Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1963, n. 1417
Articolo 2
Versione
15 novembre 1963
Art. 3.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1963-64, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 ottobre 1963

SEGNI

LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 15 novembre 1963