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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2067/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2067/2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Barbieri Sabrina (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Rimini, Via Flaminia n. 185b, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Cavagna Federico (C.F. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rimini, C.so D'Augusto n. 115, PEC:
giusta procura in atti;
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-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione d'udienza
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 3 I ricorrenti sig. e a modifica della sentenza di divorzio Parte_1 Controparte_1 pronunciata dall'intestato Tribunale n. 1679/2013 del 17.12.2013 depositata nella medesima data, nel procedimento avente n. R.G. 6428/2013, hanno promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 10.12.2023, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio, alle conclusioni ivi formulate, con sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Relatore con decreto dell' 8.01.2025, vista la concorde richiesta delle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni congiunte l'udienza del 21.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 23.01.2025, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice Relatore ha rimesso la causa davanti al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 12.12.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nelle note scritte depositate, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi materiali e morali dei figli e ed Per_1 Per_2 esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito ritrascritte, così dispone: “1. Disporre che i ricorrenti, genitori di e , maggiorenni ma Per_1 Per_2 non ancora economicamente indipendenti, provvedano a contribuire al mantenimento di ciascun figlio mediante corresponsione diretta, entro il giorno 10 di ogni mese, delle seguenti somme: il sig. corrisponda la somma di € 850,00 al Parte_1 figlio e la somma di € 850,00 alla figlia;
la sig.ra corrisponda la somma di € Per_1 Per_2 CP_1 Controparte_1
650,00 al figlio e la somma di € 650,00 alla figlia .
2. Disporre che le spese straordinarie restino suddivise Per_1 Per_2 al 50% tra le parti ed in caso di necessità interpretative e per quanto non disciplinato si faccia riferimento al protocollo del pagina 2 di 3 Tribunale di Bologna.
3. Dichiarare la cessazione del diritto alla percezione dell'assegno divorzile da parte della sig.ra CP_1
4. Disporre che le condizioni così come modificate vengano applicate a far data dalla sottoscrizione del ricorso.
5. Disporre la compensazione delle spese.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, Controparte_1
➢ Dispone la modifica della sentenza del Tribunale di Rimini n. 1679/2013 del 17.12.2013 depositata nella medesima data, nel procedimento avente n. R.G. 6428/2013, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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