Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2008, n. 35226
CASS
Sentenza 28 maggio 2008

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Massime1

L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della non specificità o della manifesta infondatezza dei motivi preclude l'esame di fatti sopravvenuti eventualmente più favorevoli all'imputato non dedotti neppure genericamente nei motivi del gravame e non relativi all'accertamento del fatto reato.(Fattispecie in cui la suddetta inammissibilità ha impedito di prendere in rilievo la sopravvenuta insussistenza del fatto - reato di vendita di cd e musicassette privi del contrassegno Siae quale effetto della mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea della normativa relativa, da considerare come "regola tecnica").

Commentario1

  • 1Alle Sezioni unite la questione della rilevabilità di ufficio
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2008, n. 35226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35226
Data del deposito : 28 maggio 2008

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