Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10471
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli art. 8 della legge n. 991 del 1952 e 7 del decreto legge n. 942 del 1977, convertito in legge n. 41 del 1978, nella parte in cui non prevedevano la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati anche per i terreni montani ubicati al di sotto dei settecento metri di altitudine) non esplica alcuna efficacia, ne' diretta ne' indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, stante la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1989 che ha evidenziato l'autonomia, rispetto alla normativa sui terreni montani, del sistema di interventi agevolativi in tali zone svantaggiate, e tenuto altresì conto che il rinvio alla disciplina del citato decreto legge n. 942 del 1977 operato, quanto ai terreni ubicati nelle zone svantaggiate, dall'art. 13, ultimo comma, del decreto legge n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, non ha carattere formale, bensì recettizio e materiale; d'altra parte, la predetta dichiarazione di incostituzionalità, riferita anche all'art. 8 del citato decreto legge n. 942 del 1977 - che per i terreni montani siti al di sotto dei settecento metri si limita a prevedere la riduzione, anziché la totale esenzione, dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli -, non ha comportato la totale esenzione contributiva in relazione alle zone agricole svantaggiate, alle quali l'art. 13, ultimo comma, del decreto legge n. 402 del 1981 ha esteso fra l'altro le agevolazioni contributive di cui agli art. 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto legge n. 942 del 1977, posto che la detta sentenza della Corte costituzionale , come risulta dalla successiva sopra richiamata n. 254 del 1989, si è limitata a risolvere la questione della legittimità di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico dei territori, senza esaminare il problema con riguardo alle dette zone agricole svantaggiate, e senza escludere che la corresponsione dei contributi, purché non alla stregua del mero criterio altimetrico, possa essere diversamente regolata.

Ai fini della individuazione e della classificazione dei territori montani, oggetto in quanto tali delle agevolazioni contributive e, in particolare, dell'esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati, deve farsi riferimento, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, che, da un lato, qualificano i territori montani in base al duplice criterio dell'altimetria (specificato ora nella sua portata da Corte cost. n. 370 del 1985) e del reddito imponibile medio per ettaro (primo comma) e, dall'altro, attribuiscono alle commissioni censuarie centrali l'individuazione e determinazione dei terreni predetti, con facoltà di includere nel relativo elenco, oltre ai comuni, anche porzioni di comune che non siano limitrofi a quelli già indicati e che, pur non riconducibili alla previsione del primo comma, presentino pari condizioni economico - agrarie (secondo e terzo comma); ne consegue che l'ulteriore previsione di cui al terzo comma del citato art. 3 della legge n. 1102 del 1971, che affida alla legislazione regionale il compito di ripartire i territori montani, così individuati e qualificati, in zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale economica e sociale, non comporta l'attribuzione alle Regioni di alcun potere di definizione e classificazione (salvo il caso dell'art. 2 della legge regionale del Trentino Alto Adige 8 febbraio 1956 n. 4), essendo la competenza regionale limitata alle suddette operazioni di raggruppamento, in conformità al disposto dell'art. 117 della Costituzione, che sancisce, che la potestà legislativa delle Regioni deve esercitarsi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non comprende, d'altronde, in tale potestà, la materia previdenziale (v. Corte cost. n. 336 del 1989).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10471
    Data del deposito : 18 luglio 2002

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