Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 2
La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli art. 8 della legge n. 991 del 1952 e 7 del decreto legge n. 942 del 1977, convertito in legge n. 41 del 1978, nella parte in cui non prevedevano la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati anche per i terreni montani ubicati al di sotto dei settecento metri di altitudine) non esplica alcuna efficacia, ne' diretta ne' indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, stante la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1989 che ha evidenziato l'autonomia, rispetto alla normativa sui terreni montani, del sistema di interventi agevolativi in tali zone svantaggiate, e tenuto altresì conto che il rinvio alla disciplina del citato decreto legge n. 942 del 1977 operato, quanto ai terreni ubicati nelle zone svantaggiate, dall'art. 13, ultimo comma, del decreto legge n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, non ha carattere formale, bensì recettizio e materiale; d'altra parte, la predetta dichiarazione di incostituzionalità, riferita anche all'art. 8 del citato decreto legge n. 942 del 1977 - che per i terreni montani siti al di sotto dei settecento metri si limita a prevedere la riduzione, anziché la totale esenzione, dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli -, non ha comportato la totale esenzione contributiva in relazione alle zone agricole svantaggiate, alle quali l'art. 13, ultimo comma, del decreto legge n. 402 del 1981 ha esteso fra l'altro le agevolazioni contributive di cui agli art. 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto legge n. 942 del 1977, posto che la detta sentenza della Corte costituzionale , come risulta dalla successiva sopra richiamata n. 254 del 1989, si è limitata a risolvere la questione della legittimità di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico dei territori, senza esaminare il problema con riguardo alle dette zone agricole svantaggiate, e senza escludere che la corresponsione dei contributi, purché non alla stregua del mero criterio altimetrico, possa essere diversamente regolata.
Ai fini della individuazione e della classificazione dei territori montani, oggetto in quanto tali delle agevolazioni contributive e, in particolare, dell'esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati, deve farsi riferimento, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, che, da un lato, qualificano i territori montani in base al duplice criterio dell'altimetria (specificato ora nella sua portata da Corte cost. n. 370 del 1985) e del reddito imponibile medio per ettaro (primo comma) e, dall'altro, attribuiscono alle commissioni censuarie centrali l'individuazione e determinazione dei terreni predetti, con facoltà di includere nel relativo elenco, oltre ai comuni, anche porzioni di comune che non siano limitrofi a quelli già indicati e che, pur non riconducibili alla previsione del primo comma, presentino pari condizioni economico - agrarie (secondo e terzo comma); ne consegue che l'ulteriore previsione di cui al terzo comma del citato art. 3 della legge n. 1102 del 1971, che affida alla legislazione regionale il compito di ripartire i territori montani, così individuati e qualificati, in zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale economica e sociale, non comporta l'attribuzione alle Regioni di alcun potere di definizione e classificazione (salvo il caso dell'art. 2 della legge regionale del Trentino Alto Adige 8 febbraio 1956 n. 4), essendo la competenza regionale limitata alle suddette operazioni di raggruppamento, in conformità al disposto dell'art. 117 della Costituzione, che sancisce, che la potestà legislativa delle Regioni deve esercitarsi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non comprende, d'altronde, in tale potestà, la materia previdenziale (v. Corte cost. n. 336 del 1989).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10471 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO Rel. - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA AGRICOLO ZOOTECNICA TREVI SOC. COOP. arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO GORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, DOMENICO PONTURO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 56/99 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 30/08/99 - 2537/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
uditi gli Avvocati BUCCELLATO e GORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Perugia, depositato il 31 ottobre 1995, la Cooperativa Agricolo Zootecnica Trevi s.r.l. conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - subentrato allo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati) - ed esponeva che, quale impresa esercente attività di conduzione e coltivazione di terreni nel territorio del Comune di Trevi, aveva versato per i propri dipendenti operai i contributi al detto Servizio Contributi Agricoli Unificati per complessive lire 448.615.535; assumeva che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 8 legge n. 991/1952 e 7 D.L. n. 942/1977, (convertito nella legge n.41/1978) nella parte in cui tali norme non prevedevano la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per le aziende ubicate in terreni montani siti anche al di sotto dei 700 metri di altitudine, il suddetto versamento contributivo doveva ritenersi indebitamente effettuato, in quanto tutto il territorio del Comune di Trevi era stato classificato come montano per delibera del competente organo regionale. Chiedeva, quindi, darsi atto che il territorio del Comune di Trevi, sul quale il personale occupato dalla ricorrente aveva svolto l'attività lavorativa, era classificato come "montano" ai sensi delle leggi della Regione MB 6 settembre 1972 n. 23 e 1 aprile 1985 n. 12; accertarsi, quindi, e dichiararsi il diritto della ricorrente ad essere rimborsata dei contributi versati allo SCAU nel periodo dal 9 giugno 1978 al 31 dicembre 1985; e condannarsi pertanto l'Istituto convenuto ai conseguenti rimborsi, dichiarandosi altresì non dovuti i contributi SCAU non corrisposti negli anni 1983,1984 e 1985 e dall'Istituto stesso pretesi.
Costituitosi l'INPS, che si opponeva alle richieste, era pronunciata dal Pretore sentenza, con la quale, in parziale accoglimento della domanda, il medesimo Istituto veniva condannato a restituire alla Cooperativa la somma di lire 394.505.803 a titolo di contributi agricoli versati indebitamente nel periodo 1978 - 1982, mentre venivano dichiarati non dovuti i contributi richiesti per il periodo 1983 - 1985. Il Pretore, aderendo alla tesi della ricorrente, affermava che la compilazione degli elenchi dei territori montani, affidata dalla legge n. 991/1952, modificata dal d.p.r. n. 987/1955 e poi dalla legge 657/1957, alla Commissione censuaria centrale, era stata devoluta alle regioni con la legge n. 1102 del 1971, e che la Regione MB, con legge regionale 6 settembre 1972 n. 23, aveva suddiviso in zone omogenee i territori dei comuni montani, classificando come montano l'intero territorio del Comune di Trevi. Il Tribunale di Perugia, con sentenza depositata il 30 agosto 1999, ha accolto l'appello dell'INPS ed, in riforma della sentenza pretorile, ha rigettato le domande proposte dalla Cooperativa appellata.
Il giudice d'appello ha preso in esame le norme della legge n. 1102 del 1971 ed altresì quelle della legge regionale dell'MB n. 23 del 1972, ed ha affermato che la suddetta legge statale non aveva affatto devoluto alle Regioni il potere di classificare i territori montani, potere rimasto alla Commissione censuaria centrale, ma aveva conferito alle Regioni solo il potere di ripartire i territori montani in zone omogenee, potere che in precedenza spettava di regola alle Commissioni censuarie provinciali;
ha aggiunto che, in attuazione di tale normativa statale, la citata legge regionale si era limitata a ripartire i territori montani della Regione, quali determinati in applicazioni di leggi statali, in nove zone "omogenee", con previsione che non valeva, dunque, ad inserire tutto il territorio del Comune di Trevi tra i territori montani in deroga alla classificazione della Commissione censuaria centrale, con la quale erano stati qualificati come montani soltanto alcuni dei territori del suddetto Comune.
La soccombente Cooperativa Agricola Zootecnica Trevi a r.l. chiede la cassazione di tale sentenza come ricorso a questa Corte affidato a tre motivi di censura, ed illustrato da memoria.
L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la Cooperativa ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 1102 del 1971, in relazione all'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972 n. 23 ed all'art. 12 delle preleggi, nonché vizio di motivazione. Deduce l'erroneità dell'interpretazione della legge n. 1102/1971 quale sostenuta dal Tribunale, affermando che tale legge conferiva invece, implicitamente, alle Regioni il potere di classificazione e delimitazione dei territori montani, potere originariamente esercitato nel 1952, in assenza degli organi regionali, dalle Commissioni Censuarie centrali e provinciali;
e che la legge regionale MB n. 23/1972, nel ricomprendere nelle zone omogenee ivi elencate i territori montani della Regione, aveva certamente voluto in primo luogo affermare che i territori così ripartiti in dette zone erano per l'intero appunto "montani".
Il motivo è infondato e va disatteso.
1-a. Va preliminarmente affermato al riguardo - richiamando l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (pur riferito a legislazione regionale diversa da quella applicabile alla presente fattispecie) che il Collegio ritiene meritevole di adesione sulle premesse generali attinenti ai rapporti tra legislazione statale e regionale in materia (Cass. 30 maggio 1997 n. 4793; 13 luglio 2000 n. 9298) - che, ai fini della individuazione e della classificazione dei territori montani, oggetto in quanto tali delle agevolazioni e dell'esonero dal pagamento dei contributi agricoli unificati, così come stabilito dall'art. 8 della legge 25 luglio 1952 n. 991 ("provvedimenti in favore dei territori montani") e dall'art. 7 del D.L. 23 dicembre 1977 n. 942 ("provvedimenti in materia previdenziale"), convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, deve farsi riferimento, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 ("classifica e ripartizione dei territori montani"), all'art. 1 della sopra citata legge n. 991/1952, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957 n. 657, la qual nonna stabilisce (al primo comma) che "ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i comuni censuari situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a nonna del regio decreto-legge 4 aprile 1939 n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939 n. 976,
maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947 n. 356, non superi le lire 2.400".
Detto art. 1 (legge n. 991/1952, sostituito dalla legge n. 657/1957) qualifica, dunque, i territori montani in base ad un duplice criterio: anzitutto il criterio altimetrico, la cui portata è stata modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 1985 n. 370 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei citati art. 8 legge n. 991/1952 e 7 decreto legge n. 942/1977, convertito, nelle parti in cui non prevedevano l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri) ed inoltre il criterio reddituale, introdotto dal legislatore nell'intento di favorire, mediante l'esonero contributivo, terreni montani comunque di bassa redditività.
Oltre a ciò, sul punto riguardante gli organi competenti a determinare i territori montani, il medesimo articolo 1 (secondo e terzo comma) stabilisce che la Commissione censuaria centrale "compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, sono inclusi i territori montani", prevedendo pure che la medesima Commissione centrale ha facoltà di includere nel detto elenco, oltre ai comuni, anche "porzioni di comune" che non siano limitrofi a quelli prima indicati e che, pur non riconducibili alla previsione del primo comma, presentino pari condizioni economico-agrarie.
Sulla base di tale normativa, va dunque ritenuto che è la Commissione censuaria centrale l'organo amministrativo demandato dal legislatore alla individuazione e determinazione dei terreni qualificati come montani ai fini dell'esonero contributivo di che trattasi (sussistendo, inoltre, la facoltà delle Commissioni censuarie provinciali soltanto di "inoltrare proposta" alla Commissione centrale per la inclusione di comuni, o porzioni di questi, tra quei territori).
1-b. Ciò posto, va rilevato che il citato art. 3 della legge n.1102/1971, nel terzo comma, nell'intendimento del legislatore nazionale di attribuire le dette agevolazioni ed esenzioni sui terreni montani in maniera analoga e similare entro zone territoriali aventi unitarie caratteristiche di natura economico-sociale, ha affidato alla legislazione regionale il compito (da esercitarsi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge nazionale) di "ripartire" appunto i territori montani - logicamente quali già definiti e classificati come tali a norma delle menzionate leggi n. 992/1952 e n. 657/1957, e quindi ad opera della Commissione censuaria centrale - "in zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale economica e sociale" (un tale potere-dovere delle Regioni corrispondendo sostanzialmente a quello attribuito in precedenza alle Commissioni censuarie provinciali dall'art. 12 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987 e dal citato art. unico legge n. 657/1957). La normativa statale ora esaminata limita, così, la competenza del legislatore regionale alle operazioni di raggruppamento, o "ripartizione", in zone omogenee dei territori che siano già definiti e classificati come montani dall'organo centrale e cioè dalla Commissione censuaria centrale, senza dunque attribuire alle Regioni alcun potere di definizione e classificazione dei territori montani (salvo il caso "dell'art. 2 della legge regionale del NT TO GE 8 febbraio 1956 n. 4"). Il che risponde in maniera univoca all'interpretazione letterale del citato art. 3 (legge n. 1102/1971), che enuncia infatti nel primo comma, come già cennato, quale disposizione generale e di premessa, costituente il presupposto logico e normativo delle successive previsioni contenute negli altri commi dello stesso articolo - compreso quindi il terzo comma sulla ripartizione in "zone omogenee" - che "i territori montani sono quelli determinati in applicazione" delle sopra citate disposizione di leggi statali (leggi n. 991/1952 e n. 657/1957), le quali, come detto, attribuiscono soltanto alla Commissione censuaria centrale il potere di individuare e classificare i suddetti territori. Per di più lo stesso primo comma, nel richiamare in maniera espressa, unitamente a dette norme statali, anche l'art. 2 della citata legge regionale del NT TO GE , esclude in tal modo, comunque e indiscutibilmente, appunto in virtù di siffatto esplicito ed unico richiamo ad una legge regionale, la possibilità di far riferimento, per la determinazione di territori montani in altre zone territoriali, a leggi regionali diverse da quella così specificamente indicata. Va pure detto che la normativa statale in esame, interpretata nel modo esposto, risulta conforme al dettato costituzionale, atteso che l'art. 117 della Costituzione, oltre a sancire che la legislazione regionale deve, nell'ambito delle materie per le quali è concessa alle Regioni la potestà legislativa, essere esercitata "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato", neppure comprende in quell'ambito la materia previdenziale (cui attiene il rapporto assicurativo e contributivo per cui è causa). Ed invero la Corte Costituzionale (nella sentenza 15 giugno 1989 n. 336) ha evidenziato "il carattere nazionale del sistema previdenziale", e precisato che il "legislatore costituzionale, considerando quella previdenziale come materia a se stante, non ha attribuito in proposito alcuna competenza alle Regioni a statuto ordinario", riconoscendo di massima solo alle Regioni ad autonomia speciale - estranee alla presente controversia - una potestà legislativa ristretta alla mera integrazione ed attuazione delle norme statali;
ed ha pure ribadito come la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale abbia "costantemente escluso la possibilità che la potestà legislativa delle Regioni a statuto comune incida nei rapporti previdenziali".
1-c. Orbene, la Regione MB ha emesso la legge regionale 6 settembre 1972 n. 23 ("attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102; nuove norme per lo sviluppo della montagna")
e la successiva legge 1 aprile 1985 n. 12 (parzialmente modificativa della prima), stabilendo la ripartizione in varie zone omogenee (indicate con le lettere da "A" ad "I") dei territori montani siti nei vari Comuni della Regione, ed ha incluso nella zona "E" il Comune di Trevi. Contestualmente il legislatore della Regione MB ha espressamente enunciato (nell'art. 1 di entrambe le leggi regionali) di recepire la definizione e la classificazione dei territori montani effettuata in applicazione delle citate leggi n. 991/1952 e n. 657/1957 e in tal modo pertanto, e in necessaria conseguenza, ha fatto inequivoco riferimento alla determinazione dei medesimi territori montani, quale compiuta, a norma delle suddette leggi statali dalla Commissione censuaria centrale. Sicché la ripartizione in aree omogenee operata dalle menzionate leggi regionali si fonda, quale essenziale antecedente e presupposto, sulla determinazione del territorio montano facente parte del Comune di Trevi, così come già effettuata dalla Commissione censuaria centrale: e nessuna modifica, integrativa od aggiuntiva, rispetto a tale determinazione può ritenersi apportata - come invece infondatamente sostenuto dalla Cooperativa ricorrente - dal legislatore regionale (nessuna utile indicazione in tal senso risultando dunque dal testo delle citate leggi della Regione MB e dovendo comunque ritenersi che eventuali diverse determinazioni e classificazioni dei terreni montani, operate - per mera ipotesi - autonomamente dalle leggi delle Regioni a statuto ordinario in difformità dalle delibere della Commissione censuaria centrale, con conseguente corrispondente modifica della disciplina legislativa statale concernente l'obbligazione contributiva previdenziale riguardante i terreni montani, inficerebbero di incostituzionalità le medesime leggi regionali per violazione del citato art. 117 della Costituzione).
1-d. All'interpretazione sin qui esposta l'impugnata sentenza del Tribunale di Perugia si è puntualmente attenuta, correttamente affermando - tra l'altro - che la previsione dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 1102/1971 "non vale ad inserire tutto il territorio del Comune di Trevi fra i territori montani, in deroga alla classificazione della Commissione censuaria centrale per la quale solo alcuni dei territori del Comune di Trevi vengono qualificati come montani", ma "vale solo ad inserire i territori del Comune di Trevi già classificati come montani dalle Commissioni censuarie centrali ai sensi delle disposizioni normative richiamate, insieme con i territori montani di altri Comuni, in una particolare zona omogenea".
1-e. Non ritiene, poi, il Collegio che dalla sentenza di questa Corte 12 novembre 1996 n. 9896 - nella cui motivazione, in fattispecie riguardante il Comune di Montone sito in MB, si afferma che, con l'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 1972, il detto Comune era classificato come interamente montano, ritenendosi così il diritto della Azienda contribuente ad ottenere la restituzione dei contributi agricoli maturati a partire dal 1976 - possano trarsi argomenti contrari alle considerazioni ed alle conclusioni sopra svolte (così come dedotto dalla ricorrente in memoria), perché trattasi di affermazioni riferite ad un contesto diverso dal presente, non implicante cioè la questione della difforme classificazione operata dalla Commissione censuaria centrale, affermazioni rese per di più in via di "obiter dictum", e superate, comunque, dalle approfondite e meditate argomentazioni della presente decisione, quali prima enunciate.
La recente decisione di questa stessa Corte n. 621 del 21 gennaio 2002, inoltre, pur riguardante fattispecie diversa da quella di che trattasi, perché involgente la questione, estranea alle ragioni del motivo in esame, della estensione alle zone svantaggiate delle agevolazioni concesse alle zone montane, ha ribadito, comunque, i principi sopra esposti, affermando in termini generali (con richiamo a Cass. n. 9298/2000) che, vertendosi "in materia di principi attinenti alle assicurazioni obbligatorie, per accertare, ai fini, delle esenzioni contributive o delle mere agevolazioni, se una azienda agraria deve ritenersi operante in zona montana o in zona svantaggiata, deve farsi riferimento esclusivamente alle leggi statali vigenti in proposito e non già alle leggi regionali, posto che nella subiecta materia le regioni, anche se a statuto speciale, non hanno potere legiferativo".
2. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, secondo comma, c.c. e vizio di motivazione, la Cooperativa censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto non contestata in giudizio da essa ricorrente la classificazione del territorio operata dalla Commissione censuaria centrale, con l'attribuzione della qualifica di territorio montano soltanto ad una parte e non all'intero territorio del Comune di Trevi, e per avere quindi ritenuto che il territorio di tale Comune era stato da detta Commissione solo parzialmente classificato montano, anche in base a documentazione (nota 14 novembre 1996 del dirigente dell'Ufficio Contributi Agricoli Unificati) depositata dall'INPS tardivamente in primo grado perché dopo la scadenza del termine all'uopo assegnato dal Pretore. Deduce di avere, nella memoria di primo grado del 21 febbraio 1997, eccepito la inammissibilità di tale produzione e di averne contestato la rilevanza probatoria.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Correttamente, invero, il giudice d'appello ha ritenuto non contestata in secondo grado la deduzione dell'INPS circa la classificazione del territorio del Comune di Trevi effettuata dalla Commissione censuaria centrale quale territorio solo parzialmente montano, fino all'aprile del 1983.
Infatti, a fronte di tale esplicita deduzione dell'Istituto appellante, la Cooperativa appellata, nella memoria difensiva d'appello 8 giugno 1998 (ed è consentito a questa Corte l'esame diretto degli atti pregressi in relazione a rilievi di natura procedurale), incentrava la propria tesi difensiva essenzialmente sulla questione della sussistenza o meno della competenza del legislatore regionale a classificare come montani i territori della Regione, in luogo ed in sostituzione della Commissione censuaria centrale: e la stessa Cooperativa, nel ritenere sussistente una tale competenza, e nell'affermare che la legge regionale MB n. 23 del 1972 aveva, secondo il suo assunto, appunto classificato come montano l'intero territorio del Comune di Trevi, "superando in tal modo l'originaria ripartizione della Commissione censuaria centrale", dava così, evidentemente, per pacifica e incontroversa - abbandonando rilievi ed eccezioni, circa la tempestività della produzione documentale, sollevati in primo grado - la diversa e parziale classificazione come territorio montano effettuata dalla suddetta Commissione. Del resto sembra logico ed evidente che, se fra le parti in causa non vi fosse stata una tale divergenza tra la classificazione della Commissione censuaria centrale (che non avrebbe cioè limitato ad una sola parte del territorio del Comune la qualificazione di montano) e la pretesa difforme classificazione della legge regionale, non vi sarebbe stata neppure ragione di controversia.
3. Con il terzo motivo la Cooperativa denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza dell'esenzione al pagamento dei contributi per il periodo dal 6 aprile 1983 al 31 dicembre 1985; e lamenta che il Tribunale abbia da un lato affermato, in relazione al suddetto periodo, che i terreni del territorio del Comune di Trevi non risultavano compresi tra le zone agricole svantaggiate, e, dall'altro ed illogicamente, che gli stessi non erano classificati montani, posto che invece le leggi regionali n. 23/1972 e n. 12/1975 li classificano come tali. Deduce quindi che l'Istituto non aveva, per quel periodo, fornito la prova del presupposto della richiesta di pagamento dei contributi.
Il motivo non ha pregio, atteso che la decisiva motivazione resa al riguardo dal Tribunale è che, per il detto periodo tra il 1983 ed il 1985, la Cooperativa non era esentata dall'obbligo del pagamento dei contributi agricoli unificati, ed a suo carico sussisteva pertanto tale obbligo, per il fatto, determinante, che i terreni in questione non erano classificati come montani, e ciò indipendentemente dalla eventuale loro qualificazione come svantaggiati.
A tale ultimo proposito, ed in tema di zone agricole svantaggiate, determinate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n.984, giova ricordare, ribadendo principi costantemente affermati da pluriennale giurisprudenza di questa Suprema Corte - fondata su ampie argomentazioni motive meritevoli di piena adesione e conferma da parte del Collegio - che la sopra menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985 (che ha dichiarato, come s'è detto, la illegittimità costituzionale degli artt. 8 della legge n.991/1952 e 7 del D.L. convertito n. 942/1977, nella parte in cui non prevedevano la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati anche per i terreni montani ubicati al di sotto dei settecento metri di altitudine) non esplica alcuna efficacia, ne' diretta ne' indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle anzidette zone agricole svantaggiate, stante la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 1989 che ha evidenziato l'autonomia, rispetto alla normativa sui terreni montani, del sistema di interventi agevolativi in tale zone svantaggiate, e tenuto altresì conto che il rinvio alla disciplina del citato D.L. n. 942 del 1977 operato, quanto ai terreni ubicati nelle zone svantaggiate dall'art. 13, ultimo comma, del DL 29 luglio 1981 n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537, non ha carattere formale, bensì recettizio e materiale (v. Cass. 22 ottobre 1991 n. 11173; 30 dicembre 1994 n. 11316; 11 aprile 2001 n. 5437). Ed ancora, e più specificamente, va ribadito che la ricordata dichiarazione d'illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, riferita anche al citato art. 8 del D.L. n. 942 del 1977 (convertito nella legge n.41 del 1978) - che per i terreni montani siti al di sotto dei settecento metri si limita a prevedere la riduzione anziché la totale esenzione dei contributi dovuti per o lavoratori agricoli - non ha comportato la totale esenzione contributiva in relazione alle zone agricole svantaggiate, alle quali l'art. 13, ultimo comma, del cit. D.L. n. 402 del 1981 (convertito nella legge n. 537 del 1981)
ha esteso tra l'altro le agevolazioni contributive di cui agli artt. 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del cit. D.L. n. 942/1977: e ciò perché la detta sentenza della Corte costituzionale, come risulta dalla successiva sentenza costituzionale n. 254 del 1989 (dichiarativa dell'infondatezza, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, del D.L. n. 402 del 1981 e dell'art. 9, punto 5, della legge n. 67 del 1988) si è limitata a risolvere la questione della legittimità di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico dei territori, senza esaminare il problema con riguardo alle dette zone agricole svantaggiate, e senza escludere che la corresponsione dei contributi, purché non alla stregua del mero criterio altimetrico, possa essere diversamente regolata (v. tra le molte Cass. 1 giugno 1990 n. 5140; 24 maggio 1991 n. 5912; 29 aprile 1992 n. 5211; 16 luglio 1992 n. 8625; 1 febbraio 1993 n. 1187; 17 marzo 1993 n. 3136;
15 marzo 1995 n. 2997; cit. n. 9298/2000 in motivazione). La recente e già citata Cass. n. 621/2002, pur riguardante anche zone agricole svantaggiate, non sembra peraltro riferirsi a fattispecie assimilabile a quella su cui si controverte nel presente giudizio ne' a quelle cui attiene il summenzionato convincente orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, ne' da essa comunque si traggono idonei elementi argomentativi per discostarsi da siffatto costante orientamento.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e dovendo quindi ritenersi, in base a quanto sopra ampiamente argomentato, che l'impugnata sentenza del Tribunale di Perugia è esente dai denunciati vizi, là dove ha escluso che l'intero territorio del Comune di Trevi possa considerarsi territorio montano (ai fini contributivi di che trattasi) ad opera della legge regionale - invero neppure abilitata a tanto -, anche le censure svolte in detto ultimo motivo risultano inconferenti e prive di fondamento.
4. In conclusione, per quanto sin qui detto il ricorso deve essere rigettato, e la Cooperativa ricorrente condannata (ex art. 385, primo comma, c.p.c.) al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Cooperativa Agricolo Zootecnica Trevi a r.l. a rimborsare all'Istituto resistente le spese del presente giudizio liquidate in euro 7,30, oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 LUGLIO 2002.