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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/09/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 980/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 11.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 980/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lucera alla via Carpentieri n. 16, presso lo studio dell'avv.
Pietro di Carlo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE-
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano alla via Correggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.1.2018, , Parte_1 costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 2396/2017, emesso il 12.11.2019 e notificato in data 19.12.2017, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
pretesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 9.929,91, oltre interessi e spese, a titolo di residuo dovuto, in virtù di contratto di finanziamento di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, il cui credito è stato successivamente ceduto in favore dell'odierna opposta con atto del
13.11.2014.
L'opponente ha chiesto la revoca dell'ingiunzione deducendo l'erronea indicazione del TAEG, la vessatorietà della clausola e l'usurarietà degli interessi applicati.
Il Tribunale ritiene che nessuna delle eccezioni sia fondata.
Innanzitutto, va rilevato che il contratto di finanziamento è stato stipulato nel 2008, ossia prima dell'anno 2010, di entrata in vigore dell'art. 125-bis comma 6, d.lgs. n. 385/1993, secondo cui anche l'erronea indicazione del
TAEG determina la nullità della clausola. Prima dell'entrata in vigore di tale norma, infatti, esisteva solo l'art. 124, comma 5, d.lgs. n. 385/1993, che sanzionava con la nullità esclusivamente il caso dell'omessa indicazione del
TAEG, mentre l'erronea indicazione non era sanzionata con la nullità.
Né potrebbe condividersi l'assunto secondo cui, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 125-bis comma 6, d.lgs. n. 385/1993, dall'erronea indicazione del TAEG avrebbe potuto nondimeno conseguire la nullità della clausola per l'applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, siccome tale ultima norma si applica solo al “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, onde deve escludersene l'applicabilità al TAEG,
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
siccome quest'ultimo non è né un prezzo né una condizione ma è solo un indice sintetico di costo, ossia una sintesi di tutti i prezzi e di tutte le condizioni già contrattualmente pattuite.
Ad ogni modo, nel caso in esame, non vi è nemmeno prova dell'erronea indicazione del TAEG, dal momento che il sostrato dimostrativo della pretesa dell'opponente si basa su di una perizia di parte che, tuttavia, calcola erroneamente il TAEG, includendovi anche gli interessi di mora, e ciò Par contrariamente alle istruzioni della Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), che – in accordo con la ratio dell'istituto e con il dato normativo – affermano esplicitamente l'esclusione degli interessi di mora dal calcolo del TAEG (cfr. pagg. 104 e 105).
È altresì infondata l'eccezione relativa alla vessatorietà della clausola, perché non è dato comprendere come l'erronea indicazione del TAEG
(peraltro, solo asserita e nemmeno dimostrata), di soli 0,316 punti percentuali, possa determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Del tutto generica è infine la contestazione relativa all'importo del credito, per applicazione di interessi usurari, non avendo l'opponente indicato né il tasso dell'interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, né tantomeno il disavanzo tra i due valori (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020).
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore di parte opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.),
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 2396/2017;
b) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, pari all'importo di € 5.077,00, dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 Proc. n. ______ r.g.aa.cc.
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 11.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 980/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lucera alla via Carpentieri n. 16, presso lo studio dell'avv.
Pietro di Carlo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE-
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano alla via Correggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.1.2018, , Parte_1 costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 2396/2017, emesso il 12.11.2019 e notificato in data 19.12.2017, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
pretesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 9.929,91, oltre interessi e spese, a titolo di residuo dovuto, in virtù di contratto di finanziamento di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, il cui credito è stato successivamente ceduto in favore dell'odierna opposta con atto del
13.11.2014.
L'opponente ha chiesto la revoca dell'ingiunzione deducendo l'erronea indicazione del TAEG, la vessatorietà della clausola e l'usurarietà degli interessi applicati.
Il Tribunale ritiene che nessuna delle eccezioni sia fondata.
Innanzitutto, va rilevato che il contratto di finanziamento è stato stipulato nel 2008, ossia prima dell'anno 2010, di entrata in vigore dell'art. 125-bis comma 6, d.lgs. n. 385/1993, secondo cui anche l'erronea indicazione del
TAEG determina la nullità della clausola. Prima dell'entrata in vigore di tale norma, infatti, esisteva solo l'art. 124, comma 5, d.lgs. n. 385/1993, che sanzionava con la nullità esclusivamente il caso dell'omessa indicazione del
TAEG, mentre l'erronea indicazione non era sanzionata con la nullità.
Né potrebbe condividersi l'assunto secondo cui, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 125-bis comma 6, d.lgs. n. 385/1993, dall'erronea indicazione del TAEG avrebbe potuto nondimeno conseguire la nullità della clausola per l'applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, siccome tale ultima norma si applica solo al “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, onde deve escludersene l'applicabilità al TAEG,
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
siccome quest'ultimo non è né un prezzo né una condizione ma è solo un indice sintetico di costo, ossia una sintesi di tutti i prezzi e di tutte le condizioni già contrattualmente pattuite.
Ad ogni modo, nel caso in esame, non vi è nemmeno prova dell'erronea indicazione del TAEG, dal momento che il sostrato dimostrativo della pretesa dell'opponente si basa su di una perizia di parte che, tuttavia, calcola erroneamente il TAEG, includendovi anche gli interessi di mora, e ciò Par contrariamente alle istruzioni della Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), che – in accordo con la ratio dell'istituto e con il dato normativo – affermano esplicitamente l'esclusione degli interessi di mora dal calcolo del TAEG (cfr. pagg. 104 e 105).
È altresì infondata l'eccezione relativa alla vessatorietà della clausola, perché non è dato comprendere come l'erronea indicazione del TAEG
(peraltro, solo asserita e nemmeno dimostrata), di soli 0,316 punti percentuali, possa determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Del tutto generica è infine la contestazione relativa all'importo del credito, per applicazione di interessi usurari, non avendo l'opponente indicato né il tasso dell'interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, né tantomeno il disavanzo tra i due valori (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020).
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore di parte opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.),
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 2396/2017;
b) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, pari all'importo di € 5.077,00, dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 Proc. n. ______ r.g.aa.cc.
TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
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