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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
3167/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 10/12/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3167/2025 R.G. promosso
DA
P. IVA , in persona del legale rappresentante p. t. Parte_1 P.IVA_1
, c. f. con sede legale in Nicolosi via Fratelli Gemellaro Parte_2 C.F._1
92/B, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Carmelo Guidotto come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Pietro Novelli 159 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , c.f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti di giudizio, domiciliato ai fini del giudizio in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
n persona del legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_2
Roma via Giuseppe Grezar 14 , c. f. in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Luca P.IVA_3
MM come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Musumeci 171;
RESISTENTE
, c. f. , Controparte_3 P.IVA_4 in persona del , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Controparte_4 LI come da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato in Catania via Cifali 76/A presso l'Ufficio legale del proprio procuratore;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 01/04/2025 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento 29320249029235515000 , notificata in data 11/09/2024 da
[...]
e proponeva opposizione all'esecuzione, ex art. 615 e 618 bis c.p.c. in Controparte_2
CP_ riferimento e limitatamente gli atti portanti contributi e d di seguito specificati : CP_3
1 . cartella di pagamento 29320200003436379000;
2 . cartella di pagamento 29320220019952034000;
3 . avviso di addebito 59320220003428046000;
4 . avviso di addebito 59320190004740112000;
5 . avviso di addebito 593202300014535492000;
Eccepiva l'omessa notifica di tutti gli atti impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento sopra specificata che, in riferimento ai contributi oggetto di giudizio, ordinava il pagamento della somma complessiva di euro 10.687,14 entro cinque giorni dalla notifica.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, in violazione dell'art.7 commi 1- 1bis- 1 ter dell'art. 2 della Legge
212/2000 come modificata da Decreto Legislativo30 dicembre 2023, n. 219.
Sotto altro profilo eccepiva la giuridica inesistenza delle cartelle di pagamento impugnate e degli avvisi di addebito nonché la prescrizione della pretesa contributiva portata dall'intimazione di pagamento impugnata. Chiedeva pertanto , previa sospensione di tutti i titoli esecutivi impugnati , che il Tribunale dichiarasse l'illegittimità di tutti gli atti opposti all'esame di giudizio;
chiedeva la condanna dell' a restituire quanto eventualmente pagato dal ricorrente al Controparte_2 fine di evitare l'espropriazione o comunque la riscossione in corso di giudizio, con vittoria di spese di lite e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati con provvedimento recante data 05/04/2025 , fissando udienza di discussione al 04/07/2025. CP_ Successivamente si costituiva in data 06/06/2025 con propria memoria ove contestava tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente in quanto infondate e dava prova di notifica di tutti gli avvisi di addebito impugnati. Chiedeva che il Tribunale dichiarasse la tardività ed inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine di legge di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 , chiedeva che fosse dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione dei contributi e richiamava per essi l'applicabilità della legislazione emessa durante l'emergenza sanitaria da covid-19 , chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati. Successivamente in data 23 giugno 2025 si costituiva
[...]
che chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità ed infondatezza essendo Controparte_2 stato tardivamente proposto come da evidenze documentali. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta avendo il notificato con regolarità sia le cartelle di CP_5 pagamento che posto in esecuzione gli avvisi di addebito iscritti a ruolo dall' . Controparte_6
Depositava in atti altresì notifica di atti interruttivi della prescrizione chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore dell' CP_2
Successivamente con memoria depositata in data 01/07/2025 si costituiva che chiedeva il CP_3 rigetto del ricorso, previa declaratoria di carenza di responsabilità dell'Istituto in materia esattoriale e di notifica degli atti impugnati che non rientravano nelle competenze dell'opponente odierno, che formava i ruoli consegnandoli al concessionario e non era in possesso degli atti notificati afferenti la fase della riscossione coattiva. Chiedeva che fosse manlevato dal Concessionario nel caso in CP_3 giudizio fosse accertata la responsabilità di quest'ultimo in riferimento agli atti di sua competenza e fosse altresì condannato alle spese di giudizio.
Il procedimento veniva istruito documentalmente con deposito di note scritte autorizzate e documenti.
Successivamente con provvedimento depositato il 10/07/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. Le parti documentavano in udienza del 17/09/2025 ed a mezzo deposito telematico di note, che il Concessionario del Servizio di Riscossione aveva intrapreso pignoramento presso terzi nelle more di giudizio , pignorando somme al ricorrente in riferimento ai contributi portati dagli atti impugnati . Con note depositate in data 12/09/2025 parte ricorrente documentava il pignoramento di somme afferenti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, detto pignoramento presso terzi, veniva indicato al n. 602/1973. All'udienza del 17/09/2025 parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere , mentre il procuratore di parte resistente aveva depositato estratto di ruolo aggiornato ove i contributi Controparte_2 risultavano ancora dovuti e non annullati e pertanto chiedeva termine per verificare se dette somme pignorate fossero state effettivamente acquisite da , chiedeva in ogni caso Controparte_2 il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato, parte ricorrente dichiarava la volontà di pagare il debito contributivo secondo un piano di ammortamento rilasciato da . Il procuratore di fiducia della resistente dichiarava che dette somme Controparte_2 pignorate erano rimaste presso il terzo pignorato e non acquisite da , Controparte_2 confermava che il Concessionario aveva disposto la rateizzazione dei debiti contributivi e che il ricorrente aveva pagato solo la prima rata del piano di rientro dal debito. Insisteva nella pronuncia di questo Tribunale poiché le somme, sottoposte a pignoramento nonostante il provvedimento di sospensione di questo Tribunale del 05/04/2025, non erano state esecutivamente acquisite dal che intendeva lasciarle nella disponibilità del terzo pignorato , manifestando interesse CP_5 alla pronuncia di merito.
All'esito di camera di consiglio la causa viene definita ex art. 429 c.p.c. con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Dalla documentazione in atti versata dalle parti resistenti ( e , risulta innanzi tutto che i titoli esecutivi impugnati CP_1 CP_2 sono stati regolarmente notificati, nonostante quanto sostenuto in ricorso.
L'avviso di addebito 59320190004740112 , afferente a contribuzione previdenziale relativa ai periodi indicati in atto impugnato, ovverosia febbraio 2020-marzo 2020, maggio 2020-giugno 2020 scaturenti da presentazione di modelli DM10 ( autodenunce contributive mensili- lavoratori dipendenti), oltre sanzioni ed accessori, risulta notificato a mezzo PEC in data 22/07/2019 ( cfr. all. CP_ 3b fascicolo;
l'avviso di addebito 59320220003428046 , risulta emesso per contribuzione previdenziale relativa ai periodi settembre 2016, gennaio 2017-aprile 2017, giugno 2017-agosto 2017, detti contributi provengono da note di rettifica da DM 10 , oltre sanzioni ed accessori di legge, risulta notificato a mezzo PEC in data07/09/2022; ( cfr. all. 4b)
l'avviso di addebito 59320230001453492000 risulta notificato a mezzo PEC in data 05/10/2023 e riguarda modelli DM 10 insoluti che riguardano i seguenti periodi 2020 : 2-3-5-6/2020. ( all. 5b)
Dette notifiche a mezzo PEC risultano eseguite presso l'indirizzo di posta elettronica riferito alla CP_ società ricorrente comunicato alla Camera di Commercio, come da visura depositata in atti da
Pertanto risulta del tutto infondata l'eccepita inesistenza giuridica delle notifiche, come si evince dalla lettura del ricorso. In riferimento alle cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente occorre precisare che la resistente ha depositato idonea documentazione della notifica di Controparte_2 ciascun titolo esecutivo.
In riferimento alla cartella di pagamento2932020 000 3436379000 il deposita avviso CP_5 di ricevimento della cartella notificata in data 03/02/2022 consegnandola a persona addetta al ricevimento degli atti , documenta altresì spedizione di raccomandata informativa ( cfr. all. 3).
La cartella n. 29320220019952034000 risulta notificata a mezzo PEC in data 02/02/2023 come documentato da messaggio di consegna depositato da in atti di giudizio ( cfr. all. 4). CP_2 Inoltre in riferimento a tutti i titoli oggetto di impugnazione risulta notificato dal Concessionario un atto interruttivo del decorso di prescrizione , ovverosia comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202300000382000 notificata a mezzo PEC in data 28/08/2023( cfr. all. 5 fascicolo
, relativa a tutte le cartelle ed avvisi di addebito oggetto di giudizio , interrompendo la CP_2 prescrizione.
Dalla disamina degli atti in giudizio depositati si evince che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata 29320249029235515000 ( notificata 11.09.2024) nessuna prescrizione era decorsa.
Pertanto i contributi risultano dovuti e nessuna prescrizione estintiva risulta decorsa nella fattispecie con assorbimento degli altri motivi afferenti la carenza di motivazione degli atti impugnati che risultano comunque nel merito infondati , essendo l'intimazione di pagamento e i titoli opposti , atti conformi ai modelli ministeriali e non già provvedimenti discrezionali per i quali trova applicazione la normativa, richiamata dal ricorrente, afferente agli atti discrezionali della Pubblica
Amministrazione ed ai provvedimenti valutativi di interessi contrapposti.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3167/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione ed istanza , così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma la validità ed efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati , con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti resistenti che liquida per ciascuna parte in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore dell'avv. Luca MM ex art. 93 c.p.c.
Catania 10/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 10/12/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3167/2025 R.G. promosso
DA
P. IVA , in persona del legale rappresentante p. t. Parte_1 P.IVA_1
, c. f. con sede legale in Nicolosi via Fratelli Gemellaro Parte_2 C.F._1
92/B, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Carmelo Guidotto come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Pietro Novelli 159 ;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , c.f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti di giudizio, domiciliato ai fini del giudizio in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
n persona del legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_2
Roma via Giuseppe Grezar 14 , c. f. in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Luca P.IVA_3
MM come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Musumeci 171;
RESISTENTE
, c. f. , Controparte_3 P.IVA_4 in persona del , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Controparte_4 LI come da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato in Catania via Cifali 76/A presso l'Ufficio legale del proprio procuratore;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 01/04/2025 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento 29320249029235515000 , notificata in data 11/09/2024 da
[...]
e proponeva opposizione all'esecuzione, ex art. 615 e 618 bis c.p.c. in Controparte_2
CP_ riferimento e limitatamente gli atti portanti contributi e d di seguito specificati : CP_3
1 . cartella di pagamento 29320200003436379000;
2 . cartella di pagamento 29320220019952034000;
3 . avviso di addebito 59320220003428046000;
4 . avviso di addebito 59320190004740112000;
5 . avviso di addebito 593202300014535492000;
Eccepiva l'omessa notifica di tutti gli atti impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento sopra specificata che, in riferimento ai contributi oggetto di giudizio, ordinava il pagamento della somma complessiva di euro 10.687,14 entro cinque giorni dalla notifica.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, in violazione dell'art.7 commi 1- 1bis- 1 ter dell'art. 2 della Legge
212/2000 come modificata da Decreto Legislativo30 dicembre 2023, n. 219.
Sotto altro profilo eccepiva la giuridica inesistenza delle cartelle di pagamento impugnate e degli avvisi di addebito nonché la prescrizione della pretesa contributiva portata dall'intimazione di pagamento impugnata. Chiedeva pertanto , previa sospensione di tutti i titoli esecutivi impugnati , che il Tribunale dichiarasse l'illegittimità di tutti gli atti opposti all'esame di giudizio;
chiedeva la condanna dell' a restituire quanto eventualmente pagato dal ricorrente al Controparte_2 fine di evitare l'espropriazione o comunque la riscossione in corso di giudizio, con vittoria di spese di lite e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati con provvedimento recante data 05/04/2025 , fissando udienza di discussione al 04/07/2025. CP_ Successivamente si costituiva in data 06/06/2025 con propria memoria ove contestava tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente in quanto infondate e dava prova di notifica di tutti gli avvisi di addebito impugnati. Chiedeva che il Tribunale dichiarasse la tardività ed inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine di legge di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 , chiedeva che fosse dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione dei contributi e richiamava per essi l'applicabilità della legislazione emessa durante l'emergenza sanitaria da covid-19 , chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati. Successivamente in data 23 giugno 2025 si costituiva
[...]
che chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità ed infondatezza essendo Controparte_2 stato tardivamente proposto come da evidenze documentali. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta avendo il notificato con regolarità sia le cartelle di CP_5 pagamento che posto in esecuzione gli avvisi di addebito iscritti a ruolo dall' . Controparte_6
Depositava in atti altresì notifica di atti interruttivi della prescrizione chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore dell' CP_2
Successivamente con memoria depositata in data 01/07/2025 si costituiva che chiedeva il CP_3 rigetto del ricorso, previa declaratoria di carenza di responsabilità dell'Istituto in materia esattoriale e di notifica degli atti impugnati che non rientravano nelle competenze dell'opponente odierno, che formava i ruoli consegnandoli al concessionario e non era in possesso degli atti notificati afferenti la fase della riscossione coattiva. Chiedeva che fosse manlevato dal Concessionario nel caso in CP_3 giudizio fosse accertata la responsabilità di quest'ultimo in riferimento agli atti di sua competenza e fosse altresì condannato alle spese di giudizio.
Il procedimento veniva istruito documentalmente con deposito di note scritte autorizzate e documenti.
Successivamente con provvedimento depositato il 10/07/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. Le parti documentavano in udienza del 17/09/2025 ed a mezzo deposito telematico di note, che il Concessionario del Servizio di Riscossione aveva intrapreso pignoramento presso terzi nelle more di giudizio , pignorando somme al ricorrente in riferimento ai contributi portati dagli atti impugnati . Con note depositate in data 12/09/2025 parte ricorrente documentava il pignoramento di somme afferenti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, detto pignoramento presso terzi, veniva indicato al n. 602/1973. All'udienza del 17/09/2025 parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere , mentre il procuratore di parte resistente aveva depositato estratto di ruolo aggiornato ove i contributi Controparte_2 risultavano ancora dovuti e non annullati e pertanto chiedeva termine per verificare se dette somme pignorate fossero state effettivamente acquisite da , chiedeva in ogni caso Controparte_2 il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato, parte ricorrente dichiarava la volontà di pagare il debito contributivo secondo un piano di ammortamento rilasciato da . Il procuratore di fiducia della resistente dichiarava che dette somme Controparte_2 pignorate erano rimaste presso il terzo pignorato e non acquisite da , Controparte_2 confermava che il Concessionario aveva disposto la rateizzazione dei debiti contributivi e che il ricorrente aveva pagato solo la prima rata del piano di rientro dal debito. Insisteva nella pronuncia di questo Tribunale poiché le somme, sottoposte a pignoramento nonostante il provvedimento di sospensione di questo Tribunale del 05/04/2025, non erano state esecutivamente acquisite dal che intendeva lasciarle nella disponibilità del terzo pignorato , manifestando interesse CP_5 alla pronuncia di merito.
All'esito di camera di consiglio la causa viene definita ex art. 429 c.p.c. con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Dalla documentazione in atti versata dalle parti resistenti ( e , risulta innanzi tutto che i titoli esecutivi impugnati CP_1 CP_2 sono stati regolarmente notificati, nonostante quanto sostenuto in ricorso.
L'avviso di addebito 59320190004740112 , afferente a contribuzione previdenziale relativa ai periodi indicati in atto impugnato, ovverosia febbraio 2020-marzo 2020, maggio 2020-giugno 2020 scaturenti da presentazione di modelli DM10 ( autodenunce contributive mensili- lavoratori dipendenti), oltre sanzioni ed accessori, risulta notificato a mezzo PEC in data 22/07/2019 ( cfr. all. CP_ 3b fascicolo;
l'avviso di addebito 59320220003428046 , risulta emesso per contribuzione previdenziale relativa ai periodi settembre 2016, gennaio 2017-aprile 2017, giugno 2017-agosto 2017, detti contributi provengono da note di rettifica da DM 10 , oltre sanzioni ed accessori di legge, risulta notificato a mezzo PEC in data07/09/2022; ( cfr. all. 4b)
l'avviso di addebito 59320230001453492000 risulta notificato a mezzo PEC in data 05/10/2023 e riguarda modelli DM 10 insoluti che riguardano i seguenti periodi 2020 : 2-3-5-6/2020. ( all. 5b)
Dette notifiche a mezzo PEC risultano eseguite presso l'indirizzo di posta elettronica riferito alla CP_ società ricorrente comunicato alla Camera di Commercio, come da visura depositata in atti da
Pertanto risulta del tutto infondata l'eccepita inesistenza giuridica delle notifiche, come si evince dalla lettura del ricorso. In riferimento alle cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente occorre precisare che la resistente ha depositato idonea documentazione della notifica di Controparte_2 ciascun titolo esecutivo.
In riferimento alla cartella di pagamento2932020 000 3436379000 il deposita avviso CP_5 di ricevimento della cartella notificata in data 03/02/2022 consegnandola a persona addetta al ricevimento degli atti , documenta altresì spedizione di raccomandata informativa ( cfr. all. 3).
La cartella n. 29320220019952034000 risulta notificata a mezzo PEC in data 02/02/2023 come documentato da messaggio di consegna depositato da in atti di giudizio ( cfr. all. 4). CP_2 Inoltre in riferimento a tutti i titoli oggetto di impugnazione risulta notificato dal Concessionario un atto interruttivo del decorso di prescrizione , ovverosia comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202300000382000 notificata a mezzo PEC in data 28/08/2023( cfr. all. 5 fascicolo
, relativa a tutte le cartelle ed avvisi di addebito oggetto di giudizio , interrompendo la CP_2 prescrizione.
Dalla disamina degli atti in giudizio depositati si evince che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata 29320249029235515000 ( notificata 11.09.2024) nessuna prescrizione era decorsa.
Pertanto i contributi risultano dovuti e nessuna prescrizione estintiva risulta decorsa nella fattispecie con assorbimento degli altri motivi afferenti la carenza di motivazione degli atti impugnati che risultano comunque nel merito infondati , essendo l'intimazione di pagamento e i titoli opposti , atti conformi ai modelli ministeriali e non già provvedimenti discrezionali per i quali trova applicazione la normativa, richiamata dal ricorrente, afferente agli atti discrezionali della Pubblica
Amministrazione ed ai provvedimenti valutativi di interessi contrapposti.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3167/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione ed istanza , così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma la validità ed efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati , con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti resistenti che liquida per ciascuna parte in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore dell'avv. Luca MM ex art. 93 c.p.c.
Catania 10/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo