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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1 STRADA COMUNALE SU NERBONI, 21 09041 DOLIANOVA ITALIA Difeso dall'avv. BARBERIO MAURO (c.f. ) C.F._2
( ) VIA GARIBALDI 105 Parte_2 C.F._3 CAGLIARI;
( ) VIA GA- Parte_3 C.F._4 RIBALDI, 105 09125 CAGLIARI;
con studio in VIA GARIBALDI, 105 CAGLIARI
– Parte principale –
- CP_1 Controparte_2
(c.f. ), residente in
[...] P.IVA_1 VIA CAGLIARI, 276 09170 ORISTANO ITALIA Difeso dall'avv. CABBOI FRANCESCO (c.f.
), FIRINU MARISTELLA C.F._5
( ) VIA CAPRERA 8 09123 CAGLIARI;
con C.F._6 studio in VIA CAPRERA, 8 CAGLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 354/2025 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità, e per l'effetto CP_3
del provvedimento ARGEA prot. n. 93024 del 23.12.2024 e della
[...] Determinazione del del Servizio CP_4 Controparte_5
n. 183 del 16.01.2025, previa, ove necessaria, parziale
[...] disapplicazione del bando allegato alla Determinazione della
[...]
Controparte_6
n. 12583/377 del 29.06.2021;
[...]
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla integrale perce- zione e mantenimento del premio “Misura della ristrutturazione e ricon- versione dei vigneti annualità finanziaria 2022” di cui al bando allegato alla Determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato
[...]
e riforma agro-pastorale n. 12583/377 del Controparte_7 29.06.2021;
- condannare Controparte_8
al pagamento nei confronti dell'attore del saldo
[...] del premio “Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti an- nualità finanziaria 2022” di cui al bando allegato alla Determinazione della Generale dell' CP_6 Controparte_6 riforma agro-pastorale n. 12583/377 del 29.06.2021, pari a € 11.488,51
o alla somma che verrà accertata in corso di causa. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giu- dizio
Controparte_8 :
[...] rigettare le istanze di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
è un imprenditore agricolo. Coltiva i propri terreni Parte_1
— 2 — a vigna. Ha beneficiato della Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'anno 2022, bandito dall'Assessorato all'agricoltura della Regione Sardegna, ottenendo il versamento anticipato di 45.954,16 €.
tuttavia, il 23 dicembre 2024 ha preannunciato e il 3 feb- CP_1 braio 2025 ha disposto la revoca del contributo, chiedendo la restitu- zione di quanto versato, maggiorato del 10%, per il motivo di seguito illustrato, contestato dal sig. in questa causa. Pt_1
* * *
Il bando per la misura 2022 prevedeva la presentazione della do- manda di pagamento del saldo entro il 30 aprile 2023, termine poi pro- rogato al 10 dicembre 2024, mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, e l'invio mediante posta elettronica certificata del rendi- conto, entrambi gli invii accompagnati dai documenti giustificativi, ed è pacifico che ciò non è stato fatto. Il sig. ha allegato e provato di non aver presentato la do- Pt_1 manda e il rendiconto a causa di un errore contenuto nella fattura del 9 aprile 2024 emessa da Tutto Piante s.r.l. Egli, infatti, aveva acquistato 11.500 barbatelle di cannonau e 3.500 barbatelle di vermentino, come da quantità oggetto del progetto finanziato, tuttavia la fattura, per effetto di un errore materiale, riportava quantità invertite. A questo punto, l'impossibilità di presentare la domanda e il ren- diconto con la tempestività dovuta è discesa dal documentato rifiuto immotivato di Tutto Piante di correggere l'errore, nell'ulteriormente er- ronea convinzione che l'avvenuta trasmissione informatica della fattura rendesse impossibile qualunque intervento (quando sarebbe stato suffi- ciente emettere una nota di credito per l'intero importo fatturato ed emettere una nuova fattura). Il sig. ha documentato di essere stato Pt_1 in grado soltanto di inviare la pec ad con una copia cartacea della CP_1
[... fattura corretta, inoltrata nel frattempo da Tutto Piante, in quanto il non consentiva il caricamento tardivo della do- Controparte_9 manda.
senza contestare in fatto queste circostanze, ha dedotto che CP_1 il sig. avrebbe dovuto presentare comunque la domanda aprendo Pt_1 un ticket sul Sistema Informativo o comunicando le difficoltà riscon- trate direttamente all'Agenzia.
— 3 — * * *
Due, quindi, gli argomenti di fondo da vagliare: il primo l'impos- sibilità di inviare tempestivamente la domanda con la relativa documen- tazione mediante Sistema Informativo;
il secondo l'inutilità del doppio invio, in quanto la stessa documentazione era già stata inviata, seppur tardivamente, con pec ad CP_1 Il primo argomento deve essere ritenuto assorbente. È vero che il bando, a pagina 28, testualmente indica che «Il beneficiario qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, deve pre- sentarne opportuna comunicazione, utilizzando sul SIAN l'apposito servizio di compilazione delle domande», e che quindi sarebbe stato do- vere del sig. segnalare tempestivamente la problematica riscon- Pt_1 trata. Si tratta, a questo punto, di valutare la rilevanza di questa inosser- vanza. A seguito della vincita del contributo, infatti, tra le parti si in- staura a tutti gli effetti un rapporto contrattuale, le cui clausole sono le disposizioni del bando, che il vincitore accetta quando presenta la do- manda di contributo. L'inosservanza del bando, equiparabile a tutti gli effetti a un inadempimento contrattuale, deve essere valutata ai sensi dell'art. 1455 c.c., che dà rilevanza al solo inadempimento che non sia di scarsa importanza. Ebbene, nel caso di specie l'inadempimento non presenta questi connotati. Il sig. non ha adempiuto prescrizioni meramente tecni- Pt_1 che, che nulla hanno a che vedere con l'oggetto dell'intervento finan- ziato, per ragioni che, ancorché gestite in modo difforme da quanto pre- visto dal bando, non sono state a lui imputabili, che non hanno compro- messo in modo irreparabile le verifiche dell'ente pagatore, ma che si sono risolte in un mero ritardo. La revoca del contributo deve quindi ritenersi illegittima.
* * *
Considerato che la revoca, e la conseguente necessità di instau- rare il giudizio, sono dipese anche da responsabilità del sig. , che Pt_1 nelle interlocuzioni preliminari con non ha reso nota la proble- CP_1 matica che ha causato l'inosservanza del termine, vi sono giustificati motivi per compensare le spese.
— 4 — Dispositivo
Il Tribunale:
1. dichiara l'illegittimità della revoca del contributo disposta da CP_1
2. compensa le spese
Si comunichi.
11 luglio 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 5 —