Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia. (Fattispecie riferita a pretesa diffamazione consumata in un articolo di un quotidiano a diffusione nazionale, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di Monza, sul rilievo che la tipografia in cui si stampavano le edizioni nazionali del giornale aveva sede nel relativo circondario).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2007, n. 25804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25804 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2384
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 009539/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TR. MILANO - CONFLITTO -;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE DI MONZA SEZ. DIST. DESIO;
ORDINANZA del 06/03/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO. lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, (competenza del tribunale di Milano).
OSSERVA
Con sentenza del 4.4.2005 il Tribunale di Monza - Sez. di Desio - declinava in favore del Tribunale di Milano la competenza a giudicare su reato a mezzo stampa, ascritto a PI IZ e realizzato tramite il quotidiano "Il Giornale". Osservava che la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello in cui si trova la tipografia dalla quale escono le copie per essere avviate alle rivendite. Gli sviluppi della tecnologia avevano reso incerto tale criterio;
in particolare, il quotidiano in questione era predisposto presso un'officina grafica di Milano e teletrasmesso ad una serie di "stabilimenti di stampa" sparsi in tutto il territorio nazionale, fra i quali quello di Padernò Dugnano, "luogo che ha sino ad ora radicato la competenza... avanti a questo giudice". L'unico riferimento certo era dunque il luogo della consegna in Prefettura delle cd. copie d'obbligo (nel caso di specie, Milano). Pervenuti gli atti all'udienza preliminare nella sede di Milano, il giudice osservava che il luogo di stampa risulta "ufficialmente" situato in Padernò Dugnano, circondario di Monza, e non vi è motivo per far riferimento a diversa località.
Rilevava quindi:
conflitto negativo di competenza, qui rimettendo gli atti per la decisione con ordinanza del 6.3.2007. Le parti civili sono intervenute con memoria, sostenendo la competenza del Tribunale di Monza alla stregua di numerosi precedenti di legittimità ed anche sul rilievo della sopravvenuta abrogazione (con L. 15 aprile 2004, n.106 e D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252) della L. 2 febbraio 1939, n. 374
(già da tempo caduta in desuetudine), che prevedeva la consegna di quattro esemplari di ogni stampato alla Prefettura della Provincia nel cui territorio si trova l'officina grafica "prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione".
Il conflitto è sussistente ed ammissibile, poiché le contrastanti prese di posizione dei giudici interessati hanno determinato una stasi del processo insuperabile senza l'intervento regolatore di questa Corte. La soluzione discende da principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La competenza per territorio, nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello ove avviene la stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi, e quindi la sua diffusione, intesa in senso potenziale (cfr., "ex multis", Cass., Sez. 1, 18.10/4.12.1991, confl., comp. in proc. Cantasse). La regola vale anche quando trattasi di quotidiano a diffusione nazionale, ma corredato di edizioni locali non stampate nello stesso luogo di quella principale;
in tal caso però, attesa l'autonomia delle parti e in virtù dell'enunciato criterio dell'immediata diffusione, occorre far riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale si è realizzato il reato (Cass., Sez. 1, 26.11/5.12.2002, confl., comp. in proc. Calabrese). Solo eccezionalmente si è invece fatto riferimento al deposito in Prefettura delle copie, ma limitatamente al caso in cui la prima diffusione del giornale non coincide con il momento del suo distacco dall'azienda tipografica e si verifica successivamente, all'atto dell'assemblaggio di parti non autonome (copertina, inserti, ecc.) stampate in luoghi diversi (Cass., Sez. 1, 5.6/12.10.2000, confl. comp. in proc. Pansa ed altri). Quale che sia il fondamento di tale non pacifica giurisprudenza, essa risulta inapplicabile al caso di specie, in cui - alla stregua del sommario apprezzamento di fatto consentito in sede di risoluzione del conflitto - non emerge una situazione riconducibile all'ipotesi eccezionale da ultimo descritta;
risulta infatti che gli articoli ritenuti diffamatori sono stati pubblicati sull'edizione nazionale del quotidiano, e materialmente nella stamperia di Padernò Dugnano, che va ritenuto luogo di prima diffusione in quanto lo stabilimento - a differenza degli altri, di interesse locale, sparsi sul territorio nazionale - è immediatamente prossimo al luogo in cui avvengono le attività di preparazione e teletrasmissione del testo, ed è proprio in rapporto alla sua ubicazione che veniva individuata la Prefettura competente a ricevere le copie d'obbligo. Va pertanto riconosciuto la competenza del Tribunale di Monza, Sezione di Desio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Monza, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007