Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della non specificità o della manifesta infondatezza dei motivi preclude l'esame di fatti sopravvenuti eventualmente più favorevoli all'imputato non dedotti neppure genericamente nei motivi del gravame e non relativi all'accertamento del fatto reato.(Fattispecie in cui la suddetta inammissibilità ha impedito di prendere in rilievo la sopravvenuta insussistenza del fatto - reato di vendita di cd e musicassette privi del contrassegno Siae quale effetto della mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea della normativa relativa, da considerare come "regola tecnica").
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione della rilevabilità di ufficioGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2008, n. 35226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35226 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/05/2008
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 01347
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 026319/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EY LI N. IL 27/09/1960;
avverso SENTENZA del 22/06/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 22/6/2007 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia emessa in data 8/6/2004 dal Tribunale di quella città nei confronti di UE LI, con la quale il predetto era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed Euro milleottocento di multa in relazione al reato di cui alla L. n.633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), commesso in Milano il
5/1/2001.
Al prevenuto era stato contestato il reato di vendita di CD e musicassette prive del contrassegno S.I.A.E..
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il UE, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui la Corte territoriale non aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, non ritenendo che, nella fattispecie, si potesse configurare un lucro di "speciale tenuità".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Il ricorso è inammissibile in quanto meramente ripropositivo di censura già sollevata con i motivi di appello e motivatamente e correttamente disattesa dalla Corte territoriale. Ai fini della applicabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il Giudice deve motivare in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa, potendo riconoscere la ridetta attenuante solo quando sia possibile esprimere l'entità del danno in termini di rilevanza assolutamente minima (cfr., ex multis, Cass. Sez. 4^, 6/5/2004 n. 25321). Facendo corretta applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha negato l'invocata attenuante sul presupposto che il cospicuo numero di CD e musicassette, che il UE era stato sorpreso a vendere, non poteva in alcun modo configurare un lucro di "speciale tenuità".
4- L'inammissibilità dell'impugnazione per un vizio originario (nella specie, aspecificità del motivo conducente, a mente dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità del gravame) non consente di prendere in esame fatti sopravvenuti eventualmente più favorevoli al prevenuto, non dedotti neppure genericamente nei motivi di ricorso e non relativi all'accertamento del fatto come reato. Ci si riferisce, in particolare, agli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 novembre 2007, Schwibbert, sulla L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e 171 ter. Questa Corte, con le sentenze n.
13816/08, 13818/08 e 13836/08, tutte emanate da questa Sezione in data 12/2/2008, ha riconosciuto che, in assenza di notificazione alla commissione Europea della regola tecnica rappresentata dal contrassegno S.I.A.E., si impone l'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste", qualora il reato contestato (come nella specie, quello di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d), L.d.A.) contempli, come elemento costitutivo tipico, la mancanza del contrassegno stesso.
A tale fine, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, già con la sentenza n. 2553 del 1976, sotto il vigore del codice abrogato, avevano affermato il principio in forza del quale l'inammissibilità genetica dell'impugnazione impedisce la valutazione di disposizioni sopravvenute più favorevoli al reo. Con la sentenza n. 11493, Verga, hanno precisato che il ricorso inammissibile è inidoneo a mantenere in vita il rapporto processuale;
con la sentenza n. 32 del 2000, De Luca, hanno ricostruito l'inammissibilità dell'impugnazione come categoria unitaria, stabilendo che la manifesta infondatezza, sul piano della struttura e della funzione, deve essere assimilata alle altre ipotesi di inammissibilità. Infine, con la sentenza n. 33542 del 2001, Cavalera, hanno ribadito la prevalenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso su quella di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.. 5- Nella specie, poiché il motivo di ricorso non incide sulla sussistenza del fatto-reato ed, in particolare, non censura la non validità, sotto il profilo comunitario, dei contrassegni S.I.A.E. mancanti, il gravame va dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Roma. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2008