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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 355/2023
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
, , in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei Parte_1 Parte_2 loro figli minori , , ; Persona_1 Persona_2 Per_3
Avv. Paola Marrosu, presente
APPELLANTI contro
Controparte_1
Avv. ti Anna Maria Antonietta Piredda, Simonetta Pagliazzo, MA SS, Maria Ida NA e
Alberto Sechi, presente Avv. Piredda;
APPELLATO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 355/2023 R.G. degli affari contenziosi, promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei loro figli minori (C.F. Persona_1
), (C.F. ), C.F._3 Persona_2 C.F._4 Per_3
( ), tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Paola C.F._5
Marrosu nonché domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Piazza Salvator Ruju n.6; CP_1
APPELLANTI
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ti Anna Maria Antonietta Piredda, Simonetta Pagliazzo, MA SS, Maria Ida NA e Alberto
Sechi nonché elettivamente domiciliato in Piazza del Comune n. 1; CP_1
APPELLATO All'udienza odierna la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da conclusioni richiamate a verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo in data 29/09/2022, il Controparte_1 conveniva in giudizio, di fronte al Tribunale di Sassari, e in CP_2 Controparte_3 proprio e quali genitori dei figli minori Persona_4 Persona_5 CP_4 CP_5
e in proprio e in qualità di genitori dei figli minori
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
, ed nonché al fine di conseguire il rilascio
[...] Persona_2 Per_3 Controparte_6 dell' immobile di sua proprietà sito “in S.S. 127 bis Caniga – Molafà n. 75, distinto in CP_1 catasto al Foglio 121 Mappale 208,” che asseriva occupato senza titolo dai resistenti. A sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva di aver edificato il suddetto bene durante gli anni cinquanta per farne “uso scolastico” e che la scuola, così come si evinceva dalla “relazione di servizio del
Comando di Polizia Locale di del 16.2.2022”, era stata illegittimamente occupata dai CP_1 convenuti. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, in Controparte_3 particolare eccepiva che: a) l'attore non era attivamente legittimato perché non aveva fornito prova del suo asserito diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa;
b) la sua persona “e prima di lui la sua famiglia di origine” erano residenti nel bene de quo “da almeno quarant'anni” e sullo stesso avevano esercitato un “possesso pacifico e ininterrotto”; c) parte attrice, in passato, mai aveva effettuato alcuna contestazione sull'impiego del bene;
d) sussistevano i presupposti per il proprio
“legittimo affidamento”; e) lui e la propria famiglia erano impossibilitati a reperire un altro luogo per dimorare.
Successivamente, in data 15/02/2023 il tribunale dichiarava la contumacia dei restanti convenuti.
Con note scritte depositate il 30/05/2023 il Comune di produceva le copie di alcune CP_1 planimetrie inerenti alla realizzazione di un immobile da adibire ad uso scolastico in località
“Molafà” e la “tabella delle espropriazioni” avente ad oggetto il mappale 173 del Foglio 121 del
Comune di CP_1
Con ordinanza in data 2/6/2023 il Tribunale, istruita la causa con soli documenti, accoglieva la domanda proposta dal ritenendo che avesse adeguatamente provato la proprietà del CP_1 fabbricato occupato dai convenuti mediante le produzioni del 30/05/2023, dalle quali si ricavava che l'immobile era stato costruito dallo stesso attore in seguito all' “espropriazione del terreno” per poi essere impiegato “come edificio scolastico.” Avverso la sentenza hanno proposto appello e , in proprio e in qualità Parte_1 Parte_2 di genitori dei figli minori, , ed nonostante fossero rimasti Persona_1 Persona_2 Per_3 contumaci nel giudizio di primo grado, lamentando:
1) “Violazione ed errata applicazione dell'art. 948 c.c..” Parte appellante sostiene che il non ha provato di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa e a Controparte_1 tal proposito evidenzia che: a) né la “relazione della polizia municipale” né “la planimetria fotografica” provano che la res occupata coincide con quella rivendicata (ossia quello “sito in Sassari S.S. 127 bis Caniga – Molafà n. 75” individuato catastalmente “al Foglio 121
Mappale 208”); b) l'“elaborato progettuale allegato alle note di trattazione scritta” del non dimostra, in alcun modo, che la scuola sia stata effettivamente costruita o che CP_1 controparte ne sia stata proprietaria;
c) “dalla tabella allegata alle” predette “note” emerge che il “progetto attiene ad un terreno contraddistinto in catasto al foglio 121, mapp. 173, intestato a , fu ”. Pertanto, secondo gli appellanti non sono Controparte_7 Per_6 stati provati né l'appartenenza al Comune del bene rivendicato né la corrispondenza tra la res oggetto di occupazione e il bene “catastalmente individuato in ricorso”.
2) “Travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c.”. L'appellante, in particolare, afferma che non è stata fornita prova del compimento di alcuna espropriazione dato che dall'“elaborato progettuale” in atti emerge “unicamente una tabella delle espropriazioni” da cui emerge la volontà di controparte “di procedere all'esproprio” senza che però risulti provato l'effettivo verificarsi dell'ablazione. I Sassu/Denurra ritengono, dunque, che il giudice di primo grado abbia male interpretato le produzioni documentali, sottolineando altresì che: a) tali atti non provano l'identità fra la res asseritamente espropriata e il fondo su cui insiste il fabbricato oggetto dell'azione di rivendicazione di controparte, in quanto i dati catastali relativi a tali terreni non corrispondono in alcun modo;
b) non risulta neppure provato “che l'edificio occupato sia quello rivendicato.”
Il costituendosi nel giudizio d'appello, ha dato atto di aver notificato Controparte_1
l'impugnata ordinanza a tutti convenuti, dunque anche ai che, nonostante la soccombenza Pt_2 dinanzi al Tribunale, non hanno proposto appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti. Ha, inoltre, eccepito la tardività della costituzione di parte appellante e l'inammissibilità di tutte le eccezioni formulate per la prima volta in appello, concludendo per la conferma della sentenza appellata, producendo ad ulteriore supporto della proprietà pubblica dell'edificio gli atti di affidamento dei lavori di edificazione all'impresa costruttrice e di cessione delle aree. La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'udienza del 19/09/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Preliminarmente, va dato atto dell'ammissibilità dei motivi di impugnazione, con i quali i signori contumaci in primo grado, sostanzialmente si sono limitati a prospettare, nel pieno Parte_3 rispetto del dettato dell'art. 345 c.p.c, una diversa valutazione degli elementi di prova rispetto a quella compiuta dal tribunale, senza introdurre né domande, né eccezioni né documenti nuovi.
Per quanto ammissibile, l'appello è infondato nel merito.
Con due motivi, che per ragioni di connessione sono trattati congiuntamente, gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 948 c.c. e 115 c.p.c., insistendo sul difetto di legittimazione del ad agire in rivendica e sulla mancanza di prova della proprietà dell'immobile. CP_1
Le censure non colgono nel segno.
A tal proposito, la Corte rileva che il nel rivendicare la proprietà del fabbricato Controparte_1 ubicato “in S.S. 127 bis Caniga – Molafà n. 75” e catastalmente individuato “al Foglio 121 CP_1
Mappale 208”, prima di tutto ha dedotto che si tratta di un edificio scolastico, realizzato dallo stesso ente negli anni '50 e destinato a tale pubblico uso. A sostegno di tale assunto, oltre alla relazione del
Corpo di Polizia Municipale del Comune di datata 16/02/2022 sulla presenza al suo interno CP_1 dei due nuclei familiari convenuti in giudizio, ha prodotto cinque tavole del 20/12/1956 relative a un progetto comunale di edilizia scolastica in località Caniga-Molafà riferite al fabbricato in oggetto. Si tratta pertanto di un edificio pubblico, sorto come tale, perché costruito da un ente pubblico con fondi pubblici e destinato ad un uso pubblico, appunto quello scolastico.
Ora, indipendentemente dal fatto che il numero di mappale del terreno sul quale è sorto l'edificio scolastico (nelle tavole progettuali si fa riferimento al mapp. n.173 intestato a tale Controparte_7
fu ”), non corrisponda all'attuale identificativo del fabbricato (nell'atto di citazione si
[...] Per_6 domanda il rilascio di un fabbricato oggi distinto al n. 208 del fg. 121), non è in discussione che i due nuclei familiari occupino l'ex scuola elementare di Caniga-Molafà, di proprietà dell'ente pubblico che, previo esproprio dei terreni, ha provveduto a costruirla e adibirla ad uso scolastico.
D'altronde i convenuti costituitisi nel giudizio di primo grado non contestato di occupare proprio la vecchia scuola elementare di Caniga-Molafà, limitandosi ad eccepire genericamente il difetto di legittimazione dell'attore e l'irrilevanza di eventuali intestazioni catastali, nonché pretestuose discordanze tra il fabbricato rappresentato nel progetto e quello occupato.
In realtà il non ha mai prodotto un certificato catastale, che, come è noto, niente avrebbe CP_1 aggiunto sulla titolarità del bene rivendicato (cfr. da ultimo Cass. ord. N. 4547/2025, sull'inidoneità delle risultanze catastali a costituire prova della proprietà in quanto forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale).
È vero invece che in forza del disposto dell'art. 345 3° co. c.p.c. non sono utilizzabili i documenti prodotti dal per la prima volta nel giudizio d'appello. Secondo Cass. Controparte_1
Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 “ Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere.
Ebbene, nel caso in oggetto nessuna ricerca complessa può aver giustificato la loro produzione tardiva. Tanto più che si tratta degli atti del medesimo procedimento espropriativo, in parte già documentato dal nel primo grado del giudizio. Niente, dunque, che non fosse già nella CP_1 disponibilità dell'ente pubblico, che ha avuto tempi assai lunghi (per quanto non abbiano formulato domanda di usucapione, i convenuti hanno sostenuto di occupare l'immobile da oltre quarant'anni) nei quali ben avrebbe potuto apprestare le proprie difese, ricercando tutta la documentazione utile a ricostruire la “storia” dell'edificio scolastico oggetto di rivendica.
In ogni caso, dall'esame della documentazione regolarmente prodotta nel primo grado del giudizio,
e dal dato oggettivo e incontestato che si tratti della ex scuola elementare di Caniga-Molafà, si può affermare con sicurezza che il nel corso degli anni '50, ha realizzato l'edificio Controparte_1 in località Caniga-Molafà, procedendo all'esproprio del terreno distinto in catasto al mappale n. 173
F. 121, all'epoca appartenente a destinandolo a scuola elementare. CP_7
Dalle produzioni in atti emerge anche che la polizia municipale del Comune di in data CP_1
16/02/2022, recatasi nella ex scuola elementare di Caniga Molafà, oggi civico n. 75 della strada statale 127 bis Caniga Molafà, vi accertava la presenza di e , i quali CP_2 Parte_1 dichiaravano di abitare in tale immobile unitamente ai loro nuclei familiari e a Controparte_6
(v. relazione della polizia municipale del 16/02/2022).
[...]
Non avendo i convenuti giustificato in alcun modo l'occupazione dell'immobile né formulato domanda riconvenzionale di usucapione (che avrebbe aperto diversi scenari, rimasti incontestabilmente estranei al presente giudizio), non può che trovare accoglimento la domanda di rivendicazione proposta dal come ben giudicato dal Tribunale con sentenza che si CP_1 conferma integralmente anche in questa sede.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti in ragione del comportamento del che per decenni si è disinteressato delle sorti dell'edificio scolastico e della sua Controparte_1 indebita occupazione abbandonandolo alle sue sorti e ingenerando negli occupanti il convincimento
(seppur errato) di impiegare legittimamente un bene ormai abbandonato dal proprietario.
Sussistono, invece, le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n.
115/2002 come mod. dalla L.228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da e in proprio e in qualità di genitori dei Parte_1 Parte_2 figli minori: , ed avverso l'ordinanza n. 909/2023 del Persona_1 Persona_2 Per_3
Tribunale di Sassari, pubblicata il 2/06/2023;
- spese compensate.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza del 19/09/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
, , in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei Parte_1 Parte_2 loro figli minori , , ; Persona_1 Persona_2 Per_3
Avv. Paola Marrosu, presente
APPELLANTI contro
Controparte_1
Avv. ti Anna Maria Antonietta Piredda, Simonetta Pagliazzo, MA SS, Maria Ida NA e
Alberto Sechi, presente Avv. Piredda;
APPELLATO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 355/2023 R.G. degli affari contenziosi, promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei loro figli minori (C.F. Persona_1
), (C.F. ), C.F._3 Persona_2 C.F._4 Per_3
( ), tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Paola C.F._5
Marrosu nonché domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Piazza Salvator Ruju n.6; CP_1
APPELLANTI
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ti Anna Maria Antonietta Piredda, Simonetta Pagliazzo, MA SS, Maria Ida NA e Alberto
Sechi nonché elettivamente domiciliato in Piazza del Comune n. 1; CP_1
APPELLATO All'udienza odierna la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da conclusioni richiamate a verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo in data 29/09/2022, il Controparte_1 conveniva in giudizio, di fronte al Tribunale di Sassari, e in CP_2 Controparte_3 proprio e quali genitori dei figli minori Persona_4 Persona_5 CP_4 CP_5
e in proprio e in qualità di genitori dei figli minori
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
, ed nonché al fine di conseguire il rilascio
[...] Persona_2 Per_3 Controparte_6 dell' immobile di sua proprietà sito “in S.S. 127 bis Caniga – Molafà n. 75, distinto in CP_1 catasto al Foglio 121 Mappale 208,” che asseriva occupato senza titolo dai resistenti. A sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva di aver edificato il suddetto bene durante gli anni cinquanta per farne “uso scolastico” e che la scuola, così come si evinceva dalla “relazione di servizio del
Comando di Polizia Locale di del 16.2.2022”, era stata illegittimamente occupata dai CP_1 convenuti. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, in Controparte_3 particolare eccepiva che: a) l'attore non era attivamente legittimato perché non aveva fornito prova del suo asserito diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa;
b) la sua persona “e prima di lui la sua famiglia di origine” erano residenti nel bene de quo “da almeno quarant'anni” e sullo stesso avevano esercitato un “possesso pacifico e ininterrotto”; c) parte attrice, in passato, mai aveva effettuato alcuna contestazione sull'impiego del bene;
d) sussistevano i presupposti per il proprio
“legittimo affidamento”; e) lui e la propria famiglia erano impossibilitati a reperire un altro luogo per dimorare.
Successivamente, in data 15/02/2023 il tribunale dichiarava la contumacia dei restanti convenuti.
Con note scritte depositate il 30/05/2023 il Comune di produceva le copie di alcune CP_1 planimetrie inerenti alla realizzazione di un immobile da adibire ad uso scolastico in località
“Molafà” e la “tabella delle espropriazioni” avente ad oggetto il mappale 173 del Foglio 121 del
Comune di CP_1
Con ordinanza in data 2/6/2023 il Tribunale, istruita la causa con soli documenti, accoglieva la domanda proposta dal ritenendo che avesse adeguatamente provato la proprietà del CP_1 fabbricato occupato dai convenuti mediante le produzioni del 30/05/2023, dalle quali si ricavava che l'immobile era stato costruito dallo stesso attore in seguito all' “espropriazione del terreno” per poi essere impiegato “come edificio scolastico.” Avverso la sentenza hanno proposto appello e , in proprio e in qualità Parte_1 Parte_2 di genitori dei figli minori, , ed nonostante fossero rimasti Persona_1 Persona_2 Per_3 contumaci nel giudizio di primo grado, lamentando:
1) “Violazione ed errata applicazione dell'art. 948 c.c..” Parte appellante sostiene che il non ha provato di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa e a Controparte_1 tal proposito evidenzia che: a) né la “relazione della polizia municipale” né “la planimetria fotografica” provano che la res occupata coincide con quella rivendicata (ossia quello “sito in Sassari S.S. 127 bis Caniga – Molafà n. 75” individuato catastalmente “al Foglio 121
Mappale 208”); b) l'“elaborato progettuale allegato alle note di trattazione scritta” del non dimostra, in alcun modo, che la scuola sia stata effettivamente costruita o che CP_1 controparte ne sia stata proprietaria;
c) “dalla tabella allegata alle” predette “note” emerge che il “progetto attiene ad un terreno contraddistinto in catasto al foglio 121, mapp. 173, intestato a , fu ”. Pertanto, secondo gli appellanti non sono Controparte_7 Per_6 stati provati né l'appartenenza al Comune del bene rivendicato né la corrispondenza tra la res oggetto di occupazione e il bene “catastalmente individuato in ricorso”.
2) “Travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c.”. L'appellante, in particolare, afferma che non è stata fornita prova del compimento di alcuna espropriazione dato che dall'“elaborato progettuale” in atti emerge “unicamente una tabella delle espropriazioni” da cui emerge la volontà di controparte “di procedere all'esproprio” senza che però risulti provato l'effettivo verificarsi dell'ablazione. I Sassu/Denurra ritengono, dunque, che il giudice di primo grado abbia male interpretato le produzioni documentali, sottolineando altresì che: a) tali atti non provano l'identità fra la res asseritamente espropriata e il fondo su cui insiste il fabbricato oggetto dell'azione di rivendicazione di controparte, in quanto i dati catastali relativi a tali terreni non corrispondono in alcun modo;
b) non risulta neppure provato “che l'edificio occupato sia quello rivendicato.”
Il costituendosi nel giudizio d'appello, ha dato atto di aver notificato Controparte_1
l'impugnata ordinanza a tutti convenuti, dunque anche ai che, nonostante la soccombenza Pt_2 dinanzi al Tribunale, non hanno proposto appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti. Ha, inoltre, eccepito la tardività della costituzione di parte appellante e l'inammissibilità di tutte le eccezioni formulate per la prima volta in appello, concludendo per la conferma della sentenza appellata, producendo ad ulteriore supporto della proprietà pubblica dell'edificio gli atti di affidamento dei lavori di edificazione all'impresa costruttrice e di cessione delle aree. La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'udienza del 19/09/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Preliminarmente, va dato atto dell'ammissibilità dei motivi di impugnazione, con i quali i signori contumaci in primo grado, sostanzialmente si sono limitati a prospettare, nel pieno Parte_3 rispetto del dettato dell'art. 345 c.p.c, una diversa valutazione degli elementi di prova rispetto a quella compiuta dal tribunale, senza introdurre né domande, né eccezioni né documenti nuovi.
Per quanto ammissibile, l'appello è infondato nel merito.
Con due motivi, che per ragioni di connessione sono trattati congiuntamente, gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 948 c.c. e 115 c.p.c., insistendo sul difetto di legittimazione del ad agire in rivendica e sulla mancanza di prova della proprietà dell'immobile. CP_1
Le censure non colgono nel segno.
A tal proposito, la Corte rileva che il nel rivendicare la proprietà del fabbricato Controparte_1 ubicato “in S.S. 127 bis Caniga – Molafà n. 75” e catastalmente individuato “al Foglio 121 CP_1
Mappale 208”, prima di tutto ha dedotto che si tratta di un edificio scolastico, realizzato dallo stesso ente negli anni '50 e destinato a tale pubblico uso. A sostegno di tale assunto, oltre alla relazione del
Corpo di Polizia Municipale del Comune di datata 16/02/2022 sulla presenza al suo interno CP_1 dei due nuclei familiari convenuti in giudizio, ha prodotto cinque tavole del 20/12/1956 relative a un progetto comunale di edilizia scolastica in località Caniga-Molafà riferite al fabbricato in oggetto. Si tratta pertanto di un edificio pubblico, sorto come tale, perché costruito da un ente pubblico con fondi pubblici e destinato ad un uso pubblico, appunto quello scolastico.
Ora, indipendentemente dal fatto che il numero di mappale del terreno sul quale è sorto l'edificio scolastico (nelle tavole progettuali si fa riferimento al mapp. n.173 intestato a tale Controparte_7
fu ”), non corrisponda all'attuale identificativo del fabbricato (nell'atto di citazione si
[...] Per_6 domanda il rilascio di un fabbricato oggi distinto al n. 208 del fg. 121), non è in discussione che i due nuclei familiari occupino l'ex scuola elementare di Caniga-Molafà, di proprietà dell'ente pubblico che, previo esproprio dei terreni, ha provveduto a costruirla e adibirla ad uso scolastico.
D'altronde i convenuti costituitisi nel giudizio di primo grado non contestato di occupare proprio la vecchia scuola elementare di Caniga-Molafà, limitandosi ad eccepire genericamente il difetto di legittimazione dell'attore e l'irrilevanza di eventuali intestazioni catastali, nonché pretestuose discordanze tra il fabbricato rappresentato nel progetto e quello occupato.
In realtà il non ha mai prodotto un certificato catastale, che, come è noto, niente avrebbe CP_1 aggiunto sulla titolarità del bene rivendicato (cfr. da ultimo Cass. ord. N. 4547/2025, sull'inidoneità delle risultanze catastali a costituire prova della proprietà in quanto forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale).
È vero invece che in forza del disposto dell'art. 345 3° co. c.p.c. non sono utilizzabili i documenti prodotti dal per la prima volta nel giudizio d'appello. Secondo Cass. Controparte_1
Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 “ Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere.
Ebbene, nel caso in oggetto nessuna ricerca complessa può aver giustificato la loro produzione tardiva. Tanto più che si tratta degli atti del medesimo procedimento espropriativo, in parte già documentato dal nel primo grado del giudizio. Niente, dunque, che non fosse già nella CP_1 disponibilità dell'ente pubblico, che ha avuto tempi assai lunghi (per quanto non abbiano formulato domanda di usucapione, i convenuti hanno sostenuto di occupare l'immobile da oltre quarant'anni) nei quali ben avrebbe potuto apprestare le proprie difese, ricercando tutta la documentazione utile a ricostruire la “storia” dell'edificio scolastico oggetto di rivendica.
In ogni caso, dall'esame della documentazione regolarmente prodotta nel primo grado del giudizio,
e dal dato oggettivo e incontestato che si tratti della ex scuola elementare di Caniga-Molafà, si può affermare con sicurezza che il nel corso degli anni '50, ha realizzato l'edificio Controparte_1 in località Caniga-Molafà, procedendo all'esproprio del terreno distinto in catasto al mappale n. 173
F. 121, all'epoca appartenente a destinandolo a scuola elementare. CP_7
Dalle produzioni in atti emerge anche che la polizia municipale del Comune di in data CP_1
16/02/2022, recatasi nella ex scuola elementare di Caniga Molafà, oggi civico n. 75 della strada statale 127 bis Caniga Molafà, vi accertava la presenza di e , i quali CP_2 Parte_1 dichiaravano di abitare in tale immobile unitamente ai loro nuclei familiari e a Controparte_6
(v. relazione della polizia municipale del 16/02/2022).
[...]
Non avendo i convenuti giustificato in alcun modo l'occupazione dell'immobile né formulato domanda riconvenzionale di usucapione (che avrebbe aperto diversi scenari, rimasti incontestabilmente estranei al presente giudizio), non può che trovare accoglimento la domanda di rivendicazione proposta dal come ben giudicato dal Tribunale con sentenza che si CP_1 conferma integralmente anche in questa sede.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti in ragione del comportamento del che per decenni si è disinteressato delle sorti dell'edificio scolastico e della sua Controparte_1 indebita occupazione abbandonandolo alle sue sorti e ingenerando negli occupanti il convincimento
(seppur errato) di impiegare legittimamente un bene ormai abbandonato dal proprietario.
Sussistono, invece, le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n.
115/2002 come mod. dalla L.228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da e in proprio e in qualità di genitori dei Parte_1 Parte_2 figli minori: , ed avverso l'ordinanza n. 909/2023 del Persona_1 Persona_2 Per_3
Tribunale di Sassari, pubblicata il 2/06/2023;
- spese compensate.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza del 19/09/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni