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Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1951, n. 1661
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Legge 13 dicembre 1951, n. 1661
Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1951, n. 1661
Versione
6 febbraio 1952
Art. 3.
La presente legge extra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1952
Vedi fonte istituzionale
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