Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2005, n. 5944
CASS
Sentenza 19 dicembre 2005

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Massime1

In presenza di una diffamazione "a formazione progressiva", il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere".

Commentari2

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 luglio 2021

    La massima Cassazione penale sez. V, 30/04/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 09/06/2021), n.22787 La Suprema Corte ha affermato, nella sentenza in argomento, che in tema di diffamazione tramite internet, ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul web, atteso che l'interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la rete accedendo alla stessa direttamente o attraverso terzi che in tal modo ne siano venuti a conoscenza. (Nella specie …

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    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 8 giugno 2016

    In una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 9194/2014), ha affrontato e chiarito il problema di quali criteri il giudice di merito debba utilizzare al fine di individuare il momento iniziale dal quale far partire i termini per presentare valida querela. La questione riguardava il caso di un medico, sottoposto a procedimento penale, perché indagato del reato di lesioni colpose in danno di un proprio paziente. L'accusa era quella di non avergli tempestivamente diagnosticato la sordità. All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Milano, tuttavia, pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti del professionista poiché l'azione penale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2005, n. 5944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5944
Data del deposito : 19 dicembre 2005

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