Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 507/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/03/2025 da:
C.F. 1 ) e
,nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 residente in [...] TORELLA DEI LOMBARDI (AV) con l'Avv. Walter PERILLO, presso il quale ha eletto domicilio telematico ricorrente nei confronti di: nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F. 2 ) Parte_2
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte 3 C.F. 3
,
entrambe residenti in [...], 52 PORDENONE entrambe con l'Avv. Paola ROTONDA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico resistenti essendo divorziati i coniugi Parte_1 e Parte_3 con sentenza n.107/2019 del
Tribunale di Tribunale Ordinario di Avellino di data 15/1/2019, pubblicata il 17/1/2019 con i seguenti figli:
'n. a AVELLINO 21/08/2004 Parte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
FATTO ha proposto ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1 chiedendo la riduzione dell'assegno previsto per il mantenimento della figlia.
Si sono costituite le parti resistenti, dando atto di aver raggiunto un accordo conciliativo con il ricorrente, per le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio:
- II sig. Parte_1 a modifica delle condizioni di divorzio verserà, a titolo di contributo per il
,
contrassegnato col seguente codice IBAN ma direttamente sul conto corrente di Parte_2
[...] un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00), con rivalutazione
Istat annuale come per legge, entro il giorno 18 di ogni mese, a partire dalla pronuncia dell'On.le
Tribunale di Pordenone;
Parte_3 e Parte_2- Le sigg.re dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla richiesta di rimborso del 50% di tutte le spese sostenute in passato e previste per a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno;
c) mensa scolastica;
d) trasporto scolastico;
e) gite scolastiche con o senza pernottamento;
f) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico e non erogati dal SSN. h) spese mediche, accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati laddove erogati anche dal SSN;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
1) spese extrascolastiche: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Ed ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante e dovuta per legge dall'altro coniuge.
- In virtù del raggiunto e perfezionato accordo, le parti riconoscono che tutti i rapporti economici pregressi tra loro in contesa sono stati definiti e conciliati per modo che espressamente dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro salvo quanto disposto con il presente accordo e, inoltre, rinunciano a qualsiasi reciproca azione
- Le spese del giudizio di revisione dell'assegno di mantenimento sono compensate tra le parti ed i procuratori dei sig. Parte_3
, Parte_2 e Parte_1 dichiarano di rinunciate alla solidarietà art. 68 LP.
Le parti hanno conseguentemente chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno richiamato le condizioni concordate
DIRITTO
Le condizioni sulle quali, da ultimo, le parti hanno raggiunto un accordo, rettificano sotto il profilo economico quelle già concordate in sede di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: in modifica della sentenza n. 107/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 15/1/2019
e pubblicata il 17/1/2019, omologa le nuove condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni, da intendersi qui trascritte.
Spese integralmente compensate
Così deciso in Pordenone, il 18 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dr.ssa Maria Paola Costa dott. Giorgio Cozzarini