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Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22121 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI IN nato a [...]( ALBANIA) il 08/03/1976 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COCCOMELLO, nel senso del rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22121 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di NA IM avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per ingiusta detenzione. Si è trattato di istanza motivata in ragione della ritenuta ingiusta detenzione patita pari ad anni 1 e mesi 7 di reclusione in ragione dell'eccedenza della custodia cautelare subita (per un totale di anni 4 e mesi 3 di reclusione) rispetto alla condanna definitiva alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione (così determinata all'esito di due giudizi di rinvio seguiti a decisioni della Suprema Corte). 2. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale NA IM ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge e vizio congiunto di motivazione. 2.1. In primo luogo, si deduce l'erronea applicazione del principio di diritto per cui in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato o in concreto inflitta, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale». La Corte territoriale non avrebbe difatti considerato che per il reato in ordine al quale vi è stato proscioglimento nel merito all'esito dell'ultimo giudizio di merito è stata inflitta una pena di 10 mesi di reclusione quale aumento per la continuazione, trattandosi di aumento unico per la continuazione anche con altra fattispecie di reato (quella di cui al capo 9). 2.2. Si censura altresì l'ordinanza nella parte in cui esclude l'ingiustizia della detenzione avendo la Corte territoriale ravvisato la condotta ostativa del richiedente, sinergica rispetto all'intervento dell'autorità e al suo mantenimento, nella sussistenza del reato di cui al capo 7 (poi dichiarato estinto per prescrizione in sede di legittimità). 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito specificati. 2. L'istanza di riparazione è stata motivata in ragione della ritenuta ingiusta detenzione patita, pari ad anni 1 e mesi 7 di reclusione, in ragione dell'eccedenza della custodia cautelare subita (per un totale di anni 4 e mesi 3 di reclusione) rispetto alla condanna definitiva alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione (così determinata all'esito di due giudizi di rinvio seguiti a decisioni della Suprema Corte). L'ordinanza cautelare genetica è stata difatti emessa con riferimento ai reati, per i quali il richiedente è stato giudicato in simultaneus processus caratterizzato da due giudizi rescindenti di legittimità, di cui agli articoli: - 416 cod. pen. (capo 7), fattispecie per la quale è stata dichiarata, in sede di legittimità, l'estinzione per prescrizione;
- 81, 110 e 600-sexies cod. pen. (capo 8), fattispecie per la quale vi è stato proscioglimento per insussistenza del fatto in sede di legittimità; - 81, 110 cod. pen. e artt. 3 e 4 1 I. n. 75 del 1958 (capo 9), per il quale vi è stata condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione all'esito del secondo giudizio di rinvio (disposto dalla Suprema Corte per la rideterminazione della pena proprio in conseguenza dell'estinzione per prescrizione e del proscioglimento nel merito, rispettivamente, per i capi 7 e 8). 3. Ricostruita nei termini di cui innanzi la vicenda processuale, la Corte territoriale ha escluso il diritto all'equa riparazione in forza di due autonome rationes e in particolare dell'intervenuta declaratoria di estinzione di uno dei reati per prescrizione oltre che, comunque, dalla condotta ostativa del richiedente (proprio con riferimento all'intervento dell'autorità in merito al detto reato). 4. Quanto al primo dei due autonomi fondamenti della decisione, si è argomentato dalla intervenuta prescrizione del reato associativo (di cui al capo 7), rendendo essa non configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui, come quello di specie, non si sia trattato di c.d. «ingiustizia formale», e sempre che la durata della custodia cautelare sofferta non risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta (dovendo invece considerarsi ai fini della riparazione, nel caso opposto, solo la parte di detenzione '3 subita in eccedenza rispetto alla pena astrattamente irrogabile o concretamente inflitta). 4.1. La Corte sostanzialmente ha fatto applicazione del consolidato principio per cui in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato o in concreto inflitta, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (ex plurimis: Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non massinnata;
Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. 4, n. 27466 del 26/03/2009, Marino, Rv. 245108; si vedano altresì Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855, Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264, nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076). 4.2. Il giudice della riparazione, come correttamente dedotto dal ricorrente con il primo profilo di cui al motivo unico di ricorso, ha fatto erronea applicazione del principio innanzi richiamato laddove ha ritenuto che nella specie la pena inflitta fosse superiore alla durata della custodia cautelare. La Corte, difatti, non ha considerato che, dopo il primo annullamento con rinvio, è stata comminata la pena finale di 5 anni e 10 mesi di reclusione, determinata partendo da 5 anni di reclusione per il capo 8 - per il quale la Suprema Corte ha prosciolto nel secondo giudizio di legittimità per insussistenza del fatto - aumentata di 10 mesi di reclusione complessivi per la continuazione con il capo 7 (fattispecie associativa per la quale vi è stato poi proscioglimento per prescrizione in sede di legittimità) e con il capo 9 (l'unica fattispecie per la quale vi è stata condanna passata in giudicato). Per il detto capo 9 poi, la Corte d'appello, all'esito dell'ultimo giudizio di rinvio (tale solo per la determinazione della pena) ha inflitto la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Sicché, essendo la pena in concreto inflitta per la fattispecie associativa di cui al capo 7 (poi dichiarata prescritta) compresa nei 10 mesi di reclusione frutto della continuazione (insieme con il capo 9), la pena in concreto inflitta risulta inferiore alla durata effettiva della misura cautelare patita. 4 \i Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 marzo 2023 ,-- Il Co siglier stens-ore Il Pr ente 5. Tuttavia, vi è una seconda autonoma ragione fondante la decisione, che fa perno sulla condotta ostativa del richiedente proprio con riferimento all'intervento dell'autorità in merito al reato per il quale è intervenuto proscioglimento per prescrizione, è invece aggredita dal ricorrente con un profilo di censura infondato, pertanto inidoneo a privare la statuizione del proprio fondamento. La Corte territoriale, in particolare, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che il Collegio intende ribadire, per cui sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, sempre che, diversamente da quanto avvenuto nella specie, non sia individuabile una condotta del richiedente gravemente colposa e tale da avere avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà (Sez. 4, n. 32136 del 11/04/2017, Carano, Rv. 270420, la quale argomenta anche da Corte cost. n. 219 del 2008). Nella specie, difatti, il giudice della riparazione ha ravvisato la condotta ostativa del richiedente proprio nella sua ritenuta intraneità al sodalizio di cui al capo 7 (fattispecie prescritta), accertata in ragione della sentenza di merito, sul punto annullata dalla Suprema Corte solo per l'intervenuta prescrizione. Il riferimento è, in particolare, alla presenza del richiedente, con una delle vittime, presso uno degli alloggi ove erano segregate le ragazze straniere oggetto di sfruttamento della prostituzione, valutata in uno con gli elementi di cui alle dichiarazioni rese delle persone offese, acquisite al processo penale, oltre che con gli elementi emergenti delle intercettazioni (sempre agli atti del processo penale). 6. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COCCOMELLO, nel senso del rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22121 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di NA IM avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per ingiusta detenzione. Si è trattato di istanza motivata in ragione della ritenuta ingiusta detenzione patita pari ad anni 1 e mesi 7 di reclusione in ragione dell'eccedenza della custodia cautelare subita (per un totale di anni 4 e mesi 3 di reclusione) rispetto alla condanna definitiva alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione (così determinata all'esito di due giudizi di rinvio seguiti a decisioni della Suprema Corte). 2. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale NA IM ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge e vizio congiunto di motivazione. 2.1. In primo luogo, si deduce l'erronea applicazione del principio di diritto per cui in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato o in concreto inflitta, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale». La Corte territoriale non avrebbe difatti considerato che per il reato in ordine al quale vi è stato proscioglimento nel merito all'esito dell'ultimo giudizio di merito è stata inflitta una pena di 10 mesi di reclusione quale aumento per la continuazione, trattandosi di aumento unico per la continuazione anche con altra fattispecie di reato (quella di cui al capo 9). 2.2. Si censura altresì l'ordinanza nella parte in cui esclude l'ingiustizia della detenzione avendo la Corte territoriale ravvisato la condotta ostativa del richiedente, sinergica rispetto all'intervento dell'autorità e al suo mantenimento, nella sussistenza del reato di cui al capo 7 (poi dichiarato estinto per prescrizione in sede di legittimità). 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito specificati. 2. L'istanza di riparazione è stata motivata in ragione della ritenuta ingiusta detenzione patita, pari ad anni 1 e mesi 7 di reclusione, in ragione dell'eccedenza della custodia cautelare subita (per un totale di anni 4 e mesi 3 di reclusione) rispetto alla condanna definitiva alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione (così determinata all'esito di due giudizi di rinvio seguiti a decisioni della Suprema Corte). L'ordinanza cautelare genetica è stata difatti emessa con riferimento ai reati, per i quali il richiedente è stato giudicato in simultaneus processus caratterizzato da due giudizi rescindenti di legittimità, di cui agli articoli: - 416 cod. pen. (capo 7), fattispecie per la quale è stata dichiarata, in sede di legittimità, l'estinzione per prescrizione;
- 81, 110 e 600-sexies cod. pen. (capo 8), fattispecie per la quale vi è stato proscioglimento per insussistenza del fatto in sede di legittimità; - 81, 110 cod. pen. e artt. 3 e 4 1 I. n. 75 del 1958 (capo 9), per il quale vi è stata condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione all'esito del secondo giudizio di rinvio (disposto dalla Suprema Corte per la rideterminazione della pena proprio in conseguenza dell'estinzione per prescrizione e del proscioglimento nel merito, rispettivamente, per i capi 7 e 8). 3. Ricostruita nei termini di cui innanzi la vicenda processuale, la Corte territoriale ha escluso il diritto all'equa riparazione in forza di due autonome rationes e in particolare dell'intervenuta declaratoria di estinzione di uno dei reati per prescrizione oltre che, comunque, dalla condotta ostativa del richiedente (proprio con riferimento all'intervento dell'autorità in merito al detto reato). 4. Quanto al primo dei due autonomi fondamenti della decisione, si è argomentato dalla intervenuta prescrizione del reato associativo (di cui al capo 7), rendendo essa non configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui, come quello di specie, non si sia trattato di c.d. «ingiustizia formale», e sempre che la durata della custodia cautelare sofferta non risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta (dovendo invece considerarsi ai fini della riparazione, nel caso opposto, solo la parte di detenzione '3 subita in eccedenza rispetto alla pena astrattamente irrogabile o concretamente inflitta). 4.1. La Corte sostanzialmente ha fatto applicazione del consolidato principio per cui in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato o in concreto inflitta, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (ex plurimis: Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non massinnata;
Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. 4, n. 27466 del 26/03/2009, Marino, Rv. 245108; si vedano altresì Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855, Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264, nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076). 4.2. Il giudice della riparazione, come correttamente dedotto dal ricorrente con il primo profilo di cui al motivo unico di ricorso, ha fatto erronea applicazione del principio innanzi richiamato laddove ha ritenuto che nella specie la pena inflitta fosse superiore alla durata della custodia cautelare. La Corte, difatti, non ha considerato che, dopo il primo annullamento con rinvio, è stata comminata la pena finale di 5 anni e 10 mesi di reclusione, determinata partendo da 5 anni di reclusione per il capo 8 - per il quale la Suprema Corte ha prosciolto nel secondo giudizio di legittimità per insussistenza del fatto - aumentata di 10 mesi di reclusione complessivi per la continuazione con il capo 7 (fattispecie associativa per la quale vi è stato poi proscioglimento per prescrizione in sede di legittimità) e con il capo 9 (l'unica fattispecie per la quale vi è stata condanna passata in giudicato). Per il detto capo 9 poi, la Corte d'appello, all'esito dell'ultimo giudizio di rinvio (tale solo per la determinazione della pena) ha inflitto la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Sicché, essendo la pena in concreto inflitta per la fattispecie associativa di cui al capo 7 (poi dichiarata prescritta) compresa nei 10 mesi di reclusione frutto della continuazione (insieme con il capo 9), la pena in concreto inflitta risulta inferiore alla durata effettiva della misura cautelare patita. 4 \i Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 marzo 2023 ,-- Il Co siglier stens-ore Il Pr ente 5. Tuttavia, vi è una seconda autonoma ragione fondante la decisione, che fa perno sulla condotta ostativa del richiedente proprio con riferimento all'intervento dell'autorità in merito al reato per il quale è intervenuto proscioglimento per prescrizione, è invece aggredita dal ricorrente con un profilo di censura infondato, pertanto inidoneo a privare la statuizione del proprio fondamento. La Corte territoriale, in particolare, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che il Collegio intende ribadire, per cui sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, sempre che, diversamente da quanto avvenuto nella specie, non sia individuabile una condotta del richiedente gravemente colposa e tale da avere avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà (Sez. 4, n. 32136 del 11/04/2017, Carano, Rv. 270420, la quale argomenta anche da Corte cost. n. 219 del 2008). Nella specie, difatti, il giudice della riparazione ha ravvisato la condotta ostativa del richiedente proprio nella sua ritenuta intraneità al sodalizio di cui al capo 7 (fattispecie prescritta), accertata in ragione della sentenza di merito, sul punto annullata dalla Suprema Corte solo per l'intervenuta prescrizione. Il riferimento è, in particolare, alla presenza del richiedente, con una delle vittime, presso uno degli alloggi ove erano segregate le ragazze straniere oggetto di sfruttamento della prostituzione, valutata in uno con gli elementi di cui alle dichiarazioni rese delle persone offese, acquisite al processo penale, oltre che con gli elementi emergenti delle intercettazioni (sempre agli atti del processo penale). 6. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.