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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/07/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] bis, c. f. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Sant'Agata di Militello, Contrada Calarco n. 4, presso lo studio dell'avv. Graziella Angela Bonica, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Manfredi Gigliotti, C.F._2 giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione dei coniugi.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
19.09.1987 con - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Capo d'Orlando, atto n.47, parte II, Serie A, anno 1987- che dal matrimonio non erano nati figli, che, successivamente, l'affectio coniugalis era venuta
1 meno essendo divenuta la convivenza intollerabile a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto l'emissione della sentenza di separazione e l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore. costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1 separazione ed ha chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale per le ragioni meglio indicate in atti.
Con istanza congiunta depositata il 16.05.2025 le parti dando atto di avere raggiunto un accordo hanno rinunciato a comparire personalmente all'udienza del 2.07.2025.
Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla base dell'art. 151 comma I, c.c., la pronuncia di separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie i coniugi non si sono riconciliati e vivono da tempo separati circostanza, questa, che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
è evidente, pertanto, che il rapporto tra i coniugi è privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
Con riferimento alle altre domande avanzate dalle parti, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli e ritenuto che le parti hanno raggiunto un accordo, il Collegio ritiene che la separazione può essere regolata secondo quanto indicato dalla parti nella scrittura depositata il 30.6.2025.
Invero l'accordo raggiunto dalle parti può essere interamente recepito ai fini della separazione in quanto lo stesso non si pone in contrasto con le norme imperative.
Sulla base di quanto esposto vengono recepite le condizioni di cui alla memoria di costituzione sottoscritta dalle parti in data 14.05.2025 e depositata il 30.06.2025.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti avendo quest'ultime raggiunto un accordo sulla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 232/2025 R.G. così provvede:
2 1) recepisce le condizioni della separazione personale dei coniugi Parte_1
e per come indicate nella
[...] Controparte_1 memoria di costituzione sottoscritta il 14.05.2025 e depositata il 30.05.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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