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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3024/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa RI Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3024/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...]C.F._1
Venezia, Isola Giudecca, n. 608, int. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Zatti del Foro di Venezia
(pec: , presso il cui studio – sito in Mira (VE), Via Miranese, n.
1 - Email_1
è elettivamente domiciliato e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...]C.F._2
Venezia (VE), Isola Giudecca, n. 608, int. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Checchetto del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia (VE), Email_2
Via Cappuccina, n. 4 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 8.07.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 3.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.7.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario il 9.07.2011, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti R.G. 3024/2025 V.G
di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2011, Parte II, Serie A, Ufficio 4, atto n. 9, che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]) minorenne, e che tra loro era Persona_1 intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del 2.07.2024 (dep. il 23.07.2024) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. I coniugi espressamente acconsentono alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove lo riterranno più opportuno;
3. I coniugi si danno reciproco atto che hanno già diviso tra loro, di comune intesa, i beni già facenti parte del patrimonio familiare, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
4. Per il figlio i coniugi stabiliscono l'affidamento condiviso con residenza prevalente presso la madre e con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Il minore trascorrerà con ciascun genitore i fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera, inoltre rimarrà con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi, una sera alla settimana, le settimane in cui il figlio rimarrà con il padre il fine settimana, e due sere, le settimane in cui il figlio rimarrà con la madre per il fine settimana. Le giornate di visita del padre potranno prevedere il pernotto e saranno concordate – come anche il pernotto - compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e della madre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
5. trascorrerà una settimana di vacanza durante l'estate con ciascun genitore, settimana che sarà concordata per Per_1 iscritto entro il mese di aprile, e durante le vacanze di Natale trascorrerà una settimana con ciascun genitore, mentre trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni con la madre o con il padre per l'intero periodo;
6. trascorrerà i compleanni dei genitori con loro, ovvero con il genitore che compie gli anni, mentre il suo compleanno Per_1 con il genitore con cui sarà in quel momento, con obbligo per questi di consentire al figlio di trascorrere in quella giornata almeno due ore con l'altro genitore;
7. Il minore trascorrerà, inoltre, il giorno della festa della mamma con la mamma e il giorno della festa del papà con il papà.
8. Per il compleanno dei nonni potrà far loro visita liberamente. Per_1
9. I coniugi già concordano che qualora intervengano periodi di malattia prolungata del figlio si metteranno d'accordo per dividere i giorni di malattia in parti uguali cercando di conciliare gli impegni lavorativi e, qualora la divisione non si rendesse possibile per i singoli periodi di malattia, per i periodi successivi i genitori cercheranno di mantenere il più possibile un principio di equilibro nei giorni di affido dei minori;
10. in ogni caso i genitori verranno sempre preferiti ad altre persone per le esigenze anche temporanee e non programmate di accudimento del figlio, compatibilmente con le attività lavorative/formativo-scolastiche/ricreative di ciascuno, ma non sarà manifestata opposizione allorquando si renderà necessario ricorrere ad altri parenti (con preferenza sulle babysitter) per l'indisponibilità di entrambi i genitori. In ogni caso la spesa per la baby sitter verrà posta a carico del genitore che usufruirà del servizio;
R.G. 3024/2025 V.G
11. Il padre corrisponderà mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio la somma di € 700,00 da versare sul conto corrente che la signora indicherà, entro il giorno 5 di ogni mese;
tale contributo dovrà essere CP_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
sosterrà inoltre nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, secondo i criteri stabiliti nel protocollo vigente nel Tribunale di Venezia per le cause in materia di diritto di famiglia, artt. 15 e 16.
12. In deroga a quanto previsto le spese sanitarie sono poste a carico del sig. nella misura del 100% attesa la Pt_1 copertura assicurativa per sé e il figlio derivante dal rapporto lavorativo. Le spese sanitarie che non rientrassero in detta copertura assicurativa verranno divise al 50% e la deroga al regime di divisione delle spese mediche al 50% cesserà qualora venisse meno la copertura assicurativa di cui sopra;
13. Le parti concordano che l'assegno unico previsto per legge per il figlio sia diviso al 50%;
14. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
15. si depositano le dichiarazioni dei redditi 2021 - 2022 – 2023 del sig. (doc. 5) e della sig.ra Parte_1
(doc. 6); Controparte_1
16. I coniugi dichiarano di non essere proprietari di alcuna autovettura ed il sig. di disporre di un'auto a Parte_1 noleggio a lungo termine;
17. i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con reciproca autorizzazione all'inserimento del figlio minore su quello di entrambi;
18. le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale. R.G. 3024/2025 V.G
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore
. Persona_1
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1 congiuntisi in matrimonio in data 9.07.2011, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2011, Parte II, Serie A, Ufficio 4, atto n. 9, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa RI Vittoria LE
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa RI Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3024/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...]C.F._1
Venezia, Isola Giudecca, n. 608, int. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Zatti del Foro di Venezia
(pec: , presso il cui studio – sito in Mira (VE), Via Miranese, n.
1 - Email_1
è elettivamente domiciliato e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...]C.F._2
Venezia (VE), Isola Giudecca, n. 608, int. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Checchetto del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia (VE), Email_2
Via Cappuccina, n. 4 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 8.07.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 3.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.7.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario il 9.07.2011, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti R.G. 3024/2025 V.G
di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2011, Parte II, Serie A, Ufficio 4, atto n. 9, che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]) minorenne, e che tra loro era Persona_1 intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del 2.07.2024 (dep. il 23.07.2024) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. I coniugi espressamente acconsentono alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove lo riterranno più opportuno;
3. I coniugi si danno reciproco atto che hanno già diviso tra loro, di comune intesa, i beni già facenti parte del patrimonio familiare, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
4. Per il figlio i coniugi stabiliscono l'affidamento condiviso con residenza prevalente presso la madre e con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Il minore trascorrerà con ciascun genitore i fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera, inoltre rimarrà con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi, una sera alla settimana, le settimane in cui il figlio rimarrà con il padre il fine settimana, e due sere, le settimane in cui il figlio rimarrà con la madre per il fine settimana. Le giornate di visita del padre potranno prevedere il pernotto e saranno concordate – come anche il pernotto - compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e della madre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
5. trascorrerà una settimana di vacanza durante l'estate con ciascun genitore, settimana che sarà concordata per Per_1 iscritto entro il mese di aprile, e durante le vacanze di Natale trascorrerà una settimana con ciascun genitore, mentre trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni con la madre o con il padre per l'intero periodo;
6. trascorrerà i compleanni dei genitori con loro, ovvero con il genitore che compie gli anni, mentre il suo compleanno Per_1 con il genitore con cui sarà in quel momento, con obbligo per questi di consentire al figlio di trascorrere in quella giornata almeno due ore con l'altro genitore;
7. Il minore trascorrerà, inoltre, il giorno della festa della mamma con la mamma e il giorno della festa del papà con il papà.
8. Per il compleanno dei nonni potrà far loro visita liberamente. Per_1
9. I coniugi già concordano che qualora intervengano periodi di malattia prolungata del figlio si metteranno d'accordo per dividere i giorni di malattia in parti uguali cercando di conciliare gli impegni lavorativi e, qualora la divisione non si rendesse possibile per i singoli periodi di malattia, per i periodi successivi i genitori cercheranno di mantenere il più possibile un principio di equilibro nei giorni di affido dei minori;
10. in ogni caso i genitori verranno sempre preferiti ad altre persone per le esigenze anche temporanee e non programmate di accudimento del figlio, compatibilmente con le attività lavorative/formativo-scolastiche/ricreative di ciascuno, ma non sarà manifestata opposizione allorquando si renderà necessario ricorrere ad altri parenti (con preferenza sulle babysitter) per l'indisponibilità di entrambi i genitori. In ogni caso la spesa per la baby sitter verrà posta a carico del genitore che usufruirà del servizio;
R.G. 3024/2025 V.G
11. Il padre corrisponderà mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio la somma di € 700,00 da versare sul conto corrente che la signora indicherà, entro il giorno 5 di ogni mese;
tale contributo dovrà essere CP_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
sosterrà inoltre nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli, secondo i criteri stabiliti nel protocollo vigente nel Tribunale di Venezia per le cause in materia di diritto di famiglia, artt. 15 e 16.
12. In deroga a quanto previsto le spese sanitarie sono poste a carico del sig. nella misura del 100% attesa la Pt_1 copertura assicurativa per sé e il figlio derivante dal rapporto lavorativo. Le spese sanitarie che non rientrassero in detta copertura assicurativa verranno divise al 50% e la deroga al regime di divisione delle spese mediche al 50% cesserà qualora venisse meno la copertura assicurativa di cui sopra;
13. Le parti concordano che l'assegno unico previsto per legge per il figlio sia diviso al 50%;
14. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
15. si depositano le dichiarazioni dei redditi 2021 - 2022 – 2023 del sig. (doc. 5) e della sig.ra Parte_1
(doc. 6); Controparte_1
16. I coniugi dichiarano di non essere proprietari di alcuna autovettura ed il sig. di disporre di un'auto a Parte_1 noleggio a lungo termine;
17. i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con reciproca autorizzazione all'inserimento del figlio minore su quello di entrambi;
18. le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale. R.G. 3024/2025 V.G
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore
. Persona_1
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1 congiuntisi in matrimonio in data 9.07.2011, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2011, Parte II, Serie A, Ufficio 4, atto n. 9, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa RI Vittoria LE
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca