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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1164/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7528/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023113188000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023113188000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023113188000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione Mod. PF/2021 (anno
2020), dalla quale scaturiva l'iscrizione a ruolo per un debito residuo derivante dal versamento solo parziale delle imposte dichiarate. Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto deducendo l'assoluta inesistenza del presupposto d'imposta: il reddito di fonte estera (ammontante a € 33.774,00) dichiarato al quadro RC e per il quale è stata parzialmente versata l'imposta, costituisce in realtà una prestazione economica erogata dall'ente belga INAMI a titolo di pensione di invalidità per malattia professionale (silicosi) contratta in qualità di minatore, con inabilità riconosciuta al 66%. Richiamando la prassi ministeriale (Risoluzione n. 39/E e
Circolare n. 302/E del 1997), il ricorrente evidenzia la natura meramente risarcitoria (danno biologico) di tale rendita, come tale non assoggettabile a tassazione ex art. 6 del D.P.R. 917/1986. A riprova della propria pretesa, allega la certificazione dell'INAMI e un precedente provvedimento di sgravio in autotutela emesso dalla medesima Agenzia per l'anno 2016. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - DP di Cosenza, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio non contesta in linea di principio la non imponibilità della pensione di invalidità per silicosi, ma rileva la carenza probatoria nel caso di specie, lamentando che il ricorrente non avrebbe prodotto la specifica certificazione rilasciata dall'autorità belga attestante che i redditi corrisposti esattamente nell'anno 2020 si riferiscano in via esclusiva a tale causale. L'Agenzia dichiara comunque la propria disponibilità all'annullamento del ruolo qualora tale specifica certificazione dovesse essere prodotta.
All'udienza pubblica del 17/02/2026, udito il rappresentante dell'Ufficio che si è riportato alle proprie controdeduzioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La controversia verte sulla legittimità della pretesa impositiva riferita a una pensione erogata dallo Stato estero (Belgio) a favore del ricorrente, ex minatore affetto da silicosi. Risulta pacifico, in punto di diritto, che le pensioni o rendite erogate da enti previdenziali esteri per infortuni sul lavoro o malattie professionali abbiano natura prettamente risarcitoria e, dirette a reintegrare il danno alla salute e al patrimonio biologico del lavoratore, non siano riconducibili alla categoria dei redditi imponibili ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 917/1986 (TUIR). Tale principio è del resto confermato dalla stessa
Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 39/E/1997 e la Circolare n. 302/E/1997. Nel caso in esame, il ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio l'attestazione dell'Istituto belga INAMI, dalla quale si evince chiaramente lo status di "operaio minatore del regime speciale" e il riconoscimento dell'inabilità permanente al 66% a far data dal 1995 per malattia professionale. La difesa dell'Ufficio, che subordina lo sgravio alla produzione di un'ulteriore e specifica certificazione attestante la natura degli importi erogati nella singola annualità 2020, appare in questa sede infondata e unicamente formalistica. Trattandosi di un'inabilità permanente e irreversibile, accertata per una grave malattia professionale (silicosi), la natura del trattamento pensionistico spettante al ricorrente non muta di anno in anno. A conferma di ciò, vi è il comportamento concludente della stessa Agenzia delle Entrate, la quale, in relazione all'annualità 2016, ha già valutato positivamente la medesima documentazione annullando la pretesa in autotutela. Ne consegue che il reddito in questione è esente da imposizione. Il fatto che il contribuente abbia erroneamente indicato tale prestazione nel Modello PF/2021 e provveduto a versare una parte delle imposte non è idoneo a generare un'obbligazione tributaria laddove manchi, a monte, il presupposto d'imposta (art. 53 Cost.), configurando il parziale versamento un mero indebito oggettivo. La cartella impugnata deve pertanto essere annullata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari a € 2.439,59), applicando i parametri minimi previsti per le controversie di modico valore innanzi al Giudice Monocratico, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne abbia fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 03420230023113188000.
• Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. come per legge e contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7528/2024 depositato il 08/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023113188000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023113188000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230023113188000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione Mod. PF/2021 (anno
2020), dalla quale scaturiva l'iscrizione a ruolo per un debito residuo derivante dal versamento solo parziale delle imposte dichiarate. Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto deducendo l'assoluta inesistenza del presupposto d'imposta: il reddito di fonte estera (ammontante a € 33.774,00) dichiarato al quadro RC e per il quale è stata parzialmente versata l'imposta, costituisce in realtà una prestazione economica erogata dall'ente belga INAMI a titolo di pensione di invalidità per malattia professionale (silicosi) contratta in qualità di minatore, con inabilità riconosciuta al 66%. Richiamando la prassi ministeriale (Risoluzione n. 39/E e
Circolare n. 302/E del 1997), il ricorrente evidenzia la natura meramente risarcitoria (danno biologico) di tale rendita, come tale non assoggettabile a tassazione ex art. 6 del D.P.R. 917/1986. A riprova della propria pretesa, allega la certificazione dell'INAMI e un precedente provvedimento di sgravio in autotutela emesso dalla medesima Agenzia per l'anno 2016. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - DP di Cosenza, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio non contesta in linea di principio la non imponibilità della pensione di invalidità per silicosi, ma rileva la carenza probatoria nel caso di specie, lamentando che il ricorrente non avrebbe prodotto la specifica certificazione rilasciata dall'autorità belga attestante che i redditi corrisposti esattamente nell'anno 2020 si riferiscano in via esclusiva a tale causale. L'Agenzia dichiara comunque la propria disponibilità all'annullamento del ruolo qualora tale specifica certificazione dovesse essere prodotta.
All'udienza pubblica del 17/02/2026, udito il rappresentante dell'Ufficio che si è riportato alle proprie controdeduzioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La controversia verte sulla legittimità della pretesa impositiva riferita a una pensione erogata dallo Stato estero (Belgio) a favore del ricorrente, ex minatore affetto da silicosi. Risulta pacifico, in punto di diritto, che le pensioni o rendite erogate da enti previdenziali esteri per infortuni sul lavoro o malattie professionali abbiano natura prettamente risarcitoria e, dirette a reintegrare il danno alla salute e al patrimonio biologico del lavoratore, non siano riconducibili alla categoria dei redditi imponibili ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 917/1986 (TUIR). Tale principio è del resto confermato dalla stessa
Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 39/E/1997 e la Circolare n. 302/E/1997. Nel caso in esame, il ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio l'attestazione dell'Istituto belga INAMI, dalla quale si evince chiaramente lo status di "operaio minatore del regime speciale" e il riconoscimento dell'inabilità permanente al 66% a far data dal 1995 per malattia professionale. La difesa dell'Ufficio, che subordina lo sgravio alla produzione di un'ulteriore e specifica certificazione attestante la natura degli importi erogati nella singola annualità 2020, appare in questa sede infondata e unicamente formalistica. Trattandosi di un'inabilità permanente e irreversibile, accertata per una grave malattia professionale (silicosi), la natura del trattamento pensionistico spettante al ricorrente non muta di anno in anno. A conferma di ciò, vi è il comportamento concludente della stessa Agenzia delle Entrate, la quale, in relazione all'annualità 2016, ha già valutato positivamente la medesima documentazione annullando la pretesa in autotutela. Ne consegue che il reddito in questione è esente da imposizione. Il fatto che il contribuente abbia erroneamente indicato tale prestazione nel Modello PF/2021 e provveduto a versare una parte delle imposte non è idoneo a generare un'obbligazione tributaria laddove manchi, a monte, il presupposto d'imposta (art. 53 Cost.), configurando il parziale versamento un mero indebito oggettivo. La cartella impugnata deve pertanto essere annullata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari a € 2.439,59), applicando i parametri minimi previsti per le controversie di modico valore innanzi al Giudice Monocratico, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne abbia fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 03420230023113188000.
• Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. come per legge e contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.