Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
In presenza di una diffamazione "a formazione progressiva", il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2005, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 19/12/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2538
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo IO - Consigliere - N. 007755/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BR AN N. IL 27/04/1946;
avverso SENTENZA del 14/10/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. Proc. Gen. Dr. GALATI G., il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
osserva quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza 18/10/2002 condannò OG IO e GI IO, articolista il primo e direttore il secondo del giornale "Il Marguareis" per diffamazione commessa col mezzo della stampa e per il delitto ex art. 57 c.p. con riferimento ad una serie di articoli che prendevano di mira LL NT, sindaco di Chiusa Pesio, LA G. TT, TA AN ed altri. I predetti furono condannati anche al risarcimento del danno. La Corte di appello di Torino, con sentenza 14/10/2004, in parziale riforma, dichiarata la nullità del decreto di citazione per quanto riguarda il GI, ha rimesso gli atti al PM e ha rimesso gli atti al primo giudice perché pronunzi sentenza con riferimento al GI in ordine al capo A); ha confermato infine la condanna dell'OG con riferimento al capo A) (diffamazione di LA e TA), D) ed F) (diffamazione del LL). Ricorre per cassazione il difensore dell'OG con tre censure.
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Sostiene il ricorrente la violazione del disposto dell'art. 416 c.p.p., nel testo vigente all'epoca (luglio-agosto 1999). Si fa rilevare che l'OG, pur avendo ricevuto l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, di fatto non lo rese in quanto il suo difensore aveva rappresentato la esistenza di legittimo impedimento (adesione alla astensione dalle udienze disposta dalla categoria professionale degli avvocati). Ebbene, disattendendo la richiesta di differimento, la Procura della Repubblica, senza rifissare l'interrogatorio, aveva depositato la richiesta di rinvio a giudizio in data anteriore a quella preannunziata come data di cessazione dalla astensione dalle udienze. La Corte torinese (e il Tribunale prima) ha ritenuto infondata l'eccezione. In particolare la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che l'interrogatorio non sia stato reso, giudicando sufficiente il fatto che l'invito fosse stato regolarmente notificato. Ciò contrasta con la logica della norma e con alcune pronunzie del giudice di legittimità che, in casi analoghi, ha ritenuto che l'incombenza di cui sopra non può ritenersi soddisfatta quando l'invito a comparire per rendere interrogatorio sia stato emesso per data posteriore a quella figurante sulla richiesta di rinvio a giudizio.
2) Ancora inosservanza di norme processuali e manifesta illogicità di motivazione - È mancato qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza della esimente ex art. 596 c.p.. In particolare poi per quanto riguarda il capo A) (articolo NN e NO story del 25/02/1999), la querela fu presentata il 19/05/1999, ma il capo di imputazione fa riferimento ad un articolo ampiamente precedente (5/05/1998), necessario, secondo l'Accusa per la identificazione dei soggetti indicati nell'articolo del 25/02/1999. Tale ultimo articolo tuttavia è privo di riferimenti soggettivi, mentre l'articolo del 1998 non fu oggetto di querela. Contrariamente al vero, poi la Corte sostiene che ne' LA, ne' TA erano uomini politici, laddove quest'ultimo era assessore della giunta LL. Quanto al capo b), contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, la verità del fatto narrato appare ampiamente provata proprio sulla base di quegli elementi elencati dalla stessa Corte territoriale (assoluta opacità delle procedure di aggiudicazione dell'appalto per la gestione dello stadio, creazione di una società ad hoc priva di qualsiasi supporto amministrativo, successiva pessima gestione e mancato incasso del canone di appalto, accollo da parte del Comune per le spese relative alle utenze dell'immobile sportivo). Quanto al capo F), all'OG viene addebitato di aver scritto che il sindaco e qualche assessore "eccellevano nello sport" della calunnia e della diffamazione. Anche in tal caso, è emersa la verità dell'assunto (dalla stessa istruttoria di primo grado), atteso che era certo che l'OG era visto come il fumo negli occhi dalla sua controparte politica e che il teste Giraudi ebbe ad affermare testualmente che l'imputato era "sputtanato" in ambito comunale: 3) Manifesta illogicità di motivazione e violazione degli artt. 51 e 59 c.p., nonché art. 21 Cost. - Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti del diritto di critica e di satira. Invero, attesa la rilevanza sociale dei fatti riferiti e la già dimostrata rispondenza al vero degli stessi, i giudici non hanno tenuto conto del contesto di aspra contrapposizione politica (OG è esponente della opposizione) e dell'evoluzione del costume sociale in tema di espressioni usate per censurare gli avversari. La carenza logico-motivazionale è ancora più evidente se si fa riferimento al taglio satirico degli articoli: l'uso (consentito) dell'iperbole e del paradosso, ovviamente mal si concilia con il rigoroso rispetto della verità obiettiva. Per un consigliere comunale di minoranza è senza dubbio lecito prospettare anche la sola mera eventualità di un comportamento scorretto dei pubblici amministratori. D'altronde la critica presuppone un'interpretazione soggettiva dei fatti e (ancor più) dei comportamenti, mentre l'imbarbarimento della contesa politica rende accettabili espressioni che solo qualche anno fà tali non erano. Il controllo sulla correttezza della vita politica non può poi essere operato con lo strumento della repressione penale, attesa la natura di extrema ratio di tale ramo del diritto, che comporta che le norme incriminatici vanno interpretate in senso restrittivo, atteso anche che all'homo publicus non è certo inibita l'autotutela, cioè la replica in ambito politico. Nel caso in esame poi la critica, anche se feroce, non è mai trasmodata in un attacco puramente personale. La stessa giurisprudenza della SC, d'altronde ha ritenuto che il diritto alla informazione ha come effetto quello di comprimere la tutela della reputazione. Tanto premesso, è allora evidente come i giudici del merito siano incorsi in un errore di diritto nel ritenere inapplicabile la scriminante (quantomeno sotto l'aspetto putativo) del diritto di critica.
La prima censura consiste nella reiterazione di un motivo di appello disatteso dal giudice di secondo grado. La questione era già stata proposta all'udienza preliminare e in primo grado. Essa è infondata. Ed invero, come evidenziato dal giudice di secondo grado, nell'interrogatorio dinanzi al PM, pur essendo diritto dell'indagato ottenere la presenza del difensore, essa non è obbligatoria, essendo sufficiente la notifica di tempestivo avviso. Conseguentemente l'assenza del difensore non comporta la sospensione dell'atto e il suo rinvio (ASN 200011087-RV 217434). Nel caso in esame, l'assenza del difensore, pur dovuta a impedimento legittimo, non poteva paralizzare iter del procedimento, considerato che, all'epoca in cui fu disposto il rinvio a giudiziosa sufficiente che l'indagato fosse invitato a rendere interrogatorio, non essendo obbligatorio procedere a tale atto se l'interessato lo avesse richiesto.
La seconda censura è aspecifica, nella parte in cui lamenta genericamente violazione dell'art 596 c.p. (e comunque l'intera sentenza motiva nel senso della non rispondenza al vero delle accuse - quando specifiche - rivolte alla PO), ed è manifestamente infondata nella parte in cui assume la tardività della querela. La querela per gli articoli per i quali si è proceduto fu tempestiva, come sostanzialmente lo stesso ricorrente ammette, mentre il fatto che per la individuazione del diffamato si sia dovuto far riferimento a un articolo precedente, non rileva. È evidente infatti che, se il messaggio denigratorio risulta intelligibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna stampa" in danno di qualcuno, è in questo momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in itinere. Dunque, in presenza di una diffamazione, per ed. "a formazione progressiva", il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, prese di per sè, ben potrebbero risultare neutre. La medesima censura, nella terza parte, è ancora una volta, inammissibile perché articolata in fatto e tendente a una diversa ricostruzione degli accadimenti, atteso che, dalla lettura della sentenza di secondo grado, emerge come i giudici del merito abbiano ritenuto: 1) che la procedura per il conferimento dell'appalto dello stadio si svolse con adeguate forme di pubblicità, 2) che nessun collegamento è emerso tra il sindaco e l'appaltatrice, 3) che al consorzio che gestì l'impianto sportivo fu riconosciuto un limitato margine di guadagno. Il ricorrente contesta tali risultanze, limitandosi ad affermare essere emersa la verità delle accuse lanciate nei confronti del sindaco.
Ancora la seconda censura, per quanto attiene al capo F) è infondata, in quanto è certamente denigratorio (e addirittura calunnioso) accusare taluno di essere, a sua volta, un calunniatore abituale, mentre la prova di verità di tale affermazione non può certo esser fornita dal fatto che l'accusante, in un determinato ambiente, veniva considerato soggetto screditato e mal visto. Ed invero calunniare taluno vuol dire accusarlo di reati pur sapendolo innocente, mentre la scarsa considerazione o l'avversione sono atteggiamenti psichici che hanno le più diverse origini (e che sono frequenti e reciproci tra avversari politici), ma non è affatto detto che tali moti dell'animo debbano necessariamente tradursi in affermazioni calunniose;
di tanto il ricorrente non ha fornito nei giudizi di merito - per quanto è dato leggere in sentenza e negli stessi motivi di ricorso - neanche un principio di prova. La terza censura è infondata. È noto che il diritto di critica (del quale quello di satira costituisce particolare modalità di attuazione) consiste nella espressione di giudizi (in genere non positivi) sull'operato e la figura altrui. Come tale, esso è connotato da un approccio decisamente soggettivo al fenomeno oggetto di critica. Il limite della verità dunque, diversamente da quel che avviene per il diritto di cronaca, non può essere strettamente rispettato, se non nell'obbligo di riferire correttamente il presupposto di fatto sul quale poi si innesta, appunto, il giudizio valutativo. Ciò tuttavia non esime chi formula la critica dal rispetto degli altri due limiti che la giurisprudenza ha elaborato con riferimento alla attività giornalistica: quello della rilevanza sociale del fatto offerto alla cognizione dei lettori e quello della continenza, vale a dire della correttezza del linguaggio usato. Ebbene nel caso in esame, si è già detto come il limite di verità (del fatto presupposto della attività di critica) non sia stato rispettato, quantomeno con riferimento alla vicenda "gestione dello stadio" (capo D) e per quanto riguarda la attribuzione al sindaco dell'epiteto di calunniatore (capo F), ma neanche è stato rispettato il limite della continenza, atteso che, per quanto riguarda l'episodio del capo A), per quel che si legge nella stessa imputazione, vengono formulati rilievi sull'aspetto fisico (descritto come estremamente sgradevole) e sulle capacità mentali dei personaggi oggetto delle attenzioni dell'articolista (argomenti dunque ad hominem) e si usano espressioni triviali per significare la nessuna rilevanza delle loro idee e delle loro parole. Sul punto i giudici di merito, con argomentazioni logiche e congrue (e dunque inattaccabili in sede di legittimità), hanno espresso il loro motivato convincimento. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2006.