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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3577/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott. Carlo Chiriaco, all'udienza del 16 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3577 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
elettiv.te domic.ta in Lecce presso lo studio dell'avv. Daniela Garrisi, dalla quale è rappr.ta Parte_1 e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi cucito a tergo e depositata unitamente al ricorso;
RICORRENTE E
, in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze del 27.6.2025, e domiciliato per il presente procedimento presso l , Controparte_3 sito in Firenze alla Via Mannelli n. 113; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.11.2024 e ritualmente notificato, la docente Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il
[...]
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “1) accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (c.d. R.P.D.) per il periodo di servizio di cui alla narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali allegate ai C.C.N.L. del comparto scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, ivi calcolato salvo errori in €1.501,56, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto e rivalutazione monetaria; 2) per l'effetto, condannare il , in persona del a corrispondere in Controparte_1 CP_4 favore della ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea allegati, come sopra quantificati;
3) tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria.”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere CP_1 le domande proposte dalla ricorrente. Con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che la domanda svolta dalla docente sia fondata per le ragioni che si vanno concisamente a esporre.
pagina 1 di 3 5. Ai fini del decidere, appare dirimente rilevare, in diritto, che la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni che il Tribunale condivide e alle quali integralmente si riporta (anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha chiarito che: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (così, Cass. n. 20015/2018).
6. Il suddetto principio di diritto è stato, tra l'altro, successivamente ribadito dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 6293/2020), che ha affermato quanto segue: “… è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
…”.
7. L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso e, quindi, l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto nell'a.s. 2019/2020 (per supplenze brevi e saltuarie o per CP_1 supplenza breve non a copertura di assenza) e documentati in atti (v. contratti e stato matricolare in atti), con conseguente condanna della p.a. resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (258, come risultanti dai cedolini prodotti in atti sub doc. 2 fasc. ric.), oltre interessi ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo.
8. Atteso che il convenuto non ha formulato alcuna specifica contestazione con riguardo al CP_1 quantum, deve recepirsi il conteggio effettuato da parte ricorrente (pag. 5 ricorso) che quantifica il dovuto in sorte capitale nella somma lorda di € 1.501,56.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del , con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi CP_1 antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto CP_1
pagina 2 di 3 nell'a.s. 2019/2020 e dedotti in giudizio, e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, da quantificarsi nella somma capitale lorda di € 1.501,56, oltre interessi ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. CP_1 147/2022, liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott. Carlo Chiriaco, all'udienza del 16 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3577 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
elettiv.te domic.ta in Lecce presso lo studio dell'avv. Daniela Garrisi, dalla quale è rappr.ta Parte_1 e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi cucito a tergo e depositata unitamente al ricorso;
RICORRENTE E
, in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze del 27.6.2025, e domiciliato per il presente procedimento presso l , Controparte_3 sito in Firenze alla Via Mannelli n. 113; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.11.2024 e ritualmente notificato, la docente Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il
[...]
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “1) accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (c.d. R.P.D.) per il periodo di servizio di cui alla narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali allegate ai C.C.N.L. del comparto scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, ivi calcolato salvo errori in €1.501,56, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto e rivalutazione monetaria; 2) per l'effetto, condannare il , in persona del a corrispondere in Controparte_1 CP_4 favore della ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenza temporanea allegati, come sopra quantificati;
3) tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria.”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere CP_1 le domande proposte dalla ricorrente. Con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che la domanda svolta dalla docente sia fondata per le ragioni che si vanno concisamente a esporre.
pagina 1 di 3 5. Ai fini del decidere, appare dirimente rilevare, in diritto, che la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni che il Tribunale condivide e alle quali integralmente si riporta (anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha chiarito che: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (così, Cass. n. 20015/2018).
6. Il suddetto principio di diritto è stato, tra l'altro, successivamente ribadito dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 6293/2020), che ha affermato quanto segue: “… è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
…”.
7. L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso e, quindi, l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto nell'a.s. 2019/2020 (per supplenze brevi e saltuarie o per CP_1 supplenza breve non a copertura di assenza) e documentati in atti (v. contratti e stato matricolare in atti), con conseguente condanna della p.a. resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (258, come risultanti dai cedolini prodotti in atti sub doc. 2 fasc. ric.), oltre interessi ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo.
8. Atteso che il convenuto non ha formulato alcuna specifica contestazione con riguardo al CP_1 quantum, deve recepirsi il conteggio effettuato da parte ricorrente (pag. 5 ricorso) che quantifica il dovuto in sorte capitale nella somma lorda di € 1.501,56.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del , con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi CP_1 antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto CP_1
pagina 2 di 3 nell'a.s. 2019/2020 e dedotti in giudizio, e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, da quantificarsi nella somma capitale lorda di € 1.501,56, oltre interessi ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. CP_1 147/2022, liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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