Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15109 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
17 DA REGISTRAZIONE I DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA 171 TAB. ALL. B N. 5 LATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 51 09 /03 Tributaria ORZ M BONIFICA TRIBUIT CONTROVERSIA Composta dagli Ill.m Sig .ri Magistrati: CorePETENT Presidente Dott. Ugo FAVARA R.G.N. 8194/99 Cron. 30640 Consigliere GRAZIADEIDott. Giulio Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 11/12/02 Rel. Consigliere Dott. Stefano BIELLI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: $. BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, in CONSORZIOS del Commissario Regionale pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato PETRETTI ALESSIO, che lo difende unitamente all'avvocato DAMINELLI FRANCESCO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
NAVA MERI;
- intimato -
* 2002 avverso la sentenza n. 97/98 del Giudice di pace di . 4603 BERGAMO, depositata il 12/03/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 11/12/02 dal BIELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti entrambi gli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione notificato il 9 giugno 1997, NAVA Meri conveniva il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA davanti al giudice di pace di Bergamo, chiedendo l'annullamento di due cartelle esattoriali emesse dal Consorzio per contributi consortili, la restituzione degli importi corrisposti allo stesso titolo anteriormente alla proposizione della domanda, adducendo che i tre immobili oggetto di contribuzione (uno dei quali da lei ceduto sin dal 1982) non avrebbero tratto alcun beneficio dall'attività del Consorzio. Il convenuto eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo riservata la cognizione della lite al tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., quale controversia di natura tributaria;
oppure al pretore, ai sensi degli artt 7 e 8 cod. proc. civ.; nel merito contestava la fondatezza della domanda. Con sentenza n. 97 del 12 marzo 1998, il giudice di pace, dichiarata la propria giurisdizione e competenza per materia, valore e territorio, accoglieva la domanda, per difetto del presupposto impositivo. In particolare, il giudice di pace, qualificato il contributo consortile come tributo speciale, osservava che la controversia riguardava: a) non già un rapporto tributario, ma la sussistenza di un suo presupposto, cioè un concreto beneficio derivato dalla bonifica a vantaggio dei beni immobili dell'attrice; b) non già un diritto reale immobiliare, ma, secondo la domanda, “un accertamento negativo in ordine alla possibilità di esistenza di un onere reale, qual è il contributo consortile". Avverso tale sentenza il Consorzio ricorre per cassazione, sulla base di sei mezzi di annullamento. L'intimata non si costituisce. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce il difetto di competenza per materia del giudice a quo, data la violazione dell'art. 9, 3 secondo comma, cod.proc.civ., con insufficiente e contraddittoria motivazione su tale punto decisivo: la controversia, infatti, avrebbe ad oggetto un rapporto tributario, con conseguente competenza del tribunale. Gli altri cinque motivi di ricorso sono proposti in via subordinata e gradata, attenendo alla natura immobiliare della controversia ( 2° motivo: violazione degli artt. 7 e 8 cod.proc.civ., con correlativo vizio di motivazione); alla perdurante vigenza degli artt. 109, 5° comma, e 110 del regolamento di cui al r.d. 8 maggio 1904, n. 368, relativi all'efficacia, al fine dell'assoggettamento a contribuzione, delle risultanze catastali (3° motivo: violazione di tali norme di diritto); alla natura dei benefici apportati dalla bonifica agli immobili ( 4° motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 860 cod.civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, con correlativo vizio di motivazione); alla mancata ammissione della richiesta consulenza tecnica d'ufficio sulla descrizione delle opere di bonifica in rapporto agli immobili di causa ( 5° motivo: violazione degli artt. 311 e 184 cod. proc. civ., con correlativa omessa motivazione); alla condanna anche al pagamento di interessi, non richiesto dall'attrice, oltre che al rimborso anche dell'importo delle cartelle annullate, parimenti non richiesto dall'attrice ( 6° motivo: violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.). 2.- Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi (configurandosi come prestazioni patrimoniali coattive ex lege, non sinallagmatiche, riscosse mediante ruoli), come può desumersi anche dalle modalità di costituzione, dalla struttura e dalle finalità di interesse pubblico di tali consorzi (Cass., sez. un., 23 settembre 1998, n. 9493; Cass., n.11446 del 1999; nn. 1092, 1093, 1985, 2215, 14099 del 2000; n. 14789 del 2001; nn. 521, 4337, 5282, 5967, 12678 del 2002). Una siffatta conclusione si coordina, del resto, con la sentenza n. 26 del 1998, con cui la Corte costituzionale ha affermato, per implicito, l'assimilazione, limitatamente ad alcuni profili, dei contributi in discorso alle imposte erariali dirette (pur negandone l'ontologica identità). Ne consegue che, in ragione dell'epoca di instaurazione della controversia (anteriore all'art. 12, comma 2, della 1. 28 dicembre 2001, n. 4 448, che ha devoluto alla giurisdizione tributaria tutte le cause aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, con alcune eccezioni che qui non rilevano) e del disposto dell'art.5 cod.proc.civ., la competenza per materia a conoscere della controversia in esame spetta esclusivamente al tribunale, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di causa “in materia di imposte e tasse". 3.- L'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri, comporta la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Bergamo. 4.- Il relativamente recente consolidamento della sopra ricordata giurisprudenza, in relazione all'evoluzione temporale della controversia, 92 giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio ( artt. 382, secondo comma, 385, secondo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso l'11 dicembre 2002, nella camera di consiglio della sezione tributaria. Il consigliere estensore Bill. PresideIl Presid ente གམས་AL CANCELLIERE Kuigi Riitano ELLERIA DEPOSITAN -9011 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano 5