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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13159 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 2271/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. MO PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] - RM - il 27.7.1967), Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Mordini 14, presso lo studio dell'avv. Giovanni Petrillo che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del per il Lazio, elettivamente CP_1 Controparte_2 domiciliato in Roma, Piazza 5 Giornate 3, rappresentato e difeso dall'avv.
IA NA in virtù di procura generale alle liti in atti convenuto
N O N C H E '
Controparte_3
convenuta contumace all'esito dell'udienza del 18.12.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti costituite) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
dichiara che in relazione all'infortunio sul lavoro subìto da
[...]
l 30.6.2023, quest'ultimo ha diritto alla indennità per inabilità Parte_1
temporanea assoluta dal 4.7.2023 al 25.11.2023 e all'indennizzo per danno biologico nella misura del 7% con decorrenza 26.11.2023; condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente della predetta CP_1
indennità per inabilità temporanea assoluta, con la decorrenza indicata e in misura di legge, nonché del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con le indicate decorrenza e misura, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
rigetta le restanti domande proposte nei confronti dell' CP_1
compensa per 1/3 le spese del giudizio e condanna l' a rimborsare in CP_1 favore del procuratore antistatario di parte ricorrente i restanti 2/3 che si liquidano in € 3.091,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
nulla per le spese tra le altre parti;
pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legali, già CP_1 liquidate con separato decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
dipendente di con mansioni di Parte_1 Controparte_3
autista di pullman gran turismo, ha esposto che in data 30.6.2023 aveva subìto un infortunio sul lavoro (alle ore 7,30, presso il Lungotevere delle Navi a Roma, nel sollevare un pesante bagaglio di un passeggero, aveva avvertito forte dolore alla spalla destra). Denunciato all' detto infortunio, l' aveva CP_1 CP_4 disatteso tutte le richieste per insussistenza del nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata.
Il ha impugnato il rigetto dell' chiedendo al giudice Parte_1 CP_1
l'accertamento del nesso di causalità tra infortunio subìto e patologia diagnosticata e la condanna dell' alle prestazioni invocate. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l' che non ha contestato la sussistenza CP_1 dell'infortunio sul lavoro, ha precisato di essere eventualmente tenuto alle sole prestazioni di legge (inabilità temporanea assoluta e danno biologico), riportandosi comunque alla valutazione medica negativa effettuata in sede amministrativa.
Il datore di lavoro non si è invece costituito, Controparte_3 nonostante la ritualità della notifica.
Espletata Ctu medico legale, la causa è stata decisa.
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La domanda del è fondata nei limiti e nei termini che seguono. Parte_1
2 Il ricorrente ha convenuto in giudizio sia l' che il proprio datore di CP_1
lavoro. Nei confronti di quest'ultimo, tuttavia, non ha azionato alcuna domanda
(cfr. le conclusioni del ricorso), sicché non si riesce a comprendere il titolo e il motivo per cui esso è stato convenuto. Di conseguenza, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro.
Per quanto riguarda l' (unico destinatario delle domande del CP_1
, va precisato che esso non può che rispondere per le prestazioni Parte_1 previste dalla legge (Testo unico n. 1124/1965 e d.lgs. n. 38/2000), e cioè per la inabilità temporanea assoluta e per l'indennizzo per danno biologico.
Detto ciò, il Ctu medico-legale nominato (dr. ) ha accertato Persona_1 che a seguito dell'evento del 30.6.2023 il ha riportato un “trauma Parte_1
distorsivo di spalla destra con lesione del sovraspinoso”, che ha comportato un periodo di inabilità temporanea estesa dal giorno 30.06.2023 al giorno
25.11.2023; che i postumi a carattere permanente medico-legalmente apprezzabili, residuati dalla predetta lesività, sono consistiti in “Esiti algo- disfunzionali di trauma distorsivo di spalla destra con lesione del sovraspinoso, chirurgicamente trattata mediante intervento chirurgico in artroscopia, in soggetto con artrosi acromion-claveare e processi degenerativi a carico dell'articolazione medesima”, e che, anche tenuto conto “dello stato anteriore del soggetto, affetto da patologia artrosico-degenerativa del medesimo distretto articolare oggetto della suddetta lesività”, a seguito di dette menomazioni è conseguita una invalidità, intesa come danno biologico, valutabile in misura complessivamente pari al 7%, sulla base dei valori di cui alla tabella delle menomazioni approvata con Decreto del 12 luglio 2000.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità (cfr. anche le condivisibili risposte date dal Ctu alle osservazioni alla bozza di perizia mosse dal consulente . CP_1
Il ha pertanto diritto alla indennità giornaliera per inabilità Parte_1
temporanea assoluta a decorrere dal 4.7.2023 (quarto giorno successivo all'infortunio, ex art. 68 T.U, n. 1124/1965) e fino al 25.11.2023. Il ricorrente ha altresì diritto all'indennizzo per danno biologico nella misura del 7% con
3 decorrenza dal primo giorno successivo la cessazione della inabilità temporanea assoluta (26.11.2023).
L' va di conseguenza condannato a corrispondere al detta CP_1 Parte_1 indennità giornaliera e detto indennizzo, con le indicate misura e decorrenza, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Le restanti domande proposte nei confronti dell' vanno invece CP_1 disattese.
Visto l'esito del giudizio, le spese di esso vanno compensate nella misura di 1/3. I restanti 2/3, liquidati come in dispositivo nonché distratti ex art. 93
c.p.c., vanno posti a carico dell' CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n.
4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (indeterminabile, e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00); si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) i cui rispettivi valori medi sono stati tutti ridotti al 50% (ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022) considerata la semplicità della questione trattata. Del totale così raggiunto (€ 4.636,50) si sono liquidati i soli 2/3, vista la compensazione parziale effettuata.
Tra le altre parti non si ha luogo a provvedere sulle spese, vista la contumacia della seconda parte convenuta.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
Roma, 19.12.2025.
Il giudice
MO IA
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