Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2007, n. 25804
CASS
Sentenza 12 giugno 2007

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Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia. (Fattispecie riferita a pretesa diffamazione consumata in un articolo di un quotidiano a diffusione nazionale, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di Monza, sul rilievo che la tipografia in cui si stampavano le edizioni nazionali del giornale aveva sede nel relativo circondario).

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  • 1Avvocati, pubblicità informativa, modalità attuative, illecito disciplinare, atipicitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2007, n. 25804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25804
Data del deposito : 12 giugno 2007

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