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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 10926/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
3.10.2023, proposto da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessandro Campagna
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI - CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2 di Foggia il 14.4.2023 e notificato il 4.9.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento di quest'ultimo e il contestuale riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto del 6.10.2023, emesso inaudita altera parte, confermato con successivo decreto del 17.6.2024, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.12.2023 per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia.
La causa è stata rinviata d'ufficio al 15.4.2025.
Con ordinanza del 9.5.2025 è stato assegnato termine fino al 10.9.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
La causa è stata trattata alle udienze del 9.5.2025 e del 10.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2 2.3. – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) contratto e modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale AS LA dal 29.8.2025 al 30.9.2025; (ii) contratto di assunzione del
3.4.2025 relativo all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata alle dipendenze del datore
, la cui durata è dal 4.4.2025 al 31.8.2025, con relative buste paga per le mensilità Controparte_2 da Aprile 2025 a Luglio 2025, per un importo netto pari ad € 4.914,00; (iii) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata dal 21.1.2025 al 31.3.2025 alle dipendenze della Azienda Agricola Mascolo S.r.l., con relative buste paga per i mesi di Gennaio e Febbraio 2025, per un importo netto complessivo pari ad € 2.465,19; (iv) Contratto di assunzione relativo all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata alle dipendenze del datore dal 9.9.2024 al 30.9.2024; (v) modello Controparte_3
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata dal 9.12.2023 al 31.3.2024 alle dipendenze della Azienda Agricola Mascolo S.r.l., con buste paga per i mesi di gennaio e febbraio 2024 attestanti percezione di € 2.376,05; (vi) contratto di assunzione relativo all'attività lavorativa di bracciante prestata alle dipendenze del datore , dal 4.4.2024 al 31.8.2024, con buste paga relative alle mensilità Controparte_2 ricomprese tra marzo e agosto 2024, attestanti percezione di un importo complessivo netto pari ad €
7.181,39; (vi) due modelli Unilav/comunicazioni obbligatorie di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze della "AOP Ambro soc. coop. Agricola”, dal 12.4.2023 al 31.8.2023, e alle dipendenze della "Agricola Marinelli soc. coop.", dal 1°.
6.2023 al 31.12.2023; (vii) cinque buste paga relative alle mensilità ricomprese tra Aprile e Agosto 2023 emesse da per Controparte_2 un importo complessivo netto di € 4.422,35; (viii) tre attestati di partecipazione a corsi d'italiano conseguiti tra il 2017 e il 2018.
La documentazione presente in atti, e in particolare le comunicazioni e le buste- Pt_3 paga relative all'attività lavorativa prestata nel corso degli ultimi anni e, in generale, ai rapporti di lavoro avviati, è indicativa di un serio e concreto tentativo di integrazione profuso dal richiedente.
Inoltre, v'è in atti contratto di locazione per uso abitativo di immobile, sito in
Serracapriola, sottoscritto dall'odierno ricorrente e debitamente registrato al n. 004981 - serie 3 T il 3.10.2023, prorogato al 30.9.2025.
Emerge, pertanto, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
3 Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari con delibera del 10.10.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 10926/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
3.10.2023, proposto da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessandro Campagna
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI - CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2 di Foggia il 14.4.2023 e notificato il 4.9.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento di quest'ultimo e il contestuale riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto del 6.10.2023, emesso inaudita altera parte, confermato con successivo decreto del 17.6.2024, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.12.2023 per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia.
La causa è stata rinviata d'ufficio al 15.4.2025.
Con ordinanza del 9.5.2025 è stato assegnato termine fino al 10.9.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
La causa è stata trattata alle udienze del 9.5.2025 e del 10.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2 2.3. – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) contratto e modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale AS LA dal 29.8.2025 al 30.9.2025; (ii) contratto di assunzione del
3.4.2025 relativo all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata alle dipendenze del datore
, la cui durata è dal 4.4.2025 al 31.8.2025, con relative buste paga per le mensilità Controparte_2 da Aprile 2025 a Luglio 2025, per un importo netto pari ad € 4.914,00; (iii) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata dal 21.1.2025 al 31.3.2025 alle dipendenze della Azienda Agricola Mascolo S.r.l., con relative buste paga per i mesi di Gennaio e Febbraio 2025, per un importo netto complessivo pari ad € 2.465,19; (iv) Contratto di assunzione relativo all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata alle dipendenze del datore dal 9.9.2024 al 30.9.2024; (v) modello Controparte_3
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata dal 9.12.2023 al 31.3.2024 alle dipendenze della Azienda Agricola Mascolo S.r.l., con buste paga per i mesi di gennaio e febbraio 2024 attestanti percezione di € 2.376,05; (vi) contratto di assunzione relativo all'attività lavorativa di bracciante prestata alle dipendenze del datore , dal 4.4.2024 al 31.8.2024, con buste paga relative alle mensilità Controparte_2 ricomprese tra marzo e agosto 2024, attestanti percezione di un importo complessivo netto pari ad €
7.181,39; (vi) due modelli Unilav/comunicazioni obbligatorie di assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze della "AOP Ambro soc. coop. Agricola”, dal 12.4.2023 al 31.8.2023, e alle dipendenze della "Agricola Marinelli soc. coop.", dal 1°.
6.2023 al 31.12.2023; (vii) cinque buste paga relative alle mensilità ricomprese tra Aprile e Agosto 2023 emesse da per Controparte_2 un importo complessivo netto di € 4.422,35; (viii) tre attestati di partecipazione a corsi d'italiano conseguiti tra il 2017 e il 2018.
La documentazione presente in atti, e in particolare le comunicazioni e le buste- Pt_3 paga relative all'attività lavorativa prestata nel corso degli ultimi anni e, in generale, ai rapporti di lavoro avviati, è indicativa di un serio e concreto tentativo di integrazione profuso dal richiedente.
Inoltre, v'è in atti contratto di locazione per uso abitativo di immobile, sito in
Serracapriola, sottoscritto dall'odierno ricorrente e debitamente registrato al n. 004981 - serie 3 T il 3.10.2023, prorogato al 30.9.2025.
Emerge, pertanto, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
3 Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari con delibera del 10.10.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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