scelte volontarie riferibili allo stesso locatore. Ciò posto, a chiesto a questo Tribunale di: Controparte_1 a. rigettare la domanda di parte istante in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b. in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ravvisata una qualche responsabilità in capo alla convenuta, ridurre il risarcimento in proporzione all'incidenza causale del comportamento colposo della parte istante nella produzione dell'evento dannoso;
c. con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, rigettata la richiesta di rimessione in termini formulata dalla parte attrice in relazione al deposito (tardivo) della memoria ex art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c. e ritenuta, comunque, inammissibile la prova orale in essa articolata, il giudice, avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che, tuttavia, è stata accettata dalla sola parte attrice. All'udienza dell'1.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale, tempestivamente depositata, la parte attrice ha modificato le proprie conclusioni chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., nonché la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. come da nota allegata.
2. Nel merito. 2.1. La parte attrice ha esperito domanda volta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi nell'immobile di sua proprietà a causa di un cortocircuito dovuto al malfunzionamento del contatore della rete elettrica posto al suo interno. In particolare, ha dedotto la responsabilità della società di gestione del Parte_1 servizio elettrico, – con la quale era stato stipulato il contratto di fornitura Controparte_1 per l'immobile in questione – per il malfunzionamento del contatore dovuto ad un'anomalia del tratto della linea elettrica che va dal contatore interno, al quadro elettrico posto all'esterno della villetta, attese le evidenti tracce di sfiammature rinvenute sul cavo di collegamento tra il contatore interno e la cabina esterna. 2.2. Alla luce del petitum e della causa petendi articolati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, la domanda attorea deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. La responsabilità civile ex art. 2043 c.c., nella rimodulazione operata dei suoi elementi costitutivi e della sua funzione, – è utile rammentare – non sanziona comportamenti illeciti, ma, più precisamente, si pone nella prospettiva di compensare danni ingiusti. Infatti, superato l'alveo della concezione pan-penalistica dell'atto antigiuridico (contra ius, nel senso di comportamento contrario al diritto), il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno non iure ("ingiusto", secondo la qualifica dell'art. 2043 c.c.). Il danno ingiusto – nell'ottica di un illecito aperto e non tipizzato da mere condotte contra ius – è il cuore pulsante della responsabilità aquiliana e si traduce in un evento che ha leso un interesse meritevole di tutela;
quest'ultimo si identifica non necessariamente in un diritto soggettivo, ma nella pluralità di interessi tutelati dall'ordinamento, la cui individuazione è affidata alla selezione della giurisprudenza. Dolo e colpa, quindi, da elementi costitutivi di una condotta colpevole integrativa dell'illecito “degradano” a strumenti utili per allocare correttamente un danno che l'ordinamento non vuole che resti nella sfera giuridica del soggetto che lo ha subito. R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 8 di 18
Disegnati in maniera sintetica i riferimenti strutturali e funzionali della responsabilità extracontrattuale, necessario corollario – con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova – è che l'attore provi, in primo luogo, il danno ingiusto subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso altrui. In secondo luogo, è necessario documentare le conseguenze pregiudizievoli effettivamente sofferte derivanti dalla altrui condotta dolosa o colposa, dal momento che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'“eventus-damni”, e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede, altresì, per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della “deminutio” cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una “determinata conseguenza pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile - secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all' “eventum-damni” (cfr. Cass. Civ. n. 11203 del 2019, entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto;
Cass. Civ. Ord. n. 7594 del 2018, in tema di danno da lesione di diritto della personalità). Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno – ivi compreso quello non patrimoniale - non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 1046 del 2019); infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). Sotto il profilo eziologico, pertanto, l'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto tale ultimo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano ex art. 1223 c.c. conseguenza “immediata e diretta” di quello e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. A fini di precisione dogmatica, poi, ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, tra causalità materiale e causalità giuridica, il danno di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 c.c. non è altra cosa dal “danno ingiusto” di cui si parla nella prima parte: in assenza di danno conseguenza, non esiste danno. Da un lato, il danno conseguenza assume rilievo giuridico solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita (cfr. Cass. Civ. Sez. U. n. 500 del 1999); d'altro canto, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 9 di 18
2.3. Tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, occorre rilevare che la parte attrice fonda la propria pretesa risarcitoria sulla circostanza secondo cui l'incendio verificatosi nell'immobile di sua proprietà sia causalmente riconducibile al malfunzionamento del contatore della rete elettrica posto al suo interno. Orbene, l'esistenza dell'evento dannoso e la sua causale riconducibilità al malfunzionamento del contatore della rete elettrica, installato dalla società convenuta all'interno dell'abitazione dell'attrice, risultano univocamente sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione allegata in atti e rilevato dal consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (n. 3085/2016 R.G.). In particolare, i Vigili del Fuoco, intervenuti presso la proprietà attorea in data 25.06.2016, hanno riscontrato che l'abitazione della usata preminentemente nella stagione estiva, è Parte_1 stata attinta da un incendio sviluppatosi al suo interno e consumatosi autonomamente fino ad autoestinguersi per mancanza di ossigeno, dato che tutte le aperture dell'abitazione erano completamente chiuse. Nel corso del sopralluogo, poi, i Vigili del Fuoco hanno constatato che l'incendio si era
“sviluppato nel vano di alloggiamento del contatore elettronico monofase” e che la sua origine era da rinvenire “certamente nel suddetto apparato in quanto andato completamente distrutto al punto tale da essere irriconoscibile a seguito della fusione per l'alta temperatura raggiunta” (cfr. relazione di intervento Vigili del Fuoco allegata al fascicolo di parte attrice). In esito, poi, alla consulenza tecnica, a firma dell'ing. , espletata in sede di Persona_2 accertamento tecnico preventivo e acquisita agli atti del presente giudizio – dalle cui conclusioni questo giudice non ha motivo di discostarsi in quanto fondate su puntuali accertamenti e su argomentazioni esenti da vizi logici - l'incendio è stato causalmente ricondotto ad un malfunzionamento del contatore elettrico, posto all'interno dell'immobile dell'attrice, così come già accertato dai Vigili del Fuoco, intervenuti non appena sono stati scoperti i postumi dello stesso. In particolare, il CTU, dopo aver ispezionato i luoghi di causa ed esaminato la documentazione allegata in atti, in relazione alle cause dello sprigionamento dell'incendio, sviluppatosi nel vano di alloggiamento del contatore (v. foto n. 14 allegata alla relazione tecnica), ha affermato che esse “sono da attribuire ad un malfunzionamento dello stesso, andato completamente distrutto di cui i pochi resti sono stati asportati dal personale in data CP_2 25.06.2016”. L'ing. , inoltre, rilevato che “il malfunzionamento è stato causato da anomalie Per_2 interne proprie o cause esterne quali sovratensioni della linea di distribuzione, considerando il fatto che è stato constatato che, nel periodo temporale in cui si è verificato l'incendio, non erano presenti apparecchi elettrici in tensione all'interno dell'abitazione”, ha precisato che “se l'incendio avesse avuto origine a valle del contatore, lo stesso avrebbe dovuto deformarsi (e non distruggersi totalmente) come infatti è successo agli interruttori posti nelle vicinanze (foto n. 15)” (v. pag. 2 relazione tecnica). 2.4. Non vi è dubbio, quindi, del verificarsi dell'incendio presso l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice per come dedotto nell'atto introduttivo. L'esistenza dell'evento dannoso in questione, invero, non è mai stata negata dalla società convenuta, la quale, al fine di contrastare quanto rappresentato da parte attrice, si è limitata a contestare la riconducibilità dell'incendio ad un malfunzionamento del contatore, imputandolo, invece, ad una sovratensione esterna indotta dalla caduta di fulmini, quindi, al caso fortuito, ovvero al fatto dello stesso danneggiato. Tuttavia, alla luce delle risultanze istruttorie, sotto il profilo eziologico, l'incendio è causalmente riconducibile – secondo i noti approdi della giurisprudenza in tema di causalità adeguata, probabilità logica (c.d. baconiana) e preponderanza della evidenza nel caso in esame, alla luce delle circostanze di fatto (v. sul punto, lungo la stessa scia Cass. Civ. S.U. n. 576 del 2008, Cass. civ. n. 13872 del 2020, Cass. Civ. n. 10978 del 2023) - ad una anomalia del contatore elettrico installato nell'abitazione dell'attrice. Accanto alle considerazioni già sopra esposte, infatti, sono R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 10 di 18
decisivi due rilievi: a valle del contatore (e, quindi, nel punto in cui parte l'impianto elettrico CP_2 privato della abitazione) erano installati e sono stati rinvenuti un interruttore differenziale (dispositivo utile proprio per interrompere il flusso elettrico in caso di guasto o dispersione) e due interruttori (che seguono la linea luce e la linea prese della villetta) tutti in posizione off (v. tra le altre le fotografie allegate alla perizia di parte attrice). In tal modo non vi è dubbio che l'anomalia certamente non avrebbe mai potuto essere ingenerata dalla linea di alimentazione che esce dal contatore e si dirige prima verso il differenziale e, poi, verso l'impianto elettrico interno. Di contro, essa trova origine – come necessario corollario – nella linea di alimentazione tra il contatore e la cabina esterna, di esclusiva competenza della società convenuta. Tale conclusione è ulteriormente sostenuta da tracce di fiamme non già in corrispondenza di punti luce o prese della abitazione, ma proprio in corrispondenza della cabina e del cavo che collega la cabina al CP_2 contatore (v. ancora foto allegate alla perizia di parte attrice). Non può sostenersi – come, invece, sostiene la società convenuta – che l'evento dannoso sia stato determinato dal caso fortuito, rappresentato, secondo quanto rilevato dal proprio CTP solo in sede di osservazioni alla consulenza tecnica in fase di accertamento tecnico preventivo, dall'intensa attività ceraunica che avrebbe interessato la zona ove è ubicato l'immobile nei giorni precedenti alla scoperta dei postumi dell'incendio. È noto, infatti, che il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale, da fatto del terzo o della stessa persona danneggiata e deve essere connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi dal punto di vista oggettivo e della regolarità casuale, idoneo ad interrompere il nesso di causalità o affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile. Con riferimento agli eventi naturali e, in particolare, alle precipitazioni atmosferiche, dotati di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, la Suprema Corte - già in epoca risalente e con orientamento consolidato – ha affermato che la loro riconducibilità all'ipotesi di “caso fortuito”, è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, giacché quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (cfr. in motivazione, Cass. Civ. n. 2482 del 2018), con la precisazione che eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Cass. Civ. n. 18877 del 2015). Pertanto, solo l'evento atmosferico di eccezionale portata, fuori da qualsiasi prevedibilità, può essere considerato “caso fortuito” ed esclude il risarcimento del danno, mentre se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, non può essere definito eccezionale e imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza [cfr. sul punto Cass. Civ. Sezioni Unite n. 5422 del 2021, in motivazione, “affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito, occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. Civ. n. 30521 del 2019, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. Civ. n. 2482 del 2018; Cass. Civ. n. 18856 del 2017)”]. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. Civ. n. 5267 del 1991; Cass. Civ. n. 2482 del 2018). In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, «va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento», mentre l'eccezionalità è da «identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale"» (Cass. Civ. n. 30521 del 2019). Pertanto, la caduta di un fulmine, come il maltempo o il temporale non costituiscono di per sé stessi caso fortuito, ma solo l'evento atmosferico di eccezionale portata, fuori da qualsiasi prevedibilità, può essere considerato “caso fortuito” ed escludere il risarcimento del danno. R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 11 di 18
Nel caso di specie, non può ritenersi provato che il danno lamentato dall'attrice sia derivato da caso fortuito, rappresentato secondo la prospettazione della convenuta da un'intensa attività ceraunica, riscontrata nei giorni precedenti alla scoperta dei danni all'immobile, che avrebbe indotto una sovratensione della rete elettrica. Non sono, infatti, emersi in corso di causa elementi tali da far ritenere che la caduta di fulmini nella zona ove è ubicata l'abitazione dell'attrice abbia avuto un'efficienza causale nello sprigionamento dell'incendio, né è emerso che si è trattato di un evento – sotto il profilo della ricorrenza nel tempo e della intensità - con caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità, dovendo, quindi, escludersi il caso fortuito. Del resto, sotto il primo profilo, la società convenuta fonda la propria difesa sui dati dell'attività ceraunica nei due giorni immediatamente antecedenti a quelli della scoperta dell'incendio (25.6.16). Ma è improbabile che l'evento si sia verificato nei due giorni antecedenti all'accesso effettuato, sia per i postumi della combustione evidenziati dalle foto (che denotano una stabilizzazione nel tempo della stessa) sia per la temperatura riscontrata dai Vigili del Fuoco in sede di accesso all'immobile, incompatibile con un incendio recente. Sotto il secondo profilo – e in via assorbente – i dati forniti dalla società non evidenziano certo il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, che non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (v. Cass. Civ. n. 5267 del 1991; Cass. Civ. n. 2482 del 2018). Essi, infatti, limitati a pochi giorni di giugno non rappresentano dei dati scientifici di stampo statistico, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, poiché non operano alcun raffronto in un arco temporale più ampio, in misura tale da far emergere una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale (Cass. Civ n. 2482 del 2018, cit.; Cass. Civ. n. 30521 del 2019) Peraltro, non può non soggiungersi che l'attività ceraunica è fenomeno naturale che incide sulla distribuzione e fornitura della corrente e che impone alla società convenuta di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici per sterilizzarne l'incidenza e consentire l'arrivo al contatore di una corrente comunque stabilizzata. 2.5. Inoltre, avendo la società convenuta eccepito, da un lato, la responsabilità esclusiva della danneggiata nella causazione del danno, per non aver predisposto quanto in suo potere per evitarlo, e dall'altro, il concorso di responsabilità della stessa, per non aver adottato alcune cautele per limitarlo, è necessario valutare se il comportamento della abbia avuto, nella Parte_1 fattispecie, un apporto causale esclusivo o concorrente nel verificarsi dell'evento e, conseguentemente, se sia applicabile al caso di specie l'art. 1227 comma 1 c.c., applicabile anche nel campo della responsabilità extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. Nella fattispecie, tuttavia, difetta qualunque prova in ordine sia al fatto colposo del creditore-danneggiato sia, soprattutto, al nesso causale tra condotta colposa del danneggiato ed evento dannoso. È noto, infatti, che la condotta del danneggiato, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. n. 34886 del 2021). In ogni caso, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo essere R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 12 di 18
pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito, con la conseguenza che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ. n. 1295 del 2017). Alla luce delle generiche allegazioni di e tenuto conto delle risultanze Controparte_1 istruttorie sopra richiamate, non può ritenersi né che l'attrice abbia posto in essere una condotta omissiva colposa - violativa di precisi obblighi giuridici o di regole di comune prudenza volti ad impedire l'evento dannoso, - e neppure che il suo comportamento, per come dedotto dalla società convenuta, abbia avuto un'incidenza causale esclusiva ovvero concorrente nella determinazione del danno per cui è causa. Del resto, la collocazione del contatore (interno o esterno) non è nella esclusiva disponibilità della parte attrice;
di contro, la società convenuta è perfettamente consapevole della collocazione dello stesso e non risulta che abbia sollecitato una diversa ubicazione. L'esistenza di un sistema di allarme antincendio è misura che esula dalle normali cautele volte ad evitare un evento lesivo di quelli in concreto verificatosi. L'adozione di opportune cautele, volta a sterilizzare l'incidenza di normali eventi atmosferici sul flusso della corrente, grava invece su chi esercita una attività pericolosa ex art. 2050 c.c. Peraltro, l'allarme non avrebbe certamente evitato i danni prodottisi, dal momento che la propagazione della scintilla e le fiamme scaturenti si propagano in pochi secondi. Del tutto incongruo il riferimento al parafulmine. Alla luce delle considerazioni già esposte in ordine alla eziologia dell'evento, l'esistenza del fulmine può aver inciso nel senso di aver determinato uno sbalzo di corrente o una anomalia del contatore. Ma si tratta di elemento naturale che ha inciso nella linea di alimentazione tra la cabina e il contatore;
non già nella linea tra il CP_2 contatore e l'impianto interno. Per l'effetto, il parafulmine installato sulla abitazione non avrebbe avuto alcuna incidenza causale nell'evitare il prodursi dell'evento verificatosi. 2.6. Risultano provati, quindi, sia l'evento dannoso, sia il nesso di causalità con la condotta posta in essere dal gestore del servizio elettrico, non sussistendo alcun dubbio circa il fatto che l'incendio che ha interessato l'immobile di proprietà dell'attrice si è verificato a causa di un malfunzionamento del contatore della rete elettrica posto al suo interno. Pertanto, la domanda risarcitoria esperita dalla parte attrice è fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati.
3. Conseguenze risarcitorie. 3.1. Vale sul punto premettere che, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.6.08, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare). Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Sempre sotto il profilo processuale e probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza, il nesso di causalità R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 13 di 18
tra evento lesivo e danno è elemento costitutivo del diritto al risarcimento, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato che agisca in giudizio. 3.2. Tanto premesso, si osserva che, nell'atto introduttivo del presente giudizio, la parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni riportati dall'unità abitativa di sua proprietà e dai beni mobili ivi presenti a causa dell'incendio de quo, nonché di quelli da mancato guadagno conseguente all'impossibilità di locare a terzi la villetta nei mesi estivi per gli anni 2016 e 2017 (quantificati in € 10.000,00), oltre al danno morale, da liquidarsi in via equitativa, per lesione del proprio diritto di proprietà (cfr. pag. 8 atto di citazione e pag. 8 memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.). Quanto al primo profilo del danno patrimoniale (danno emergente), le conseguenze dannose derivanti dal lamentato evento dannoso risultano univocamente sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione allegata in atti e rilevato dal consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, alle cui risultanze occorrerà fare riferimento per sua precisa la quantificazione. L'esistenza dei danni non è stata neppure oggetto di specifica contestazione neppure in sede di a.t.p. Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte dall'ing. Per_2
nominato in fase di ATP e le conclusioni da questi raggiunte, in quanto motivate in modo
[...] logico, scientifico e analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Del resto, non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse – come nel caso di specie - non siano state contestate in modo specifico dalle parti (Cass. Civ. n. 22130 del 2020; Cass. Civ. n. 12703 del 2015). Il CTU ha accertato che l'incendio si è sviluppato nel vano di alloggiamento del contatore, andato completamente distrutto e, successivamente, si è incendiato il divano letto, sottostante il vano contatore, provocando danni in tutto l'immobile, che alla data di inizio delle operazioni peritali (19.07.2017), “si presentava, all'interno, con evidenti segni dovuti ad un incendio verificatosi nel 2016”. L'ing. , quindi, dopo aver verificato lo stato dei luoghi, tenuto conto della Per_2 documentazione in atti, ha evidenziato che “Durante l'incendio il fumo ha invaso tutti gli ambienti sia al piano terra che al piano primo (foto da n. 1 a n. 13). Le fiamme e il fumo generati hanno provocato: - la totale distruzione di: n. 1 divano letto (sottostante il contatore), n. 3 sdraio, n. 1 tavolo di plastica da 12 posti, n. 4 tendine;
- il danneggiamento di n. 1 condizionatore (foto n. 8); - il danneggiamento degli interruttori elettrici posti nelle vicinanze del contatore (foto n. 15); - il danneggiamento del solaio del soffitto al piano terra, essendo distaccatosi una parte di intonaco per una superficie pari a circa 6.00 mq (foto n. 16); - il danneggiamento dell'infisso interno di accesso al piano terra (locale soggiorno-pranzo); - l'annerimento e contaminazione dei pavimenti, delle pareti, del soffitto, degli arredi, dei suppellettili, delle conserve e dei bagni del piano terra e del piano primo (foto da n. 1 a n. 13)”. Conseguentemente, l'ausiliario ha così individuato le opere necessarie per il ripristino dello status quo ante: “
1. rimozione di tutti gli arredi e suppellettili danneggiati e contaminati da polveri e fumo, e smaltimento del materiale inutilizzabile in discarica autorizzata, il tutto svolto da ditta specializzata;
2. operazione di aspirazione delle polveri, mediante aspirapolvere provvista di filtro ad acqua (per trattenere l'aria e le polveri), per eliminare totalmente le microparticelle dannose per la salute, se inalate, il tutto svolto da ditta specializzata;
3. pulizia dei pavimenti, delle pareti, del soffitto, dei bagni, degli infissi esterni e interni (al piano terra e piano primo) mediante idropulitrice, per rimozione dell'annerimento provocato dal fumo, il tutto svolto da ditta specializzata;
ripristino a regola d'arte dell'intonaco del solaio del soffitto al piano terra;
revisione dell'impianto elettrico nelle vicinanze del contatore;
sostituzione dell'infisso interno di accesso al piano terra (locale soggiorno - pranzo), trattamento delle pareti e del soffitto interni (al piano terra e piano primo) mediante fissativo antifumo;
8. tinteggiatura delle pareti e del soffitto interni (al piano terra e piano primo);
9. pulizia generale di tutti gli ambienti” (pag. 2 e 3 relazione), cui devono aggiungersi le opere di ripristino dell'impianto elettrico, dell'impianto citofono e R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 14 di 18
dell'impianto di condizionamento, indicati nel “computo fabbricato” allegato alla perizia (cfr. pag. 6 relazione). Il CTU ha, quindi, operato la quantificazione dei lavori per un importo pari ad € 16.315,60, mediante una stima analitica, considerando i prezzi riportati nel Prezziario della Regione Calabria anno 2017, riportando un estratto del computo metrico estimativo, e tenendo conto dei prezzi di mercato mediamente praticati nel comparto locale da ditte specializzate. Quanto, invece, ai danni riportati dai beni contenuti nell'immobile – riscontrati in sede di sopralluogo sulla base dell'elenco fornito dalla stessa parte attrice - il CTU ha operato dapprima una distinzione tra i beni totalmente distrutti e quelli solo danneggiati, per poi quantificarne il valore in complessivi € 7.233,50. Tali considerazioni appaiono condivisibili, in quanto gli accertamenti tecnici operati sui danni, non sono stati specificamente contestati dalla convenuta, né in sede di osservazioni alla relazione di ATP - ove si è limitata a contestare le valutazioni del CTU inerenti alle cause dell'incendio - né nell'atto costitutivo nel presente giudizio, e inoltre, poiché per quanto riguarda gli arredi il consulente ha tenuto conto sia dei prezzi di mercato mediamente praticati nel comparto di vendita locale per poter arredare a nuovo i diversi ambienti per un'abitazione estiva simile a quella in oggetto, sia dell'età dei beni e del loro stato di conservazione, applicando una congrua percentuale di deprezzamento. Pertanto, alla andrà riconosciuto, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali Parte_1 riportati dall'unità abitativa di sua proprietà e dai beni ivi presenti a causa dell'incendio, un importo pari complessivamente ad € 23.549,10. 3.3. Nulla, invece, può essere riconosciuto all'attrice con riferimento al secondo profilo del danno patrimoniale (lucro cessante), né a titolo di danno non patrimoniale. È noto, infatti, che per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno-evento, ma anche un danno-conseguenza, in quanto “la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, per cui al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 1931 del 2017; sotto il profilo del danno patrimoniale, Cass. civ., n. 207 del 2019; sotto il profilo del danno non patrimoniale, Cass. civ. n. 20885 del 2019). Del resto, con riguardo ad entrambe le predette voci di danno, la domanda risarcitoria è generica già sotto il profilo assertivo (cfr. Cass. Civ., n. 13328 del 2015, ove si precisa che la regola generale in tema di domanda risarcitoria dispone che chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe, ma indicando con precisione in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale, con quali criteri di calcolo dovrà essere quantificato. In assenza di specifica descrizione del pregiudizio, le domande risarcitorie generiche non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa, trattandosi di domande che non consentono al convenuto di difendersi e non impongono al giudice di pronunciarsi). In particolare, quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, l'attrice ha lamentato di non aver potuto locare a terzi la villetta colpita dall'incendio nei mesi estivi per gli anni 2016 e 2017. Tuttavia, quanto dedotto risulta sfornito di qualsiasi supporto probatorio, non avendo la
[...] offerto alcun elemento – neppure presuntivo – in grado di provare il lamentato pregiudizio Pt_1 patrimoniale. L'attrice, infatti, non ha dimostrato, in alcun modo, la perdita di occasioni di profitto conseguente al danneggiamento dell'immobile causato dall'incendio in questione. R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 15 di 18
Alle medesime conclusioni si giunge anche in relazione al profilo non patrimoniale del danno, individuato dalla nel danno morale subito per violazione del diritto di proprietà, Parte_1 quale diritto fondamentale della persona. La parte attrice, nel corso del giudizio, non ha, infatti, fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza dei danni morali asseritamente patiti, né la derivazione causale di questi dall'evento dannoso per cui è causa, anche alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in ordine all'insussistenza del danno in re ipsa. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (cfr. tra le tante Cass. n. 7471 del 2012). Ne consegue che tutte le voci (salute, sofferenza morale etc.) che determinano la somma unitaria e complessiva dovuta a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., devono essere provate nello specifico, trattandosi sempre di danno-conseguenza. Ebbene, nella fattispecie in esame, la ha allegato in maniera del tutto generica di Parte_1 aver subito un danno non patrimoniale, deducendo di aver subito una limitazione nel godimento del diritto di proprietà, intralciato dai danni derivati dall'incendio (cfr. pag. 8 atto di citazione e pag. 8 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), senza, tuttavia, specificare e, soprattutto, provare quali siano state le conseguenze pregiudizievoli patite nel caso concreto, ulteriori e diverse rispetto al danno materiale derivante dal danneggiamento dell'immobile. L'attrice, invero, non ha provato e neppure allegato, in maniera sufficientemente specifica, in che modo, per quanto tempo e in che misura sarebbe stata limitata nell'esercizio del diritto di proprietà, tenuto conto, peraltro, del fatto che la stessa non risiedeva nell'immobile in questione. Peraltro, avendo la parte attrice espressamente dedotto di aver subito un danno morale, non risulta alcuna specifica indicazione del pregiudizio patito in termini di sofferenza interiore e psicologica che la stessa sarebbe stata costretta a subire in conseguenza del fatto illecito altrui. Sotto il profilo probatorio, poi, alcuna prova è stata offerta sul punto dalla volta a Parte_1 dimostrare non solo la sussistenza del danno morale, ma anche l'eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità (sancita dalle note sentenze delle Sezioni Unite del 2008). In considerazione della genericità delle allegazioni della parte attrice, pertanto, non è possibile neppure fare ricorso al criterio delle presunzioni semplici. 3.4. Dal punto di vista dogmatico, poi, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 26972 del 2008). Si rammenta, infine, che l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E, dunque, in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale e in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale. Si tratta dell'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno;
quando la domanda non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 16 di 18
tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (cfr. Cass. Civ. n. 13328 del 2015; Cass. Civ. n. 691 del 2012, secondo cui “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”). Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di danno conseguenza (che, come tale, deve essere provato) e non già di danno in re ipsa, a fronte delle generiche allegazioni in proposito svolte dalla parte attrice, non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per il riconoscimento della voce di danno non patrimoniale in questione, dovendosi anche ritenere che il pregiudizio lamentato si sia tradotto in un disagio inidoneo al superamento della soglia di gravità e rilevanza necessaria per il riconoscimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26973 del 2008). È evidente, pertanto, che le ulteriori conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attrice risultano del tutto sfornite di prova, sia in relazione alla loro esistenza oggettiva, sia in relazione al nesso di causalità giuridica con il fatto illecito oggetto di causa. Di conseguenza, la domanda attorea può essere accolta limitatamente ai danni riportati dall'immobile e dai beni ivi presenti a causa dell'incendio de quo.
4. Liquidazione del danno 4.1. L'ammontare del danno idoneo a ricondurre la danneggiata nella medesima situazione patrimoniale in cui si trovava prima dell'illecito, deve essere complessivamente quantificato in € 23.549,10. La somma liquidata ha ad oggetto un debito di valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. Il giudice, infatti, nella relativa quantificazione deve tenere conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 3529 del 1983). Tale importo deve essere rivalutato all'attualità, tenendo presente che, mentre la somma pari ad € 7.233,50 è espressa in valori sostanzialmente coevi alla data dell'illecito, l'importo pari ad € 16.315,60 è correlato considerando i prezzi riportati nel Prezziario della Regione Calabria dell'anno 2017. Pertanto, il primo importo sarà rivalutato a partire dall'anno 2016 (per una somma pari ad euro 8.781,47), il secondo a partire dall'anno 2017 (per una somma pari ad euro 19.627,67). L'importo complessivo rivalutato all'attualità ammonta a € 28.409,14, operata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI). 4.2. A tale somma va poi aggiunta l'I.V.A., poiché, posto che il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il danneggiato dalla diminuzione patrimoniale conseguente al subito fatto illecito, non si vede per qual motivo debba essere negato il rimborso anche del tributo, afferente le spese necessarie al ripristino del fabbricato con mobili ivi presenti, che in quanto dovuto sull'acquisto dei beni e sulla fruizione dei servizi finalizzati a tali lavori, concorre, quale necessaria componente, a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale (v. Cass. civ. n. 8035 del 2009 nonché Cass. Civ. n. 1688 del 2010). 4.3. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo R.G. n. 958 del 2018 - Pag. 17 di 18
gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la parte danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (25.06.2016, secondo quanto si desume dall'atto introduttivo e dalla istruttoria espletata) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
5. La condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Non appare, invece, fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. di condanna per lite temeraria formulata dall'attrice nella comparsa conclusionale. La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr., ex pluribus, Cass. Civ. n. 27383 del 2005, Cass. Civ. n. 21393 del 2005), potendo il Giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno. Ciò detto, la non solo non ha provato, ma in verità nemmeno ha dedotto Parte_1 l'esistenza di tale danno, che non sia compensato dalla disponenda condanna alle spese. Né la condotta processuale integra un abuso del processo, dal momento che, anche ai sensi del comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
6. Il regime delle spese. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405); c) che, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, assuma decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum (Cfr. Cass. civ. n. 27274 del 2017; Cass. civ. n. 226 del 2011); d) del valore, quindi, della controversia;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
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f) del giudizio di a.t.p. espletato prima della introduzione del presente giudizio;
g) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata). Deve, inoltre, essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore degli avv.ti TIZIANA DI FRENZA e SAVINO BERNOCCO per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna la parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma di € 28.409,14, già rivalutata alla attualità, oltre IVA, oltre interessi al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dal momento del fatto (25.06.2016) e fino al soddisfo, calcolati sul valore delle somme già rivalutate all'attualità, in base all'indice ISTAT;
B. CONDANNA, altresì, la parte convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice, delle spese di lite – ivi comprese quelle dell'ATP - che si liquidano in complessivi € 857,96 (€ 545,00 giudizio merito + € 315.96 per il giudizio di ATP) per esborsi vivi ed in complessivi € 6.400,00 (€ 4.200,00 giudizio merito + € 2.200 per il giudizio di ATP) per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore degli avv.ti TIZIANA DI FRENZA e SAVINO BERNOCCO ex art. 93 c.p.c.; C. PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate in sede di accertamento tecnico preventivo;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 22 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia